CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 33030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5301/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1095/2022 depositata il 03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 1095/2022 della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 3 ottobre 2022. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 2.1. Il ricorrente ha depositato memoria. La controricorrente ha depositato memoria in data 8 novembre 2023, dunque in violazione del termine non inferiore a dieci giorni prima dell’adunanza di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Il difensore della controricorrente ha poi fatto pervenire in data 9 novembre 2023 una “Richiesta di accettazione”, volta ad ottenere la “ammissione delle conclusioni scritte trasmesse” il giorno 3 novembre 2023, in quanto l’allegato non era stato accettato dalla cancelleria della Corte per errore del mittente nell’indirizzo pec. Il mancato tempestivo deposito telematico della memoria, che ha impedito alla cancelleria l’accettazione dello stesso, risultando imputabile a colpa del mittente, non può giustificare la rimessione in termini. 3. La causa ebbe inizio con citazione del 23 novembre 2007, allorché [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (vedova di [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere sentenza dichiarativa dell’usucapione di un terreno censito al N.C.T del Comune di [OSCURATO:PERSONA] foglio di mappa n.37, particella n.212, sito in località Capizzaglie, terreno già compreso nell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], madre dei fratelli Velardi, deceduta nel 1975. Si costituì nel giudizio di primo grado la sola [OSCURATO:PERSONA], adducendo che il fondo era stato a lei assegnato dai coeredi nel 1981 “in sede di divisione bonaria”. Rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di primo grado fu chiamata in causa su ordine del giudice la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, risultando il terreno oggetto di causa gravato da iscrizione ipotecaria in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale pure rimase contumace. A seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu riassunto nei confronti degli eredi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 20 luglio 2020, accolse la domanda e dichiarò l’acquisto per usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Propose appello [OSCURATO:PERSONA] e si costituì [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ed ha accolto l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., per non avere la Corte di Catanzaro ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, nonostante l’atto di appello fosse stato notificato solo nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] “e non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, litisconsorti necessari, parti del giudizio di primo grado, con conseguente nullità del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza”. Gli altri motivi di ricorso denunciano: 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 348, comma 2, c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 112, 324 e 329 c.p.c. e 2697 c.c.; 4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; 5) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in riferimento all’art.111, comma 6 Cost.; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158, 2697, 2727 e 2729 c.c. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe le altre censure. In esso si deduce che l’atto di appello fu notificato solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la sentenza impugnata afferma: “[p]reliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena i quali, benché regolarmente citati, non hanno inteso costituirsi nella presente fase”. Tuttavia, la stessa controricorrente [OSCURATO:PERSONA] replica che “il semplice errore materiale di dichiarazione di contumacia nei confronti delle parti non citate in giudizio di appello, non costituisce violazione della normativa indicata (art. 331 c.p.c.)”, in quanto “le parti del primo grado” erano “l’attore Paradiso e la resistente [OSCURATO:PERSONA]… che poi è l’unica che propone appello avverso la sentenza di accoglimento della domanda di usucapione accolta in favore di Paradiso”. Non è rinvenibile, del resto, alcuna prova della notificazione dell’atto di appello alle altre parti del giudizio di primo grado nei cui confronti era stata pronunciata sentenza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, gli eredi dell’originario convenuto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La declaratoria di contumacia di queste parti, resa dalla Corte d’appello di Catanzaro, non ha quindi considerato la mancata notificazione dell'atto d’appello, che incide sulla regolarità del processo e determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione. Ciò impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello, affinché disponga la rinnovazione di detta notificazione. 5.1. Si tratta di violazione di norma processuale denunciabile in cassazione a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non di ipotesi di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto la affermazione fatta in sentenza dalla Corte di Catanzaro “regolarmente citati” non depone per una falsa percezione della realtà materiale, evidente e obiettiva, che abbia determinato un contrasto tra due diverse rappresentazioni, l'una discendente dalla sentenza e l'altra dagli atti processuali, risolvendosi, piuttosto in una “formula di stile”. L’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], recava, in effetti, la vocatio in iusdi tutte le parti del giudizio di primo grado. La Corte d’appello, accontentandosi della “regolare citazione” degli appellati per dichiararne la contumacia, non ha tuttavia fatto alcuna affermazione di esistenza della notificazione della citazione d’appello ai litisconsorti pretermessi e dunque di effettiva costituzione del contraddittorio nei loro confronti, “fatto” che la realtà effettiva, quale risultante dagli atti prodotti, induce ad escludere, sicché non si delinea un errore di percezione avente i caratteri della evidenza e della obiettività. 5.2. Non sono nemmeno fondate le difese della controricorrente circa l’esclusione della necessaria integrazione del contraddittorio in appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c., essendo per più ragioni evidente la inscindibilità della causa: a) la domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo comune (nella specie, secondo la prospettazione fatta dall’attore in citazione, oggetto di comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], tutti infatti convenuti in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], rimasto poi soccombente in appello) richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, dovendosi verificare la necessità del litisconsorzio al momento dell’instaurazione della causa e non secundum eventum litis . Pertanto, nel caso in cui l’attore in usucapione citi tutti i comproprietari, rimanendo vittorioso in primo grado, e sia proposta tempestiva impugnazione della sentenza da alcuno dei convenuti soccombenti nei confronti soltanto del medesimo attore, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con riguardo ai litisconsorti pretermessi, nei cui confronti era stata pronunciata la decisione appellata, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio(Cass. Sez. Unite n. 7927 del 2019; Cass. Sez. Unite n. 14124 del 2010; Cass. n. 8790 del 2019; n. 8695 del 2019; n. 26433 del 2017; n. 1535 del 2010; n. 10148 del 1994; n. 12136 del 1997); b) la chiamata di un terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena)determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9131 del 2016); c) poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi (nella specie, morte di [OSCURATO:PERSONA] e riassunzione nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (ex multis, Cass. n. 24639 del 2020). 6. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi, e l’impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà preliminarmente a disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche