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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:1006
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 14 dicembre 2018 ( * ) «Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Trattenuta sullo stipendio – Assegno di mantenimento assegnato da un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento di divorzio – Leale cooperazione con i giudici nazionali – Competenza vincolata – Articolo 24 dello Statuto – Codice europeo di buona condotta amministrativa – Regola di concordanza – Atto lesivo – Domanda di risarcimento – Rispetto della procedura precontenziosa» Nella causa T‑464/17, TP, rappresentato da W. Limuti, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Berscheid e R. Striani, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mensilmente una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente a titolo di un assegno di mantenimento versato all’ex moglie in esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice italiano e, dall’altro, al risarcimento di un danno asseritamente subito dal ricorrente, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da A.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Il ricorrente, TP, è un funzionario di grado AD 13, scatto 3, presso il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra (Italia), che è una delle direzioni generali della [OSCURATO:PERSONA] europea. 2 Con sentenza del 18 maggio 2015, il Tribunale di Treviso (Italia) ha dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra A. Il 18 dicembre 2015 la sentenza è divenuta definitiva limitatamente allo stato civile degli ex coniugi. 3 Il 15 febbraio 2016 la sig.ra A. ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un atto di esecuzione mobiliare del 27 gennaio 2016, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ha disposto una trattenuta mensile di un quinto dello stipendio del ricorrente a titolo del pagamento di un importo di EUR 26 998,05, corrispondente agli arretrati degli assegni di mantenimento dovuti dal ricorrente, fino alla compensazione del debito. 4 In applicazione dell’atto di esecuzione mobiliare di cui al punto 3 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una trattenuta mensile di EUR 1 655 sulla retribuzione del ricorrente dal mese di aprile 2016 al mese di marzo 2017. 5 Con ordinanza del 26 giugno 2016, il Tribunale di Treviso ha fissato l’importo dell’assegno di mantenimento a favore della sig.ra A. a EUR 2 000 (in prosieguo: l’«ordinanza del 26 giugno 2016»).

Tale ordinanza era munita di formula esecutiva. 6 A seguito del mancato adempimento da parte del ricorrente dei suoi obblighi di pagamento dell’assegno di mantenimento alla sig.ra A e dopo un’infruttuosa costituzione in mora inviata al medesimo il 7 settembre 2016, la sig.ra A. ha notificato, il 10 ottobre 2016, l’ordinanza del 26 giugno 2016 al JRC di Ispra al fine di ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente. 7 Con messaggi di posta elettronica del 26 ottobre e del 25 novembre 2016 inviati all’Ufficio «gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto la sospensione di ogni azione diretta esecutiva per il pagamento, in attesa di un parere legale del suo avvocato sulla legittimità di una siffatta azione.

Ha inoltre chiesto al PMO di essere ascoltato prima di dar seguito alle richieste dell’ex moglie. 8 Con messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2016, il PMO ha informato il ricorrente che, poiché riteneva che l’azione per il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento si basasse su un titolo esecutivo valido ai sensi della normativa italiana, esso era tenuto a procedere all’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016.

Con la stessa comunicazione, il PMO ha informato il ricorrente della sua decisione di effettuare la prima trattenuta di EUR 2 000 nel mese di dicembre 2016 e di proseguire con una trattenuta mensile di EUR 1 655 mensili, fino a compensazione del debito pregresso di EUR 26 998,05. 9 Nel mese di dicembre 2016, il PMO ha trattenuto per la prima volta l’importo di EUR 2 000 sulla retribuzione del ricorrente e lo ha versato su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA]. 10 In un messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2016, il ricorrente ha contestato al PMO di non avergli trasmesso i documenti relativi al suo fascicolo, tra cui un parere giuridico che sarebbe stato rilasciato sulla propria situazione dalla sig.ra L., funzionaria dell’ufficio liquidatore di Ispra incaricata degli affari giuridici. 11 Con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2016, la sig.ra V., membro del servizio legale del PMO, ha sottolineato il ruolo passivo del PMO nella procedura di recupero degli arretrati dell’assegno di mantenimento nonché la necessità di rispettare l’obbligo contenuto in un titolo esecutivo. 12 Il 5 gennaio 2017 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella sua versione applicabile alla controversia, al fine di ottenere l’annullamento della decisione del PMO di effettuare una trattenuta mensile di EUR 2 000 sulla sua retribuzione. 13 Con decisione del 21 aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ha respinto tale reclamo.

