CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 42129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari - condannava [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale di Sassari, a un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. per aver egli detenuto 13 munizioni di diverso calibro per armi comuni da sparo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen., con la ritenuta conseguente mancata ammissione alla richiesta di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen. In particolare, il ricorrente ritiene che egli non sia stato ammesso, erroneamente, alla causa estintiva del reato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si sostiene, infine, la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Il primo motivo di ricorso, in relazione alla mancata ammissione all'oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., non tiene conto che il diniego della Corte non è fondato sulla sussistenza della recidiva (anzi è stata esclusa e, comunque, non sarebbe stato possibile considerarla quale causa ostativa) ma sulla presenza di precedenti penali e sulla rilevata gravità del fatto, tenuto conto del numero e della varietà delle munizioni in sequestro, con cui tale motivo non si confronta se non con affermazioni generiche e irrilevanti sulla pericolosità delle munizioni in assenza dell'arma e in rapporto a utensili domestici (forbici e coltelli). 3. Il secondo motivo di ricorso, analogamente in relazione alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la motivazione assunta dalla Corte distrettuale la quale ha valorizzato la presenza di precedenti penali dell'imputato e sulla ritenuta gravità del fatto, anche in questo caso tenuto conto del numero e della varietà delle munizioni in sequestro. 3.1. Manifestamente infondata è anche la deduzione che invoca genericamente l'intervenuta prescrizione del reato con sua conseguente estinzione. Il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è di quattro anni (art. 157, comma primo, cod.pen.) ed è estensibile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi (art. 160 e 161, comma secondo, cod. pen.). Ciò ricordato, il reato contravvenzionale è stato accertato il 6 giugno 2019 e il decreto di citazione a giudizio (atto interruttivo) è stato emesso il 23 gennaio 2020, quindi, la prescrizione del reato - tenuto conto dell'aumento di un quarto ovvero di un anno - sarebbe maturata in data 23 gennaio 2023 ovvero un data successiva all'emissione della decisione impugnata (17 gennaio 2024), senonché va precisato che la inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione (anche in rapporto alla ritenuta natura contravvenzionale del fatto di reato) il decorso del tempo successivo in conformità all'orientamento di legittimità teso a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 4. Per le considerazioni appena espresse, va dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024 Il Consigliere