CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1982
Cassazione n. 34486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1982 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale in sede, in data 2 dicembre 2021, in relazione al reato di cui all'art. 444 cod. peri., alla pena ritenuta di giustizia, per aver posto in vendita, nella sua pescheria, tonno rosso privo di tracciabilità, risultato pericoloso per la salute pubblica per valori elevati di istamina, tali da provocare intossicazione alimentare. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. S. Silvestro (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché integralmente versato in fatto. Rilevato, infatti, che pur devolvendo in astratto, vizi consentiti in questa sede, in sostanza si sollecita il (ri)esame di circostanze di fatto, già vagliate in sede di merito, in relazione all'elemento oggettivo del reato, quanto all'eventualità che le persone intossicate dall'alimento (tonno rosso) avessero potuto assumere altre sostanze alimentari nocive o mal conservate, nonché in relazione all'elemento soggettivo, prospettando la mancanza di dolo e l'esistenza di un mero comportamento imprudente o leggero tenuto dall'imputato nella scelta dei prodotti destinati alla vendita. Considerato, peraltro, che la censura non è specifica posto che non tiene conto dell'evidente prova logica, tratta dai giudici di merito dalla descritta contestualità della detenzione e vendita dell'alimento, in data 9 giugno 2018, a più clienti dell'esercizio commerciale dell'imputato e dall'acclarato stato, comune a questi, di intossicazione alimentare riscontrata, cui la Corte territoriale aggiunge l'acclarata detenzione, nel medesimo esercizio commerciale, di altro prodotto della stessa qualità (cfr. pag. 3) di cui, peraltro, l'imputato, non è stato in grado di documentare la provenienza. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iDEPQSATATA IN cAN cELLERIA Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore I O 4 AGO 2023 Il Presidente