CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38614/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rdr avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui all'art. 416 cod.pen. (capo 1 oggetto di contestazione a tutti gli imputati) e da quelle di cui all'artt. 624-bis cod.pen. (capi 7,8,10,11,12,13,14,18,19,20,21,23 e 24), mentre, riqualificato il fatto di cui al capo 1 (oggetto di contestazione solo alla ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], in data 23/24 giugno 2012), ai sensi dell'art. 648 cod.pen., ha confermato la condanna per tale capo e per gli altri capi di cui all'art. 624-bis cod.pen. (episodi collocati nel novembre e dicembre 2014 e nel marzo 2015), rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa (con i doppi benefici della sospensione e della non menzione) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) la violazione dei criteri legali di valutazione della prova e il vizio di motivazione in ordine alla condanna per i furti, avendo la Corte territoriale travisato gli elementi probatori acquisiti (in particolare riguardo al furto di cui al capo 23, per il quale non risulta dall'annotazione della polizia giudiziaria o da altri elementi che sia stata utilizzata la vettura intestata alla ricorrente, sicché non si giustificano le diverse conclusioni raggiunte rispetto al successivo capo 24, per il quale l'imputata è stata assolta) e argomentato la propria consapevolezza delle attività predatorie del convivente in modo contraddittorio con la pure ritenuta sua mancata consapevolezza dell'inserimento del convivente in una associazione criminale (in particolare, nel ricorso si rinvia a p. 30 e 31, in cui si ritiene, senza alcuna spiegazione e soprattutto senza l'individuazione di riscontri idonei a superare il ragionevole dubbio, l'utilizzo, da parte di Danaj, del veicolo intestato a Ndreca come elemento probatorio idoneo, in assenza di altri riscontri, a dimostrare la consapevolezza della ricorrente dei furti commessi con tale mezzo, ma insufficiente, invece, a dimostrare l'inserimento dei reati de quibus nel programma di un'associazione); 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di ricettazione, fondata sull'utilizzo, da parte della ricorrente, della sua utenza telefonica 3294810150 su un telefono rubato, desunta da una conversazione con Danay del 23/24 giugno 2012, pur essendo emerso, all'esito di formale richiesta alla Wind, che la utenza telefonica 3294810150 è stata attivata dalla ricorrente solo in data 2 maggio 2014 e, quindi, successivamente all'episodio del 2012. 3. La Procura Generale della Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto le censure formulate sono a- specifiche, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata ed, al contrario, Collegandosi a un contenuto in parte diverso da quello della pronuncia. In proposito deve, dunque, ribadirsi che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Sci-cchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 2. Per quanto riguarda la prima censura, avente ad oggetto la condanna per i reati di furto ed, in particolare, per quello di cui al capo 23, in cui non risulta utilizzato il veicolo intestato alla ricorrente, e per tutti gli altri, in cui la consapevolezza della criminale attività del convivente è stata desunta in modo insufficiente e contraddittorio con l'assoluzione per il reato associativo, occorre in primo luogo sottolineare che la ricorrente è stata assolta per il capo 23, proprio perché non si è ritenuto dimostrato alcun contributo della stessa, non essendo stato usato il suo veicolo. Inoltre, va aggiunto che la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e non manifestamente illogica nella parte in cui desume la piena consapevolezza, da parte della ricorrente, della commissione di attività predatorie con il proprio veicolo, valorizzando il lungo arco temporale in cui sono stati perpetrati i furti, il contestuale rapporto di convivenza con l'autore materiale Danaj, la collocazione all'interno del veicolo di attrezzi voluminosi da effrazione (che proprio, in considerazione del rapporto di convivenza tra i due, non può essere sfuggita alla ricorrente, secondo il ragionamento della Corte territoriale) e la consapevolezza delle attività illecite del convivente (desunta dalle conversazioni relative al reato di cui al capo 1). Il ricorso ignora del tutto tali indizi gravi, precisi e concordanti, su cui i giudici di merito fondano le proprie conclusioni, ed assume una inesistente contraddittorietà della motivazione a p. 31 e 32, nella parte in cui esclude il dolo nel reato associativo, mentre conferma quello dei reati di furto. Al contrario, il percorso motivazionale è del tutto coerente, visto che l'elemento soggettivo dell'associazione criminale non si esaurisce nella partecipazione ad alcuni dei reati del gruppo, che pure è un elemento fortemente indiziante, ma richiede quantomeno la consapevolezza che tali reati siano riferibili ad un gruppo criminale ed inseriti in una organizzazione ed in un programma criminale più ampio ovvero la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio e della sua consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa. Infatti, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009). Per quanto concerne la seconda censura, avente ad oggetto la condanna per il reato di ricettazione, è sufficiente sottolineare, come fatto nella sentenza impugnata, proprio in risposta alle doglianze difensive dell'appellante, e come rimarcato anche dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione, che l'utenza telefonica della ricorrente, che è stata inserita nel cellulare rubato e su cui si sono svolte le conversazioni (dalle quali i giudici di merito hanno desunto la consapevolezza, da parte della ricorrente, della provenienza illecita del cellulare usato) non è quella indicata nel ricorso, acquisita dalla ricorrente nel 2014, ma altra (34719130931). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d