CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19562/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistito nella distrazione di un'autovettura (capo B) e commesso in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita il 23 aprile 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore. 3. Il ricorso non è inammissibile, tenuto conto che la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità, con valutazioni che involgono la fondatezza del gravame anche nel merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il 23 ottobre 2021 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato (non può computarsi, ai fini della sospensione, il rinvio per impedimento del difensore in quanto relativo all'udienza del 30 novembre 2021, successiva allo spirare del termine). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis