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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1965

Cassazione n. 28147/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1984 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02,- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bolzano, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto tentato di furto in abitazione; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali le ricorrenti denunziano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pag. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ha fornito un'adeguata motivazione sul punto alla pag. 8 del provvedimento impugnato, richiamando quanto statuito dal primo Giudice, che aveva offerto chiara indicazione della riduzione di pena operata per l'ipotesi di delitto tentato e in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1984 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02,- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bolzano, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto tentato di furto in abitazione; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali le ricorrenti denunziano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pag. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ha fornito un'adeguata motivazione sul punto alla pag. 8 del provvedimento impugnato, richiamando quanto statuito dal primo Giudice, che aveva offerto chiara indicazione della riduzione di pena operata per l'ipotesi di delitto tentato e in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28147/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris