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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42886/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c_pe ha concluso chiedendo é( JtLo u i il difensore /i-e LzA, ( e - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all' art. 455 in relaione all'art. 453 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1,Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa applicazione di norma penale con riferimento all'articolo 49 cod. pen.; in particolare ci si vuole della mancata definizione del falso come grossolano. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione di norma penale in relazione all'articolo 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è generico.

Si assume, invero, in ricorso che il commerciante a cui venne consegnata la banconota oggetto di incriminazione si accorse della falsità della stessa con l'ausilio del macchinario << perché non fece la cosa più semplice da fare per appurare la falsità della banconota e cioè guardarla in controluce, cosa che gli avrebbe consentito, con l'uso del più elementare strumento dì percezione umana, la vista, di rilevare l'assenza della filigrana e, pertanto, la falsità della banconota da 10 euro»; sulla base di tale mera asserzione si fonda la rilevabilità ictu ocu/i della falsità e si conclude quindi per la grossolanità del falso; tuttavia la grossolanità implica il riconoscimento immediato della falsità da parte di qualunque persona dotata di comune avvedutezza e l'assenza di filigrana non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad escludere la idoneità della banconota ad ingannare la fede pubblica nell'ambito della normalità degli scambi commerciali, dipendendo piuttosto la facile riconoscibilità della falsità anche dalle altre caratteristiche della banconota (quali ad esempio il tipo di carta, la presentazione in fotocopia, ecc.), laddove nel caso di specie la Corte di Appello ha precisato che la banconota si presentava solo priva di filigrana ma nel resto era del tutto corrispondente alle caratteristiche grafiche di una banconota autentica.

In tema di falso nummario, d'altronde, come ha già più volte avuto modo di affermare questa Corte, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia íctu ()cui/ riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173); sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590).

L'idoneità ad ingannare deve essere in altri termini accertata in relazione ai caratteri della banconota, ciò nondimeno le circostanze che hanno interessato il caso concreto dello scambio possono dar conto delle ragioni della mancata percezione della falsità nonostante la sua grossolanità (per essere esso intervenuto, ad esempio, in un contesto contraddistinto da scarsa illuminazione; in argomento, Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153 - 01; conf. altresì Sez.

5. n. 1278 del 1993, Rv. 197071-01).

2. Il secondo motivo è infondato.

Se è vero, infatti, che secondo quanto ha affermato questa Corte a Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, rv. 279499 - 01), con la conseguenza che essa è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, è altrettanto vero, però, che tale circostanza è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez.

F, Sentenza n. 34651 del 02/08/2016, Rv. 267679 - 01, Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545).

Ai fini della determinazione del danno in caso di falso nummario, possono dunque assumere rilievo le variabili del caso concreto, trattandosi comunque di reato che può essere dettato da motivo di lucro, ma la valutazione della speciale tenuità del lucro, tuttavia, trattandosi comunque di reato contro la fede pubblica, non può prescindere dalla comparazione dell'entità del lucro con la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; e nel caso di specie, alla detenzione delle banconote di 50 e 10 euro (quest'ultima spesa), complessivamente considerate - stante la medesimezza del contesto - non può riconnettersi né un lucro né soprattutto un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità dal momento che la possibilità della reiterazione dello smercio comporta il potenziale perpetuarsi dell'offesa della pubblica fede, con la conseguenza che la sua messa in pericolo non è proporzionata alla tenuità del vantaggio che l'imputata si proponeva di conseguire (che per assumere rilievo ai fini che occupano dev'essere quindi davvero modesto).

In altri termini l'attenuante risulta inapplicabile perché non si può affermare che nel caso di specie il danno, o la situazione di pericolo, sia stata di speciale tenuità.

3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c_pe ha concluso chiedendo é( JtLo u i il difensore /i-e LzA, ( e - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all' art. 455 in relaione all'art. 453 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1,Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa applicazione di norma penale con riferimento all'articolo 49 cod. pen.; in particolare ci si vuole della mancata definizione del falso come grossolano. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione di norma penale in relazione all'articolo 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è generico. Si assume, invero, in ricorso che il commerciante a cui venne consegnata la banconota oggetto di incriminazione si accorse della falsità della stessa con l'ausilio del macchinario << perché non fece la cosa più semplice da fare per appurare la falsità della banconota e cioè guardarla in controluce, cosa che gli avrebbe consentito, con l'uso del più elementare strumento dì percezione umana, la vista, di rilevare l'assenza della filigrana e, pertanto, la falsità della banconota da 10 euro»; sulla base di tale mera asserzione si fonda la rilevabilità ictu ocu/i della falsità e si conclude quindi per la grossolanità del falso; tuttavia la grossolanità implica il riconoscimento immediato della falsità da parte di qualunque persona dotata di comune avvedutezza e l'assenza di filigrana non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad escludere la idoneità della banconota ad ingannare la fede pubblica nell'ambito della normalità degli scambi commerciali, dipendendo piuttosto la facile riconoscibilità della falsità anche dalle altre caratteristiche della banconota (quali ad esempio il tipo di carta, la presentazione in fotocopia, ecc.), laddove nel caso di specie la Corte di Appello ha precisato che la banconota si presentava solo priva di filigrana ma nel resto era del tutto corrispondente alle caratteristiche grafiche di una banconota autentica. In tema di falso nummario, d'altronde, come ha già più volte avuto modo di affermare questa Corte, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia íctu ()cui/ riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173); sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590). L'idoneità ad ingannare deve essere in altri termini accertata in relazione ai caratteri della banconota, ciò nondimeno le circostanze che hanno interessato il caso concreto dello scambio possono dar conto delle ragioni della mancata percezione della falsità nonostante la sua grossolanità (per essere esso intervenuto, ad esempio, in un contesto contraddistinto da scarsa illuminazione; in argomento, Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153 - 01; conf. altresì Sez. 5. n. 1278 del 1993, Rv. 197071-01). 2. Il secondo motivo è infondato. Se è vero, infatti, che secondo quanto ha affermato questa Corte a Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, rv. 279499 - 01), con la conseguenza che essa è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, è altrettanto vero, però, che tale circostanza è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. F, Sentenza n. 34651 del 02/08/2016, Rv. 267679 - 01, Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545). Ai fini della determinazione del danno in caso di falso nummario, possono dunque assumere rilievo le variabili del caso concreto, trattandosi comunque di reato che può essere dettato da motivo di lucro, ma la valutazione della speciale tenuità del lucro, tuttavia, trattandosi comunque di reato contro la fede pubblica, non può prescindere dalla comparazione dell'entità del lucro con la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; e nel caso di specie, alla detenzione delle banconote di 50 e 10 euro (quest'ultima spesa), complessivamente considerate - stante la medesimezza del contesto - non può riconnettersi né un lucro né soprattutto un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità dal momento che la possibilità della reiterazione dello smercio comporta il potenziale perpetuarsi dell'offesa della pubblica fede, con la conseguenza che la sua messa in pericolo non è proporzionata alla tenuità del vantaggio che l'imputata si proponeva di conseguire (che per assumere rilievo ai fini che occupano dev'essere quindi davvero modesto). In altri termini l'attenuante risulta inapplicabile perché non si può affermare che nel caso di specie il danno, o la situazione di pericolo, sia stata di speciale tenuità. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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