Procedimento e conclusioni delle parti 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. 15 Il 1° dicembre 2017 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 16 Poiché il ricorrente non ha depositato alcuna replica nel termine che gli era stato assegnato a tale scopo, la fase scritta del procedimento si è conclusa in data 22 gennaio 2018. 17 Il 5 luglio 2018 sono state sentite le difese orali delle parti e queste ultime hanno risposto a quesiti orali rivolti loro dal Tribunale. 18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – accogliere il ricorso proposto, annullare e revocare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2017 accogliendo i motivi dedotti e annullare ogni conseguente atto da essa discendente presupposto e anche non conosciuto revocandosi ogni conseguente effetto di efficacia nei confronti del ricorrente e di effetto nella propria sfera giuridica e patrimoniale; – disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza; – che venga disposto il riconoscimento dei danni nelle more subiti dal funzionario e in particolare non solo a titolo di danno patrimoniale ma anche non patrimoniale psico-fisico così per come rappresentato nella perizia medico-legale agli atti, con riconoscimento di un danno esistenziale di medio grave entità nonché di un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso, di tipo cronico, provocato dal trauma subito nel contesto lavorativo quantificabile nel 20%; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sulla domanda di annullamento Sulla ricevibilità 20 [OSCURATO:PERSONA] solleva diverse eccezioni di irricevibilità in relazione alla domanda di annullamento. 21 In primo luogo, il presente ricorso non rispetterebbe la regola di concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso, per quanto riguarda l’individuazione dell’«atto oggetto dell’impugnazione».

Nel ricorso, il ricorrente faceva riferimento alla busta paga del mese di dicembre 2016, mentre, nel suo reclamo, sembrava contestare il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016, che lo informava dell’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 22 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ogni caso, nessuno dei due atti menzionati al punto 21 supra corrisponde alla definizione di atto lesivo.

La busta paga non avrebbe le caratteristiche di un atto idoneo ad arrecare un pregiudizio nella sfera del ricorrente e il messaggio di posta elettronica sarebbe destinato unicamente a rendere noto al ricorrente l’intento dell’istituzione di procedere al versamento della somma di EUR 2 000 all’ex moglie. 23 Peraltro, l’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016 non sarebbe stata una decisione frutto dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, bensì sarebbe stata effettuata al fine di adempiere a un provvedimento direttamente esecutivo di un giudice nazionale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere coinvolta in qualità di terzo, datore di lavoro, e non in qualità di parte in una controversia. 24 Il ricorrente, che ha scelto di non depositare alcuna memoria di replica, ha contestato in udienza tali eccezioni di irricevibilità. 25 In via preliminare, occorre osservare che le conclusioni presentate dal ricorrente mirano non solo all’annullamento della «decisione impugnata», ma anche a quello di «ogni conseguente atto da essa discendente presupposto ed anche non conosciuto». 26 A tale riguardo, si deve ricordare che la parte ricorrente è tenuta, a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, a precisare, nel suo ricorso, l’oggetto della controversia.

Ciò significa che l’oggetto della controversia deve essere definito in modo sufficientemente preciso per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di comprendere l’oggetto delle domande del ricorrente.

Alla luce di tale disposizione del regolamento di procedura, come interpretata dalla giurisprudenza, e la cui violazione può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, in qualsiasi momento, a norma dell’articolo 129 del suddetto regolamento, si deve ritenere che la domanda di annullamento di «ogni atto presupposto o conseguente e anche non conosciuto» non sia precisa quanto al suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata). 27 Pertanto, tale domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. 28 Con il suo secondo capo di conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di «disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza». 29 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione europea rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto.

Infatti, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta. (v. ordinanza del 4 aprile 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑239/09 P, EU:T:2011:138, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 30 Di conseguenza, occorre respingere anche il secondo capo di conclusioni in quanto manifestamente irricevibile. 31 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’assenza di concordanza tra il reclamo e il ricorso, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, la regola della concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso impone, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato sollevato nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’APN sia stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata.

Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata). 32 Ne risulta che, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 33 Si deve tuttavia sottolineare, da un lato, che, avendo il procedimento precontenzioso un carattere informale e agendo gli interessati, in tale fase, generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura, e, dall’altro, che l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché l’atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l’oggetto del reclamo (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 34 In via preliminare, va osservato che, nei limiti in cui la domanda di annullamento formulata nell’ambito del presente ricorso si riferisce alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2017, recante rigetto del reclamo, essa ha tuttavia l’effetto, secondo una costante giurisprudenza, di sottoporre al Tribunale l’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2000, Pipeaux/Parlamento, T‑34/99, EU:T:2000:125, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). 35 A tale riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il reclamo riguardava effettivamente la busta paga del mese di dicembre 2016.

