CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 10926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10196/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 77, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 161, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2254/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017; R.G.N. 10196/18 C.C.27/03/2023 Agenzia – Indennità per fine rapporto – Nullità citazione in appello udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione del 30 agosto 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. conveniva, davanti al Tribunale di Modena, la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentirla condannare all’indennità spettante per la cessazione del rapporto di agenzia, al pagamento delle provvigioni attinenti al l’attività di agenzia prestata, al compenso dovuto per l’attività di merchandising e al risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo di preavviso, per una somma complessiva di euro 44.973,53. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, chiedeva che –previo accertamento della giusta causa del recesso attuato dal rapporto di agenzia, attesa l’attività in concorrenza effettuata dalla Miccio – la società agente fosse condannata al risarcimento dei danni nonché alla restituzione delle provvigioni incassate e non dovute con riferimento ai clienti direzionali, compensando leeventuali somme dovute dalla B.B.S. all’agente. Escussi i testi ammessi e disposto l’ordine di esibizione dei documenti richiesti dall’attrice, il Tribunale adito, con sentenza n. 279/2017, depositata il 21 febbraio 2017, notificata il 14 marzo 2017, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., della somma di euro 20.245,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui euro 15.699,44 a titolo di indennità inerente alla cessazione del rapporto di agenzia, euro1.008,95 per le provvigioni relative al periodo da gennaio a maggio 2013 ed euro 3.537,06 per il servizio di merchandising prestato da gennaio a maggio 2013. Erano, invece, disattese le domande riconvenzionali spiegate dalla B.B.S. 2.– Con atto di “citazi one” notificato il 12 aprile 2017 (debitamente iscritto a ruolo entro i successivi 10 giorni), la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. proponeva appello, lamentando: 1) che spettavano le differenze provvigionali in esito alla riduzione di zona attuata da B.B.S. con effetti immediati, in costanza di preavviso e in misura superiore al 5%; 2) che spettava il danno da mancato guadagno subito durante il preavviso; 3) che era stata omessa ogni pronuncia sulla domanda volta ad ottenere la condanna di B.B.S. a pagare le differenze provvigionali sottratte all’agente; 4) che era stata omessa la produzione in giudizio dei documenti di cui il giudice aveva ordinato l’esibizione; 5) che l’indennità per cessazione del rapporto di agenzia era stata conteggiata nella media provvigionale, tenendo conto anche del periodo di preavviso, dove si era registrato un fatturato complessivo di soli euro 1.257,29, a causa degli illegittimi comportamenti di B.B.S.; 6) che era stato indebitamente negato il diritto dell’appellante a ricevere il Firr sulle provvigioni non pagate; 7) che era stato escluso erroneamente che la condotta tenuta dal B.B.S. integrasse gli estremi di cui all’art. 96 c.p.c.; 8) che le spese di lite erano state liquidate in misura inferiore al minimo tabellare. Mancando nell’atto di citazione notificato e iscritto a ruolo l’indicazione della data di udienza di comparizione e gli inviti previsti dall’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis, la Corte di merito provvedeva, d’ufficio, con decreto presidenziale dell’8 maggio 2017, a fissare l’udienza di comparizione delle parti per la data del 29 settembre 2017, nominando il giudice relatore, assegnando all’appellato il termine per la sua costituzione e demandando all’appellante la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza entro il 30 giugno 2017. L’appellante, pertanto, in data 6 giugno 2017 notificava l’atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, con deposito telematico della seconda notifica effettuato in pari data. All’esito, si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per inesistenza dell’atto di impugnazione e chiedeva che fosse accertata la decadenza dal gravame interposto, con conseguente declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per l’irritualità dell’atto introduttivo del gravame. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione – non qualificato dall’appellante né come ricorso né come citazione – era del tutto privo della vocatio in jus , né recava la richiesta al giudice di emettere decreto di citazione, contenente la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti; b) che la disposizione di cui all’art. 164 c.p.c. non era applicabile al giudizio d’appello, sicché la nullità dell’atto introduttivo del gravame, dipendente da vizi della vocatio in jus , non poteva essere sanata con la costituzione dell’appellato, né con la rinnovazione della citazione, ed era rilevabile anche d’ufficio, in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. sarebbe stato idoneo ad impedire la decadenza dell’impugnazione e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; c) che, anche laddove si fossero ritenute applicabili le previsioni di cui all’art. 164 c.p.c. al giudizio di appello, la totale omissione nell’atto introduttivo della