CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ir>varziale riforma di quella emessa in data 5.12.2014 dal Tribunale di Tivoli, ha revocato la confisca del denaro in sequestro, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod,. pen., 73, comma 5 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, e la condanna a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in relazione alla pena applicata all'imputato ben oltre il minimo edittale. Il ricorso è inammissibile in quanto censura genericamente l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che nella specie li ha incensurabilmente esercitati in considerazione della entità dello stupefacente sequestrato pari a complessive 960 dosi medie tra mariuhana ed hashish. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore kI Pre