CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44030/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 17/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA il 10/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con specifico riferimento agli artifici e raggiri; -vizio di legge in relazione alla mancata ammissione della prova documentale costituita dalla registrazione della conversazione/intervista formale effettuata al termine della contrattazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri e, conseguentemente, degli elementi costitutivi del reato di truffa. Il ricorrente, infatti, secondo la prospettazione della difesa, non avrebbe presentato l'apparecchio che proponeva in vendita come obbligatorio e non sarebbe stato questo a indurre la persona offesa a presentare la querela quanto, piuttosto, il timore che potesse essere utilizzato in altre transazioni in pin del bancomat utilizzato per l'acquisto. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese e alle ulteriori testimonianze rese, che hanno confermato le modalità complessive di approccio, il comportamento tenuto dall'imputato e la circostanza che questo si sia presentato simulando di essere un dipendente dell'azienda del gas, anche indossando un gilet con bande fosforescenti (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Nella motivazione, inoltre, non è ravvisabile alcun travisamento della prova in quanto la Corte territoriale non ha travisato quanto dichiarato il teste Ginasantelli quanto, piuttosto, ha valutato e valorizzato il diverso tenore del comportamento posto in essere con una persona più giovane e che non era pertanto suggestionabile. Ad analoghe conclusioni, inoltre deve pervenirsi quanto alla sussistenza dell'ingiusto profitto, pure oggetto di doglianza nei motivi di ricorso. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, a fronte di un consenso acquisito con dolo il venditore ha comunque conseguito una utilità che costituisce un danno /l/ ingiusto per l'acquirente, ciò anche in considerazione della sproporzione tra il valore effettivo dell'apparecchio e quanto richiesto e ottenuto fraudolentemente. Le censure, in conclusione, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2 Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della prova documentale costituita dalla registrazione della conversazione/intervista effettuata dal ricorrente al termine della trattativa. La decisione dei giudici di merito sul punto, che hanno ritenuto inammissibile il documento in quanto la conversazione non era stata trascritta, sarebbe infatti errata in quanto la prova è costituita dalla registrazione stessa e non dalla sua trascrizione che ne è solo una ulteriore e diversa forma di più comoda fruizione. Sotto altro profilo, poi, tale prova, potendo rappresentare direttamente quanto avvenuto, sarebbe sicuramente rilevante e come tale non poteva non essere ammessa. La doglianza è manifestamente infondata. L'ammissione delle prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è subordinata alla valutazione del giudice di merito in termini di assoluta necessità. Ragione questa per la quale la conclusione della Corte territoriale circa la carenza di utilità decisività della prova -peraltro preesistente all'apertura del dibattimento e che la difesa non ha ritenuto di chiedere in sede di richiesta di ammissione delle prove ma solo in un momento successivo all'esame delle persone offese- in assenza di un palese evidenza, non è sindacabile in questa sede (crr. Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149: "In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata"). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere19stensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]