CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1980
Cassazione n. 08953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 189, 213 e 214 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché volto a contestare la decisione dei giudici di merito in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato di rapina aggravata, perché fondata su un riconoscimento di persona inattendibile, oltre che privo di valenza probatoria per le modalità in cui esso era stato posto in essere dalla persona offesa; che, a tal proposito, deve sottolinearsi come le suddette censure fuoriescano dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, alla quale è precluso ogni vaglio critico circa il giudizio di rilevanza e attendibilità delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, e, più in generale, di sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dal giudice di merito, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; ); che, inoltre, con riferimento all'atto ricognitivo avvenuto nell'immediatezza dei fatti e poi riconfermato in sede dibattimentale, deve essere ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; vedi anche: Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416 - 01; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv. 257393 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febb