Infatti, nel formulario di reclamo, il ricorrente ha indicato quale decisione impugnata la «decisione di trasferire un importo alla mia ex moglie (busta paga allegata)» [decision to transfer a sum to my ex-spouse (payslip enclosed)]. 36 Orbene, come ammette la stessa [OSCURATO:PERSONA], il ricorso fa anche riferimento alla suddetta busta paga in quanto «decisione impugnata», poiché tale è il titolo dell’allegato al ricorso, costituito dalla busta paga in questione e che figura nell’elenco degli allegati al ricorso. 37 Peraltro, tanto il reclamo quanto il ricorso menzionano il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016, con cui il ricorrente è stato informato del fatto che il primo prelievo di EUR 2 000 sarebbe stato effettuato nel mese di dicembre 2016. 38 In simili circostanze, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’assenza di concordanza tra il reclamo e il ricorso, deve essere respinta. 39 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui né il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 né la busta paga del mese di dicembre 2016 costituirebbero atti lesivi, occorre ricordare che la sussistenza di un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, costituisce un presupposto per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (v. ordinanza del 21 giugno 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑12/10 P, EU:T:2011:296, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 40 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti lesivi solo quelli che emanano dall’autorità competente e contengono una presa di posizione definitiva dell’amministrazione che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua posizione giuridica (v. ordinanza del 21 giugno 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑12/10 P, EU:T:2011:296, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 41 Peraltro, in linea di principio, una busta paga, per sua natura e scopo, non presenta le caratteristiche di un atto lesivo, dato che essa si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni amministrative precedenti, relative alla situazione personale e giuridica del funzionario.

Tuttavia, poiché dalla busta paga risultano chiaramente l’esistenza e il contenuto di una decisione amministrativa di portata individuale, passata inosservata sino a quel momento in quanto non era stata formalmente notificata all’interessato, detta busta paga, contenente il conteggio dei diritti pecuniari, ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro la decisione amministrativa adottata nei confronti del funzionario interessato e rispecchiata nella busta paga medesima (v. sentenza del 5 dicembre 2012, Lebedef e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑110/11, EU:F:2012:174, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata). 42 Nel caso di specie, occorre rilevare che il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 indicava che «la prima trattenuta di EUR 2 000 [sarebbe stata] effettuata sulla retribuzione del mese di dicembre 2016».

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica non si limitava a esprimere una mera intenzione dell’amministrazione di procedere, in futuro, a una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente, ma conteneva una chiara presa di posizione circa l’impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di rifiutare di conformarsi a un titolo esecutivo emesso da un giudice nazionale e circa la fissazione di una data precisa in cui la prima trattenuta sarebbe stata effettuata. 43 Per quanto riguarda la busta paga del mese di dicembre 2016, essa si limita a concretizzare tale prima trattenuta. 44 In simili circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che né il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 né la busta paga del mese di dicembre 2016 costituiscono atti lesivi.

In effetti, quanto meno il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 costituisce un atto impugnabile per i motivi esposti al punto 42 supra. 45 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli atti menzionati al punto 44 supra sono stati adottati non nell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, bensì al fine di adempiere a un provvedimento direttamente esecutivo di un giudice nazionale. 46 È vero che, secondo una giurisprudenza costante, ogni istituzione è tenuta, in forza del dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, ad essa incombente, a dar seguito a domande di esecuzione di un’ordinanza adottata da un giudice nazionale, come, nella fattispecie, un’ordinanza che impone l’obbligo, per un funzionario, di versare un assegno di mantenimento all’ex moglie (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2006, Kallianos/[OSCURATO:PERSONA], T‑93/04, EU:T:2006:130, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Siffatto dovere di leale cooperazione comporta altresì che, pur non essendo diretta destinataria di tale decisione giudiziaria, un’istituzione, in quanto datrice di lavoro di un funzionario debitore dell’assegno di mantenimento, rispetti i termini di detta decisione astenendosi dall’accogliere una domanda del funzionario debitore che sia manifestamente in contrasto con gli obblighi a lui direttamente imposti dalla decisione giudiziaria di cui trattasi, dato che, in esecuzione di quest’ultima, la decisione in parola è stata comunicata all’istituzione interessata dal funzionario debitore (v. sentenza del 19 luglio 2016, Earlie/Parlamento, F‑130/14, EU:F:2016:156, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 Tuttavia, è stato anche statuito che la giurisprudenza secondo cui un funzionario non ha un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione per vizi di forma, nei casi in cui l’APN non dispone di alcun margine discrezionale, non è rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento.

Tale giurisprudenza riguarda infatti l’esame nel merito dei motivi di forma invocati dalla parte ricorrente a sostegno di un siffatto ricorso (sentenza dell’8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00, EU:T:2005:437, punto 53). 48 Peraltro, se è vero che, nel caso di specie, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, l’obbligo del richiedente di corrispondere alla sua ex moglie l’importo di EUR 2 000 al mese a titolo di assegno di mantenimento è stato precedentemente stabilito con l’ordinanza del 26 giugno 2016, è solo mediante la decisione della [OSCURATO:PERSONA], messa in atto con il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 e rispecchiata nella busta paga del mese di dicembre 2016, che detto obbligo si è concretizzato nell’obbligo per il ricorrente di sopportare una trattenuta mensile sulla propria retribuzione versatagli dalla [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che nessuno degli atti in parola ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente e che i medesimi non hanno modificato in misura rilevante la sua situazione giuridica. 49 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre pertanto respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni con cui il ricorrente chiede l’annullamento di «ogni atto presupposto o conseguente e anche non conosciuto» e di «disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza» ma dichiarare il ricorso ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una trattenuta mensile sulla retribuzione del ricorrente, messa in atto con il messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2016, rispecchiata nella busta paga di dicembre 2016 e oggetto del reclamo del ricorrente respinto con la decisione del 21 aprile 2017.

Nel merito 50 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione del diritto del funzionario di essere ascoltato e di presentare le proprie osservazioni, il secondo, su una violazione del diritto del ricorrente di ottenere informazioni, il terzo, su una violazione del diritto del ricorrente di conoscere le ragioni che impediscono di comunicare le informazioni richieste, il quarto, su una violazione del diritto del ricorrente di intervenire nel procedimento, del diritto all’informazione sul procedimento nei suoi confronti e dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le decisioni e, il quinto, su una violazione del diritto del ricorrente di essere difeso e assistito dall’istituzione contro gli attacchi di terzi contro la sua persona, la sua situazione e i suoi beni. 51 Peraltro, in udienza, il ricorrente ha sostanzialmente fatto valere che, tenuto conto dei termini dell’articolo 8 della legge n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, del 1° dicembre 1970 (GURI n. 306, del 3 dicembre 1970, pag. 8046) (in prosieguo: la «legge n. 898/70»), la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dar seguito alla domanda di esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016.

Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di una copia conforme di tale ordinanza.

Inoltre, essa non avrebbe verificato se era soddisfatto il requisito, previsto all’articolo 8, comma 6, della legge n. 898/70, ai sensi del quale il datore di lavoro non può versare al coniuge creditore oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 52 A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale è vietata la produzione di nuovi motivi, censure o argomenti in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (v. sentenza dell’11 giugno 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non pubblicata, EU:T:2015:374, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 53 Nel caso di specie, in udienza il ricorrente ha ammesso che gli argomenti in questione erano argomenti nuovi che non erano stati dedotti nel ricorso.

Tuttavia, egli ha sostenuto di non essere stato in grado di formulare siffatti argomenti nel ricorso, giacché la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di ascoltarlo e di comunicargli le informazioni richieste. 54 Tale argomento non può essere accolto. 55 Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato in udienza, è evidente che, in quanto parte del procedimento che ha dato luogo all’ordinanza del 26 giugno 2016, e avendo ricevuto, il 7 settembre 2016, in esecuzione di tale ordinanza, una costituzione in mora da parte della sig.ra A. (v. punto 6 supra), il ricorrente non poteva ignorare l’esistenza di siffatta ordinanza e che, a seguito della mancata esecuzione della medesima per un periodo di almeno 30 giorni, peraltro anch’essa ammessa dal ricorrente in udienza, la sig.ra A. aveva la possibilità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 898/70, di «notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versar[le] direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente».

