CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CARUSO Raffaele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 gennaio 1969 avverso l'ordinanza emessa il 8 luglio 2021 dal Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso, il decreto del GIP e la richiesta del PM; Udita nell'udienza camerale del 7 aprile 2022 la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20, dal sostituto Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del?8 luglio 2021 (dep. il 12 agosto successivo) il tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri di Monza ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 7 giugno precedente, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - dell'odierno ricorrente per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente, dei beni nella disponibilità degli indagati, tra i quali il ricorrente, fino alla concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4. 1. Avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], argomentando i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione per grafica mancanza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen.), giacché l'ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione (intesa come tratto grafico dell'argomento posto a sostegno della decisione) in riferimento al primo motivo (scritto) di riesame, con il quale era stata eccepita la nullità radicale del decreto di sequestro impugnato per difetto di autonoma motivazione rispetto alla mozione cautelare del pubblico ministero, non avendo il GIP svolto alcun vaglio critico degli elementi di valutazione offerti dal PM in cautela e materialmente riprodotti nel provvedimento impugnato innanzi al tribunale per il riesame. 1.2. Con il secondo motivo la difesa del Caruso deduce ancora violazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti delle ipotesi di reato contestate. 1.3. Con il terzo motivo deduce infine inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla entità del disposto sequestro finalizzato alla confisca, non potendo incidere il provvedimento ablatorio nei confronti del ricorrente per l'intero ammontare del profitto conseguito dalla organizzazione dedita alla fraudolenta apprensione delle risorse finanziare messe a disposizione dagli investitori. 2. Con requisitoria in data 10 marzo 2022, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe i due residui punti di doglianza. 1. Il tribunale per il riesame, pur avendo svolto dalle pag. 46 a 48 della ordinanza impugnata opera di adeguata e puntuale argomentazione circa la ricorrenza in fatto ed in diritto dei presupposti della cautela reale disposta dal GIP, è tuttavia venuto meno all'obbligo posto dalla legge processuale (art. 309, comma 9 e 9 bis, espressamente richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) di dar conto, attraverso un ragionato esame degli elementi a disposizione, delle ragioni per le quali riteneva infondato il primo argomento di doglianza proposto dalla difesa dell'istante con i motivi scritti di riesame (nullità del provvedimento per difetto di autonoma valutazione), così rinunciando ad esercitare il dovuto controllo sull'operato del giudice che ha disposto la misura cautelare reale (Sez. U, n. 18954 det 31/03/2016, Rv. 266789). 1.1. Nel caso di specie, infatti, pur ammessa la legittimità della motivazione, rassegnata nel provvedimento genetico a sostegno del fumus commissi delicti, attraverso la tecnica della redazione "per relationem" rispetto agli argomenti spesi dal pubblico ministero con la mozione cautelare (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019 - dep. 24/02/2020, Rv. 278509; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252), il ricorrente si doleva innanzi al giudice del controllo cautelare della totale assenza di un autonomo ragionamento "probatorio" del giudice, che non aveva dunque svolto alcun vaglio critico rispetto agli elementi di valutazione proposti dalla parte pubblica, limitandosi a recepirli supinamente, persino nel tratto grafico. 1.2. Sul punto specificamente dedotto (pag. da 1 a 5 dei motivi scritti di riesame) il tribunale ha graficamente omesso ogni argomentazione, lasciando pertanto confinato nell'oblio il motivo che aveva accompagnato (per primo) la richiesta di riesame. 1.3. Né poteva il tribunale "sanare" per implicito la dedotta nullità, svolgendo opera di supplenza rispetto a quanto pretermesso dal GIP in sede genetica del provvedimento cautelare licenziato (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017 - dep. 14/11/2017, Lanza, terzo interessato in proc. Provenzano e altri, Rv. 271413). Tale arresto ha poi trovato conferma in quello che ammette alla possibilità di fare ricorso alla motivazione per relationem, prescrivendo tuttavia la necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa; il che impone al giudice di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario "riportato", un significato coerente rispetto alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura. Consegue che il riscontrato deficit di un apprezzamento indipendente, rispetto alla valutazione espressa dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di inosservanza della legge processuale (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 - dep. 18/01/2017, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800). 1.4. In conclusione: il tribunale della cautela, anche quando decide sulla legittimità delle misure reali, non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico presenti una motivazione che, anche se attraverso la tecnica della redazione per relationem dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo, anche considerando gli elementi a discarico rappresentati dalla difesa (Sez. 2, n. 7258, del 27/11/2019, Rv. 278509; Sez. 5, n. 384, del 7/12/2021, n.nn.). 2. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Monza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali e dei sequestri, per nuovo esame dei motivi posti a sostegno della istanza di riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Monza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.. Così deciso in Roma, udienza camerale del 7 aprile 2022 Il consigliere este