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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 09021/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli il 13 agosto 2021 ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo avanzata il 5 giugno 2021 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori del defunto [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite nel processo fissato a dibattimento per la prima udienza del 22 aprile 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato in veste di gestore di uno stabilimento balneare (in cooperazione colposa con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei servizi, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi collaboratori dell'agenzia di animazione) di omicidio colposo.

2. L'ordinanza di rigetto è così motivata: «ritenuto che nel caso in esame, visto l'esito delle verifiche patrimoniali, il requisito del periculum in mora [...] non sussista.

Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] appare avere una solida situazione patrimoniale - in termini di proprietà immobiliari avendo la piena proprietà dell'appartamento ove risiede nel quartiere Vomero di Napoli e comproprietario di diversi terreni nell'area flegrea e nel Comune di Fiuggi - oltre a svolgere una attività lavorativa, ad essere intestatario di quote di diverse società operanti nel settore delle locazioni immobiliari, nella ristorazione etc., a tacer dei restanti elementi emergenti dalle diverse banche dati (rapporti bancari, polizze vita etc.).

Dunque una situazione patrimoniale e reddituale tutt'altro che precaria e, d'altra parte, nessun elemento concreto è stato offerto e/o documentato dalle parti civili e dal P. M. sulla sussistenza di comportamenti "sospetti" riconducibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la volontà dello stesso di depauperare la garanzia patrimoniale». 3.Ricorrono per la cassazione del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunziano violazione di legge (artt. 316-317 cod. proc. pen.: entrambi i motivi) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica (il secondo motivo).

3.1. Con il primo motivo lamentano l'incompetenza funzionale del Tribunale, in, quanto sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento la competenza a provvedere appartiene, ex art. 317, comma 2, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari, segnalandosi che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso dal G.u.p. il 4 giugno 2021 ed il giorno seguente è stata depositata la richiesta di sequestro, su cui ha provveduto la Sezione feriale del Tribunale il giorno 13 agosto 2021.

Si richiama il precedente di legittimità di Sez. 2, n. 2388 del 19/12/2008, dep. 2009, Citarella, Rv. 243034.3.2.

Con l'ulteriore motivo si censura la violazione del principio di diritto secondo cui «Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118).

Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, le parti civili non avrebbero dovuto dimostrare un depauperamento del patrimonio del debitore, essendo invece sufficiente il motivo che manchino le garanzie del credito.

Al riguardo si sottolinea che la società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Pozzuoli non ha beni patrimoniali su tutto il territorio nazionale, mentre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è proprietario di in immobile in Napoli, oltre che di 1/5 di terreni agricoli in Fiuggi di natura agricola, beni che si assumono insufficienti alla copertura del credito che, ove riconosciuto, secondo le tabelle ammonterebbe a non meno di un milione di euro (come risultante dalla documentazione allegata all'atto, di impugnazione, sub nn. 1-7).

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 4 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome proposto contro provvedimento non impugnabile, richiamando giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.

5. Con memoria dell'8 febbraio 2022 l'imputato ha aderito alla richiesta di inammissibilità avanzata dal P.M., sottolineando anche che il ricorso sarebbe stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] non legittimato siccome nominato in violazione degli artt. 24 disp. att. cod. proc. pen. e 100 cod. proc. pen., in ragione della omessa revoca del precedente Difensore ed in mancanza di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni.

Secondo il costante insegnamento di legittimità, puntualmente richiamato dal P.G., «In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese)» (così Sez. 2, n. 23086 del 14/05/2015, Consorzio di Casalpalocco, Rv. 263999; in termini v. già Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni e altri, Rv. 248450, e Sez. 5, ord. n. 2553 del 27/05/1999, Sapone, Rv. 217372; cfr. inoltre le risalenti pronunzie di Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, Rallo e altro, Rv. 211266, e di Sez. 1, n. 874 del 09/02/1996, Bazzocchi, Rv. 204924, secondo cui, rispettivamente, «In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame» e «Atteso il principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata»).

La parte civile, peraltro, potrebbe proporre ricorso di legittimità solo per violazione del contraddittorio (cfr. Sez.

U, n. 15290 del 28/09/2017, P.C. in proc.

Pino, Rv. 272253).

Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto al tema, posto con la memoria difensiva, della legittimazione del Difensore a ricorrere.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/02/2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli il 13 agosto 2021 ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo avanzata il 5 giugno 2021 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori del defunto [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite nel processo fissato a dibattimento per la prima udienza del 22 aprile 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato in veste di gestore di uno stabilimento balneare (in cooperazione colposa con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei servizi, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi collaboratori dell'agenzia di animazione) di omicidio colposo. 2. L'ordinanza di rigetto è così motivata: «ritenuto che nel caso in esame, visto l'esito delle verifiche patrimoniali, il requisito del periculum in mora [...] non sussista. Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] appare avere una solida situazione patrimoniale - in termini di proprietà immobiliari avendo la piena proprietà dell'appartamento ove risiede nel quartiere Vomero di Napoli e comproprietario di diversi terreni nell'area flegrea e nel Comune di Fiuggi - oltre a svolgere una attività lavorativa, ad essere intestatario di quote di diverse società operanti nel settore delle locazioni immobiliari, nella ristorazione etc., a tacer dei restanti elementi emergenti dalle diverse banche dati (rapporti bancari, polizze vita etc.). Dunque una situazione patrimoniale e reddituale tutt'altro che precaria e, d'altra parte, nessun elemento concreto è stato offerto e/o documentato dalle parti civili e dal P. M. sulla sussistenza di comportamenti "sospetti" riconducibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la volontà dello stesso di depauperare la garanzia patrimoniale». 3.Ricorrono per la cassazione del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunziano violazione di legge (artt. 316-317 cod. proc. pen.: entrambi i motivi) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo lamentano l'incompetenza funzionale del Tribunale, in, quanto sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento la competenza a provvedere appartiene, ex art. 317, comma 2, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari, segnalandosi che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso dal G.u.p. il 4 giugno 2021 ed il giorno seguente è stata depositata la richiesta di sequestro, su cui ha provveduto la Sezione feriale del Tribunale il giorno 13 agosto 2021. Si richiama il precedente di legittimità di Sez. 2, n. 2388 del 19/12/2008, dep. 2009, Citarella, Rv. 243034.3.2. Con l'ulteriore motivo si censura la violazione del principio di diritto secondo cui «Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118). Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, le parti civili non avrebbero dovuto dimostrare un depauperamento del patrimonio del debitore, essendo invece sufficiente il motivo che manchino le garanzie del credito. Al riguardo si sottolinea che la società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Pozzuoli non ha beni patrimoniali su tutto il territorio nazionale, mentre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è proprietario di in immobile in Napoli, oltre che di 1/5 di terreni agricoli in Fiuggi di natura agricola, beni che si assumono insufficienti alla copertura del credito che, ove riconosciuto, secondo le tabelle ammonterebbe a non meno di un milione di euro (come risultante dalla documentazione allegata all'atto, di impugnazione, sub nn. 1-7). 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 4 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome proposto contro provvedimento non impugnabile, richiamando giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 5. Con memoria dell'8 febbraio 2022 l'imputato ha aderito alla richiesta di inammissibilità avanzata dal P.M., sottolineando anche che il ricorso sarebbe stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] non legittimato siccome nominato in violazione degli artt. 24 disp. att. cod. proc. pen. e 100 cod. proc. pen., in ragione della omessa revoca del precedente Difensore ed in mancanza di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni. Secondo il costante insegnamento di legittimità, puntualmente richiamato dal P.G., «In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese)» (così Sez. 2, n. 23086 del 14/05/2015, Consorzio di Casalpalocco, Rv. 263999; in termini v. già Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni e altri, Rv. 248450, e Sez. 5, ord. n. 2553 del 27/05/1999, Sapone, Rv. 217372; cfr. inoltre le risalenti pronunzie di Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, Rallo e altro, Rv. 211266, e di Sez. 1, n. 874 del 09/02/1996, Bazzocchi, Rv. 204924, secondo cui, rispettivamente, «In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame» e «Atteso il principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata»). La parte civile, peraltro, potrebbe proporre ricorso di legittimità solo per violazione del contraddittorio (cfr. Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, P.C. in proc. Pino, Rv. 272253). Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto al tema, posto con la memoria difensiva, della legittimazione del Difensore a ricorrere. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022. Il Consigliere estenso
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