Il ricorrente non poteva nemmeno ignorare il fatto che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] era basata su detta ordinanza, circostanza testimoniata peraltro da diversi allegati al suo ricorso. 56 Ne consegue che, in linea di principio, nulla ostava a che il ricorrente presentasse già nel suo ricorso argomenti intesi a rimettere in discussione l’esistenza dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], in forza del suo dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, di dar seguito alla domanda di esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 57 Inoltre, relativamente al fatto che sarebbe soltanto con il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha avuto conoscenza di determinati elementi, si deve rilevare che il ricorrente non ha depositato alcuna replica, mentre tale possibilità gli è stata data dal Tribunale. 58 Per quanto riguarda il nuovo argomento vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto una copia conforme dell’ordinanza del 26 giugno 2016 e dell’allegato B.1 al controricorso della [OSCURATO:PERSONA], a cui il ricorrente ha fatto riferimento in udienza a sostegno di tale argomento, si deve rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che l’allegato in parola consiste in una copia dell’atto di esecuzione immobiliare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], menzionato al punto 3 supra, e non in una copia dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 59 Gli argomenti del ricorrente citati al punto 51 supra devono quindi essere respinti in quanto irricevibili in ragione della loro tardività. – Sui primi quattro motivi 60 Con i suoi primi quattro motivi, il ricorrente fa sostanzialmente valere una violazione dei suoi diritti della difesa, in particolare del suo diritto di essere ascoltato e di presentare osservazioni, del suo diritto di ricevere informazioni, nella fattispecie il parere espresso dalla sig.ra L. (v. punto 10 supra) nonché qualsiasi altra informazione sul prosieguo del procedimento, e del suo diritto di conoscere le ragioni che ostano alla comunicazione delle informazioni richieste. 61 A tale riguardo, egli invoca diverse disposizioni del Codice europeo di buona condotta amministrativa, quale elaborato dal Mediatore europeo sulla base dell’articolo 228 TFUE (in prosieguo: il «codice di buona condotta»), vale a dire l’articolo 16, relativo al diritto di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni, l’articolo 22, relativo alle richieste di informazioni, e l’articolo 18, relativo all’obbligo di indicare i motivi delle decisioni. 62 Il ricorrente invoca inoltre, nell’ambito del suo quarto motivo, una violazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 145, pag. 43). 63 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tali motivi. 64 Per quanto concerne le varie disposizioni del codice di buona condotta fatte valere dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nel suo controricorso, che detto codice non era applicabile ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari e ha proposto un’analisi dei presenti motivi, in particolare alla luce degli articoli 25 e 26 dello Statuto. 65 Tuttavia, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha confermato che i primi tre motivi e, in parte, il quarto si basavano esclusivamente sulle disposizioni del codice di buona condotta menzionate al punto 61 supra. 66 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del codice di buona condotta, che peraltro non è di per sé un atto giuridicamente vincolante, «[i] principi esposti [in tale c]odice non si applicano ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo [Statuto]». 67 Pertanto, considerato che i primi quattro motivi dedotti dal ricorrente si basano esclusivamente sulle disposizioni del codice di buona condotta, si deve necessariamente constatare che tali motivi sono infondati. 68 Peraltro, dalla giurisprudenza già citata al punto 47 supra risulta che un funzionario non ha alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento – per vizio di forma, e in particolare per inosservanza del diritto di essere ascoltato prima di ogni decisione lesiva – di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non abbia alcun margine di discrezionalità e sia tenuta ad agire come ha fatto.

In un simile caso di competenza vincolata dell’amministrazione, l’annullamento della decisione impugnata, una volta rettificato tale vizio, non potrebbe che dar luogo all’adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata (v. altresì ordinanza del 28 settembre 2015, Kriscak/Europol, F‑73/14, EU:F:2015:111, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 69 Orbene, come è stato ricordato al punto 46 supra, un’istituzione dell’Unione è tenuta, in forza del dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, ad essa incombente, ad adempiere a un provvedimento emesso da un giudice nazionale avente valore di titolo esecutivo, come, nella fattispecie, un’ordinanza che impone l’obbligo, per un funzionario, di versare un assegno di mantenimento all’ex moglie.

In forza di questo stesso dovere di leale cooperazione, l’istituzione è inoltre tenuta a rispettare i termini di un siffatto provvedimento. 70 Ne consegue che, dato che il ricorrente non ha contestato validamente il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione all’ordinanza del 26 giugno 2016 (v. punti da 51 a 59 supra), in ogni caso non avrebbe alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento per vizi di forma della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una trattenuta mensile sulla sua retribuzione. 71 Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001, è sufficiente rilevare che, al fine di ottenere l’accesso ai documenti che costituiscono l’oggetto di una controversia, il richiedente deve seguire la procedura amministrativa previa obbligatoria, prevista agli articoli 6 e seguenti di tale regolamento, prima della presentazione del suo ricorso dinanzi al Tribunale in caso di diniego (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, EU:T:2005:116, punto 58, e del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punti da 44 a 46). 72 Orbene, si deve constatare che il ricorrente non ha seguito la procedura amministrativa obbligatoria di cui agli articoli 6 e seguenti del regolamento n. 1049/2001 prima di proporre il presente ricorso.

Sebbene infatti nel reclamo egli invocasse una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nulla consente di concludere che egli ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. 73 In simili circostanze, il ricorrente non può far valere una violazione del regolamento n. 1049/2001, poiché tale censura è, nella fattispecie, irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑437/05, EU:T:2009:318, punti da 69 a 73). 74 Di conseguenza, i primi quattro motivi devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. – Sul quinto motivo 75 Con il suo quinto motivo, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver manifestamente violato l’obbligo di assisterlo negli attacchi contro i suoi beni, come enunciato all’articolo 24 dello Statuto, in quanto essa ha risposto favorevolmente alla domanda di effettuare le trattenute mensili sulla sua retribuzione, sebbene egli avesse chiesto di respingere tale domanda e di dargli la possibilità di difendersi eventualmente dinanzi ai giudici nazionali. 76 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di detto motivo.

