CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il primo motivo è inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. posto che nel giudizio di appello l'imputato non aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità che pertanto si configura come "novum". 2. Il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché, nella sostanza, sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte di appello, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare il beneficio , i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presid