CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 21272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27155/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1031/2021depositata il 15/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta del contratto di vendita di alcuni cespiti immobiliari della società, e, in via subordinata, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c., per la revoca del predetto atto. A fondamento della domanda l’attore dedusse: di vantare nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un credito di Euro 157.999,14, oltre accessori, accertato con sentenza passata in giudicato; che la vendita in questione aveva determinato l’incapienza del patrimonio della società debitrice, rendendo così difficile il recupero della somma dovuta; che il possesso dell’immobile alienato non era stato trasferito all’acquirente; che le parti del contratto erano legate da un rapporto di filiazione. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della pretesa attorea. In particolare, dedusse che l’asserita simulazione del contratto risultava confutata dalla circostanza che egli si trovava nella piena disponibilità del bene acquistato, tanto da avervi trasferito la propria residenza. In merito alla domanda revocatoria, assunse poi che il rapporto di filiazione che lo legava alla controparte del contratto non potesse da solo provare l’accordo fraudolento in danno del creditore. Rimase invece contumace la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito al fallimento della società convenuta, intervenne in giudizio la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1207/2019 del 6 giugno 2019, dichiarò improcedibili le domande attoree per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, dovuta all’intervento del curatore a seguito del fallimento della società. Nel merito, rigettò le domande di simulazione e di revocatoria, compensando le spese di lite. 2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1031 del 15 luglio 2021, esaminando con priorità il motivo attinente alla domanda subordinata di revocatoria, sulla base del principio della ragione più liquida, ha accolto l’appello in parte qua e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto di compravendita. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza, in primo luogo, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’eventus damni, sul presupposto che la parte attrice non avesse fornito la prova della incapienza del patrimonio residuo del debitore. Ha rilevato infatti la Corte che, secondo una ripartizione dell’onere probatorio conforme ai principi che regolano la materia, “onere del creditore che agisce in revocatoria è solo quello di allegare e dimostrare, anche solo a mezzo di presunzioni, che l’atto di disposizione abbia reso anche solo più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, mentre spetta al debitore l’onere di dimostrare di avere un patrimonio residuo sufficiente”. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dall’art. 2901 c.c. Ha ritenuto infatti la Corte che il rapporto di filiazione e i rapporti commerciali, che legano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo amministratore della società venditrice) sono tali da far presumere, sulla base dell’id quod plerumque accidit, che entrambe le parti fossero consapevoli del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria il [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 n. 1 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il debitore non abbia fornito la prova dell’assenza dell’eventus damni, di cui è onerato, perché rimasto contumace. In tal modo, il Giudice di secondo grado avrebbe attribuito alla contumacia il valore di “ficta confessio”, ossia di mancata contestazione, mentre l’ordinamento le attribuisce il valore opposto di “ficta litiscontestatio”. Il motivo è inammissibile. Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale ha affermato che il debitore non ha dimostrato la capienza del suo patrimonio residuo, preferendo restare contumace. Tale contumacia non è stata valutata dal giudice del merito quale ficta confessio, come erroneamente inteso dal ricorrente, ma è, invece, stata interpretata nel senso che, stante la contumacia, il debitore non avrebbe provato ciò che ricadeva nel suo onere. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 n. 2 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente il consilium fraudis, basandosi unicamente sul rapporto di filiazione che lega le parti del contratto. Il motivo è inammissibile in quanto inerente al giudizio di fatto relativo al requisito soggettivo e oggettivo dell’azione ai sensi dell’art. 2901. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. n. 1, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, in primo luogo, il lungo periodo intercorso tra la data della compravendita (2007) e la declaratoria fallimentare (2017), da cui deve escludersi che le parti fossero consapevoli del pregiudizio economico che l’atto dispositivo avrebbe arrecato ai creditori. La Corte avrebbe anche omesso di valutare la diligenza del creditore, alla luce del tempo intercorso tra la sentenza che ha riconosciuto il credito del Collice (2003) e l’esercizio dell’azione revocatoria (2012). Il motivo è inammissibil e . Il comportamento processuale del creditore, che ha agito alcuni anni dopo la nascita del credito, è stato già esaminat o dal giudice del merito , per cui non si tratta di circostanza pretermessa dal giudizio di fatto. La circostanza poi del fallimento della venditrice dieci anni dopo la compravendita è priva di decisività sotto il profilo della univocità nel senso di escludere la consapevolezza della lesione del credito. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.500 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il