Da un lato, essa osserva che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e che non è stata constatata alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare un suo intervento di propria iniziativa.

Dall’altro, essa afferma che l’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016 non ha messo in discussione il ricorrente nella sua qualità di funzionario. 77 Ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto, l’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. 78 Dalla lettera dell’articolo 24 dello Statuto e dalla giurisprudenza della Corte emerge che le istituzioni dell’Unione sono tenute, in forza di detta norma, ad assistere i loro funzionari solo in occasioni di maneggi di terzi e quando i funzionari ne siano oggetto a motivo della loro qualità e delle loro funzioni (sentenza del 5 ottobre 1988, Hamill/[OSCURATO:PERSONA], 180/87, EU:C:1988:474, punto 15). 79 Nel caso di specie, va rilevato che l’ordinanza del 26 giugno 2016, di cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente costituisce l’esecuzione, è il risultato di un procedimento di diritto privato, disciplinato non dallo Statuto, bensì da disposizioni del diritto italiano in materia. 80 Orbene, nella sfera dei rapporti di diritto privato – e fatte salve le disposizioni dello Statuto e del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266) – i funzionari dell’Unione restano interamente soggetti alle norme nazionali che si applicano ai rapporti giuridici di cui essi sono parti come tutti gli altri cittadini (v. sentenza del 29 marzo 1995, Hogan/Corte di giustizia, T‑497/93, EU:T:1995:58, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 81 Ne consegue che, sebbene l’esecuzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza del 26 giugno 2016 abbia un impatto sulla retribuzione del ricorrente versata dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa di tale impatto è priva di nesso con l’esercizio delle sue funzioni. 82 Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare se si possa ritenere che il ricorrente abbia presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto o se sussistessero circostanze eccezionali tali da giustificare un intervento della [OSCURATO:PERSONA] senza preventiva richiesta da parte dell’interessato. 83 Di conseguenza, occorre respingere le conclusioni dirette all’annullamento.

Sulla domanda di risarcimento 84 Nell’ambito della sua domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere il suo reclamo e di autorizzare il prelievo dell’assegno di mantenimento direttamente dalla sua retribuzione gli ha arrecato un grave danno psico-fisico, come risulta dalla perizia psichiatrica allegata al ricorso. 85 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, in mancanza di un atto lesivo, il ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno causato dal comportamento privo di carattere decisionale della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto presentare una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

Poiché egli non ha rispettato tale procedura precontenziosa, la domanda di risarcimento sarebbe irricevibile. 86 A tale riguardo, occorre ricordare che la procedura precontenziosa differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto decisionale lesivo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale.

Nel primo caso, spetta all’interessato presentare all’APN, nei termini impartiti, un reclamo contro l’atto controverso, e le domande di risarcimento possono essere presentate vuoi in tale reclamo vuoi, per la prima volta, nel ricorso, mentre, nel secondo caso, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto diretta a ottenere un risarcimento e proseguire, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (sentenze del 2 maggio 2007, Giraudy/[OSCURATO:PERSONA], F‑23/05, EU:F:2007:75, punto 69, e del 21 febbraio 2008, Skoulidi/[OSCURATO:PERSONA], F‑4/07, EU:F:2008:22, punto 56). 87 Dal momento che l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di un atto lesivo è stata respinta nella parte relativa alla ricevibilità del presente ricorso, è opportuno esaminare di seguito i due casi di cui al punto 86 supra, in quanto il ricorrente sembra invocare l’esistenza di un danno risultante non solo dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una trattenuta mensile sulla retribuzione del ricorrente, ma anche da un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] privo di carattere decisionale. 88 In primo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che, qualora il danno lamentato da un ricorrente trovi origine nell’adozione di una decisione oggetto di una domanda di annullamento, il rigetto di tale domanda di annullamento comporta, in linea di principio, il rigetto della domanda di risarcimento, essendo queste ultime strettamente connesse (v. sentenza del 28 febbraio 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non pubblicata, EU:T:2018:101, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, si deve rilevare che il danno sia psichico che fisico fatto valere dal ricorrente trae origine dall’adozione della decisione di eseguire l’ordinanza del 26 giugno 2016 e di effettuare una trattenuta mensile sulla sua retribuzione.

Orbene, la domanda di annullamento di tale decisione è stata respinta. 90 Di conseguenza, la domanda di risarcimento basata sull’adozione di tale decisione deve anch’essa essere respinta. 91 In secondo luogo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni psico-fisici che il comportamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle domande del ricorrente avrebbe causato al medesimo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, gli articoli 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso, in particolare per risarcimento danni, alla condizione che il procedimento amministrativo previo da essi previsto si sia svolto regolarmente (sentenza del 27 giugno 1989, Giordani/[OSCURATO:PERSONA], 200/87, EU:C:1989:259, punto 22, e ordinanza del 25 ottobre 2012, BY/AESA, F‑8/12, EU:F:2012:148, punto 37). 92 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che spettava al ricorrente, prima della presentazione del suo ricorso, presentare all’APN una domanda e poi un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.

Orbene, dal fascicolo risulta che una siffatta domanda di risarcimento è stata presentata dal ricorrente per la prima volta nel suo ricorso, contrariamente ai requisiti della procedura precontenziosa. 93 Di conseguenza, si deve respingere la domanda di risarcimento relativa al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] privo di carattere decisionale, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’attuazione della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. 94 Occorre pertanto respingere in toto la domanda di risarcimento.

Sulle spese 95 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 96 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) TP è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2018.

