CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 12674/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Bologna, Sezione misure di prevenzione,ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso il decreto emesso indata 9/4/2025 dal Tribunale di Bologna che aveva applicato nei suoi confronti la misura dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del proposto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 la violazione dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011, dell’art. 3 Costituzione e dell’art. 125cod.proc.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparentecon riguardo all’iscrizione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1lett. c) d.lgs 159/2011 limitandosi a mutuare le valutazioni del Tribunale di Bologna sul punto evalorizzando dati fattuali inconferenti. In particolare il decreto impugnato ha pretermesso lesentenze assolutorie riportate dal D’Ambrosio per reati di natura predatoria; ha svilito glielementi comprovanti il positivo percorso attuato dal ricorrente durante il periodo di detenzione,accreditando predominante rilievo a risalenti decisioni di condanna e a precedenti di poliziainsuscettibili di mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza della collettività. Allo stesso modo leevocate violazioni della misura della sorveglianza speciale non paiono inscriversi nella categoriadi pericolosità tipizzata all’art. 1 lett. c) d.lgs 159.Il difensore aggiunge che il provvedimento impugnato ha reso una motivazione incompletae incoerente in ordine all’attualità della pericolosità sociale del proposto, fatta risalire ad unarapina commessa quindici anni fa e a violazioni della precedente misura di prevenzione, incontrasto con il dettato normativo che richiede che i fatti posti a base del giudizio di pericolositàabbiano valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell’attività illecita e presentinooffensività diffusa, requisiti non ravvisabili negli episodi valorizzati a carico del ricorrente mentresecondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali nonpossono essere chiamati a fondare il giudizio di pericolosità fatti coperti da giudicato assolutorioovvero fatti non ancora oggetto di giudizio, pena la violazione della presunzione di innocenza.2. La violazione degli artt. 1 lett. b) d. lgs 159/2011, 3 Costituzione e 125 cod.proc.pen. Ildifensore deduce che il decreto impugnato ha ritenuto il proposto soggetto pericoloso in assenzadei requisiti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, sulla base di unamotivazione apparente. Infatti il decreto impugnato si è limitato a riportare l’elenco deiprecedenti a carico del D’Ambrosio senza tener conto dei requisiti tassativizzanti individuati dalgiudice delle leggi nell’abituale commissione di delitti lucrogenetici, costituenti in unadeterminata epoca l’unico reddito del proposto o una componente significativa dello stesso. LaCorte territoriale non ha affrontato la questione dell’effettiva generazione di profitti illeciti,affidando ad una mera presunzione la dimostrazione dell’incidenza sugli stessi sul reddito delricorrente, sebbene la difesa avesse documentato che il proposto nei periodi di libertà personaleaveva svolto regolare attività lavorativa. Pertanto la motivazione della Corte d’appello risultainsufficiente con riguardo all’accertamento che il proposto abbia vissuto esclusivamente o inmodo significativo sfruttando i profitti illeciti e non ha indicato in quale momento le asseritecondotte delittuose abbiano raggiunto consistenza ed abitualità. Inoltre, il ricorrente sostieneche il decreto impugnato abbia valorizzato ai fini dell’attualità del giudizio di pericolosità sospettie illazioni e non elementi certi e circostanziati, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze correttamente scrutinate dallaCorte territoriale e disattese sulla scorta di una motivazione effettiva e congrua nonchégiuridicamente corretta. Il decreto impugnato alle pagg. 6-10 ha analiticamente esposto ledoglianze formulate avverso il provvedimento genetico e ne ha operato una penetranteconfutazione che dà conto della sussistenza ed attualità del giudizio di pericolosità del propostocon riguardo ad entrambe le categorie scrutinate (art. 1 lett. b) e c) d.lgs 159/2011).1.1 In particolare i giudici d’appello hanno ampiamente ricostruito i fatti che fondano lapericolosità generica senza operare alcuna svalutazione delle pronunzie assolutorie, comeasserito dalla difesa, ma espressamente limitando (pag. 21) il proprio apprezzamento allesentenze di condanna irrevocabili, distintamente analizzate, e confermando la valutazione delprimo giudice sulla base delle evidenze analiticamente richiamate a pag. 24.I giudici della prevenzione hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui puòritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica il soggetto, dedito allacommissione di reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non esclusivamenteindividuali, commessi in un significativo intervallo temporale (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024,Greco, Rv. 286845 – 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Appare,infatti, insussistente la lamentata erronea sussunzione delle risultanze delittuose addotte asostegno della misura adottata al tipo di pericolosità ritenuta ove si considerino i delitti diparticolare allarme sociale richiamati dal decreto impugnato quali rapine a mano armata,omicidio in danno di un agente della [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio del collega, detenzionedi un ingente quantitativo di stupefacente oggetto di rapina, detenzione e porto d’armi,resistenza a pubblico ufficiale e reiterate violazioni della misura della sorveglianza speciale,fattispecie posta anch’essa a presidio dell’ordine sociale e della civile convivenza in quantotendente alla neutralizzazione di consolidate spinte criminogene.1.2 L’attualità della pericolosità è ampiamente argomentata a pag. 25 con richiamo anche acondotte del proposto commesse nel 2024 che hanno generato denunce a suo carico per reaticontro il patrimonio non ancora irrevocabilmente definite in sede giudiziaria. Con riferimento alladedotta inutilizzabilità di siffatte emergenze a fini di prevenzione deve rilevarsi che il ricorrenteevoca in maniera non puntuale la sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, la quale hatestualmente precisato che il "requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica deldestinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezzadisciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto nonpresuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente enecessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, chel'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine allapericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica oracome «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate daltribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelleproprie dei procedimenti penali" (§ 9.6).2. Anche il secondo motivo che lamenta l’insussistenza dei requisiti costitutivi per l’iscrizionedel proposto nella categoria dei soggetti pericolosi di cui all’art. lett. b) d. lgs 159/2011 èinammissibile in quanto assume la mera apparenza della motivazione a fronte di un apparatogiustificativo esistente ed effettivo con riguardo alla confutazione delle doglianze difensive ecorretto in relazione agli esiti attinti.2.1 La Corte d’Appello a pag. 26 ha effettuato una esauriente ricognizione degli elementi difatto che fondano la pericolosità del proposto ai sensi della evocata disposizione richiamando idelitti lucrogenetici commessi con continuità dal ricorrente e fonte di consistenti disponibilitàeconomiche destinate almeno in parte al proprio sostentamento, come denotato in via logicadall’assenza di costanti e significative fonti di reddito e da un tenore di vita superiore agli introitileciti. Il decreto ha in via esemplificativa rimarcato quale dimostrazione di capacità economicheincompatibili con le fonti nella lecita disponibilità del prevenuto il noleggio nell’anno 2024 diun’autovettura per 1.053 euro al mese oltre IVA, traendone l’argomentato convincimento circail perdurante finanziamento con proventi illeciti delle proprie esigenze di vita. Risulta, dunque,adeguatamente giustificata anche l’attualità del giudizio di pericolosità del proposto, vieppiù ovesi tenga conto della circostanza relativa allo stato di detenzione del D’Ambrosio conseguente allaconsumazione nel mese di maggio 2024 di tre furti in abitazione per cui ha riportato condannain primo grado ad anni cinque di reclusione.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]