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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23954/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite, perché deduce l'omessa considerazione dello stato di marginalità sociale dell'imputato, del comportamento collaborativo del medesimo e dell'esiguità della droga rinvenuta, circostanze già espressamente apprezzate dai giudici di merito prima di individuare una pena base di pochissimo superiore al minimo edittale, in quanto pari a nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, per di più puntualmente giustificata in ragione non solo del quantitativo di sostanza stupefacente I: sequestrata, ma anche della pluralità dei precedenti penali, sia specifici sia per ulteriori gravi reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite, perché deduce l'omessa considerazione dello stato di marginalità sociale dell'imputato, del comportamento collaborativo del medesimo e dell'esiguità della droga rinvenuta, circostanze già espressamente apprezzate dai giudici di merito prima di individuare una pena base di pochissimo superiore al minimo edittale, in quanto pari a nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, per di più puntualmente giustificata in ragione non solo del quantitativo di sostanza stupefacente I: sequestrata, ma anche della pluralità dei precedenti penali, sia specifici sia per ulteriori gravi reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris