CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 31417/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36409-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell' [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 53fY - ci - controficorrente - avverso la sentenza n. 2835/2019 della COIrl E D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l'epigrafata sentenza — con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell'AUSL Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel novembre 2009 — e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori, poiché, seppur nella specie fosse stata adottata, ai fini del ricevimento della relativa raccomandata, la procedura degli invii multipli di cui all'art. 33 d.m. 9 aprile 2001, l'avviso prodotto a corredo era privo di sottoscrizione da parte dell'agente postale. Al proposto ricorso resiste l'intimata con controricorso. Memoria della ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va qui ribadito il principio già enunciato da questa Corte secondo cui «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede Ric. 2019 n. 36409 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643). 3. Il contrario opinamento declinato dal decidente del grado, come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. VI -I, 24/12/2020, n. 29558) introduce un requisito di forma che, oltre a non essere previsto dall'art. 33 d.m. 95/2001 — né dalle corrispondenti disposizioni recate successivamente dal d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894 (art. 20, comma 3) e dalla delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (art. 21, comma 2) —, non si giustifica neppure alla luce dell'esigenza di provare la paternità dell'atto, bastando ad assicurare l'autenticità del medesimo le indicazioni recate dal timbro impresso sull'avviso. 4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l'impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 9.6.2021. DEPOSIT'Tt1N [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]