vocatio in jusnon sarebbe stata comunque sanabile, trattandosi di atto processuale mancante dei requisiti costitutivi minimi ed essenziali per la qualificazione come atto o provvedimento del tipo o della figura giuridica considerata e, quindi, radicalmente inesistente e non già semplicemente nullo; d) che non poteva essere attribuita efficacia sanante alla successiva notificazione dell’impugnazione, avvenuta a seguito dell’emissione del decreto presidenziale, poiché la seconda notificazione era stata effettuata ampiamente oltre il decorso del termine breve di 30 giorni per la proposizione dell’appello, termine decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, atteso che la prima notifica riguardava un atto del tutto carente del requisito della vocatio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.p.A.). 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 164 c.p.c., per avere la Corte distrettuale escluso che il vizio dell’atto di appello tempestivamente notificato in data 12 aprile 2017, in ordine alla vocatio in jus, fosse sanabile all’esito dell’applicazione dell’art. 164, terzo comma, c.p.c. ancheal procedimento d’appello. In proposito, l’istante obietta che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, primo comma, c.p.c., e quindi di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non sarebbe valsa a sottrarla, pur trattandosi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti da detta norma, e ciò anche qualora l’appellante avesse spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando così alle deficienze del primo atto. Quindi, la ricorrente rileva che l’integrale omissione della vocatio in jus non avrebbe impedito la sanabilità retroattiva del vizio dell’atto introduttivo dell’impugnazione, con la conseguenza che la successiva rinnovazione della citazione nulla avrebbe sanato ogni vizio dell’atto di impugnazione tempestivamente notificato, con conseguente ammissibilità dell’appello. 2.–Il motivo è fondato. 2.1.–In primo luogo, deve rilevarsi – alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto – che il dettato di cui all’art. 164 c.p.c. è applicabile anche all’atto di citazione introduttivo dell’appello. Con l’effetto che i vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullità della citazione – alla stregua del rinvio dell’art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell’atto introduttivo prescritte dall’art. 163 c.p.c. (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis , in ordine alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016; Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013), non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, dovendosi disporre, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14488 del 06/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 31/05/2005; contra l’isolato arresto di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 25/02/2004). 2.2.– In secondo luogo, la sanatoria si estende anche all’ipotesi in cui l’atto introduttivo del gravame difetti di tutti i requisiti della vocatio. Infatti, secondo il formante giurisprudenziale, la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164, primo comma, c.p.c., mentre, se si sia costituito, deve applicare l’art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009). Il concorso di più cause di nullità afferenti alla vocatio in jus non vale, pertanto, a sottrarre la citazione al regime prescritto dall’art. 164, primo, secondo e terzo comma, c.p.c. E tanto perché il regime della nullità previsto da tale norma, per ciascuna delle nullità afferenti alla vocatio, e la conseguente sanatoria ex tunc, non possono mutare per il concorso di più cause di nullità, non mutando comunque, in tale evenienza, la ratio che ne giustifica la previsione. Ed invero, l’atto di citazione, seppure carente, ha comunque individuato il diritto fatto valere, non presentando deficienze relative alla editio actionis, sicché è ragionevole che i meccanismi di sanatoria costituiti dall’ordine di rinnovazione o di integrazione operino in ogni caso retroattivamente, indipendentemente dalla carenza di uno solo, di più o di tutti gli elementi indicati dall’art. 164, primo comma, c.p.c. 2.3.– In ultimo, la rinnovazione della citazione in appello nulla per vizio della vocatio in jusimporta la sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, con la conseguenza che, all’esito dell’effettiva e rituale rinnovazione entro il termine perentorio concesso, gli effetti processuali della citazione introduttiva dell’appello si producono sin dal momento della prima notificazione. Segnatamente, all’esito della rinnovazione, la tempestività del gravame dovrà essere valutata rispetto alla prima notifica e non già in relazione alla notificazione dell’atto di citazione in rinnovazione. Infatti, per effetto della nullità dell’atto ex art. 164, primo comma, c.p.c., deve applicarsi il secondo comma di tale norma, a mente del quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per l’impugnazione al momento del rinnovo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11549 del 02/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007; Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 11/05/2001). 3.–In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto alla erronea declaratoria di inammissibilità del gravame e, all’esito, i motivi d’appello devono essere esaminati nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, c