Il cancelliere Il presidente E. Coulon S. Gervasoni * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 14 dicembre 2018 ( * ) «Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Trattenuta sullo stipendio – Assegno di mantenimento assegnato da un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento di divorzio – Leale cooperazione con i giudici nazionali – Competenza vincolata – Articolo 24 dello Statuto – Codice europeo di buona condotta amministrativa – Regola di concordanza – Atto lesivo – Domanda di risarcimento – Rispetto della procedura precontenziosa» Nella causa T‑464/17, TP, rappresentato da W. Limuti, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Berscheid e R. Striani, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mensilmente una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente a titolo di un assegno di mantenimento versato all’ex moglie in esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice italiano e, dall’altro, al risarcimento di un danno asseritamente subito dal ricorrente, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da A.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Il ricorrente, TP, è un funzionario di grado AD 13, scatto 3, presso il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra (Italia), che è una delle direzioni generali della [OSCURATO:PERSONA] europea. 2 Con sentenza del 18 maggio 2015, il Tribunale di Treviso (Italia) ha dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la sig.ra A. Il 18 dicembre 2015 la sentenza è divenuta definitiva limitatamente allo stato civile degli ex coniugi. 3 Il 15 febbraio 2016 la sig.ra A. ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un atto di esecuzione mobiliare del 27 gennaio 2016, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ha disposto una trattenuta mensile di un quinto dello stipendio del ricorrente a titolo del pagamento di un importo di EUR 26 998,05, corrispondente agli arretrati degli assegni di mantenimento dovuti dal ricorrente, fino alla compensazione del debito. 4 In applicazione dell’atto di esecuzione mobiliare di cui al punto 3 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una trattenuta mensile di EUR 1 655 sulla retribuzione del ricorrente dal mese di aprile 2016 al mese di marzo 2017. 5 Con ordinanza del 26 giugno 2016, il Tribunale di Treviso ha fissato l’importo dell’assegno di mantenimento a favore della sig.ra A. a EUR 2 000 (in prosieguo: l’«ordinanza del 26 giugno 2016»). Tale ordinanza era munita di formula esecutiva. 6 A seguito del mancato adempimento da parte del ricorrente dei suoi obblighi di pagamento dell’assegno di mantenimento alla sig.ra A e dopo un’infruttuosa costituzione in mora inviata al medesimo il 7 settembre 2016, la sig.ra A. ha notificato, il 10 ottobre 2016, l’ordinanza del 26 giugno 2016 al JRC di Ispra al fine di ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente. 7 Con messaggi di posta elettronica del 26 ottobre e del 25 novembre 2016 inviati all’Ufficio «gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto la sospensione di ogni azione diretta esecutiva per il pagamento, in attesa di un parere legale del suo avvocato sulla legittimità di una siffatta azione. Ha inoltre chiesto al PMO di essere ascoltato prima di dar seguito alle richieste dell’ex moglie. 8 Con messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2016, il PMO ha informato il ricorrente che, poiché riteneva che l’azione per il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento si basasse su un titolo esecutivo valido ai sensi della normativa italiana, esso era tenuto a procedere all’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. Con la stessa comunicazione, il PMO ha informato il ricorrente della sua decisione di effettuare la prima trattenuta di EUR 2 000 nel mese di dicembre 2016 e di proseguire con una trattenuta mensile di EUR 1 655 mensili, fino a compensazione del debito pregresso di EUR 26 998,05. 9 Nel mese di dicembre 2016, il PMO ha trattenuto per la prima volta l’importo di EUR 2 000 sulla retribuzione del ricorrente e lo ha versato su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA]. 10 In un messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2016, il ricorrente ha contestato al PMO di non avergli trasmesso i documenti relativi al suo fascicolo, tra cui un parere giuridico che sarebbe stato rilasciato sulla propria situazione dalla sig.ra L., funzionaria dell’ufficio liquidatore di Ispra incaricata degli affari giuridici. 11 Con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2016, la sig.ra V., membro del servizio legale del PMO, ha sottolineato il ruolo passivo del PMO nella procedura di recupero degli arretrati dell’assegno di mantenimento nonché la necessità di rispettare l’obbligo contenuto in un titolo esecutivo. 12 Il 5 gennaio 2017 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella sua versione applicabile alla controversia, al fine di ottenere l’annullamento della decisione del PMO di effettuare una trattenuta mensile di EUR 2 000 sulla sua retribuzione. 13 Con decisione del 21 aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ha respinto tale reclamo. Procedimento e conclusioni delle parti 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. 15 Il 1° dicembre 2017 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 16 Poiché il ricorrente non ha depositato alcuna replica nel termine che gli era stato assegnato a tale scopo, la fase scritta del procedimento si è conclusa in data 22 gennaio 2018. 17 Il 5 luglio 2018 sono state sentite le difese orali delle parti e queste ultime hanno risposto a quesiti orali rivolti loro dal Tribunale. 18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: –        accogliere il ricorso proposto, annullare e revocare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2017 accogliendo i motivi dedotti e annullare ogni conseguente atto da essa discendente presupposto e anche non conosciuto revocandosi ogni conseguente effetto di efficacia nei confronti del ricorrente e di effetto nella propria sfera giuridica e patrimoniale; –        disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza; –        che venga disposto il riconoscimento dei danni nelle more subiti dal funzionario e in particolare non solo a titolo di danno patrimoniale ma anche non patrimoniale psico-fisico così per come rappresentato nella perizia medico-legale agli atti, con riconoscimento di un danno esistenziale di medio grave entità nonché di un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso, di tipo cronico, provocato dal trauma subito nel contesto lavorativo quantificabile nel 20%; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sulla domanda di annullamento Sulla ricevibilità 20 [OSCURATO:PERSONA] solleva diverse eccezioni di irricevibilità in relazione alla domanda di annullamento. 21 In primo luogo, il presente ricorso non rispetterebbe la regola di concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso, per quanto riguarda l’individuazione dell’«atto oggetto dell’impugnazione». Nel ricorso, il ricorrente faceva riferimento alla busta paga del mese di dicembre 2016, mentre, nel suo reclamo, sembrava contestare il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016, che lo informava dell’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 22 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ogni caso, nessuno dei due atti menzionati al punto 21 supra corrisponde alla definizione di atto lesivo. La busta paga non avrebbe le caratteristiche di un atto idoneo ad arrecare un pregiudizio nella sfera del ricorrente e il messaggio di posta elettronica sarebbe destinato unicamente a rendere noto al ricorrente l’intento dell’istituzione di procedere al versamento della somma di EUR 2 000 all’ex moglie. 23 Peraltro, l’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016 non sarebbe stata una decisione frutto dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, bensì sarebbe stata effettuata al fine di adempiere a un provvedimento direttamente esecutivo di un giudice nazionale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere coinvolta in qualità di terzo, datore di lavoro, e non in qualità di parte in una controversia. 24 Il ricorrente, che ha scelto di non depositare alcuna memoria di replica, ha contestato in udienza tali eccezioni di irricevibilità. 25 In via preliminare, occorre osservare che le conclusioni presentate dal ricorrente mirano non solo all’annullamento della «decisione impugnata», ma anche a quello di «ogni conseguente atto da essa discendente presupposto ed anche non conosciuto». 26 A tale riguardo, si deve ricordare che la parte ricorrente è tenuta, a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, a precisare, nel suo ricorso, l’oggetto della controversia. Ciò significa che l’oggetto della controversia deve essere definito in modo sufficientemente preciso per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di comprendere l’oggetto delle domande del ricorrente. Alla luce di tale disposizione del regolamento di procedura, come interpretata dalla giurisprudenza, e la cui violazione può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, in qualsiasi momento, a norma dell’articolo 129 del suddetto regolamento, si deve ritenere che la domanda di annullamento di «ogni atto presupposto o conseguente e anche non conosciuto» non sia precisa quanto al suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata). 27 Pertanto, tale domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. 28 Con il suo secondo capo di conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di «disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza». 29 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione europea rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto. Infatti, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta. (v. ordinanza del 4 aprile 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑239/09 P, EU:T:2011:138, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 30 Di conseguenza, occorre respingere anche il secondo capo di conclusioni in quanto manifestamente irricevibile. 31 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’assenza di concordanza tra il reclamo e il ricorso, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, la regola della concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso impone, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato sollevato nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’APN sia stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata. Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata). 32 Ne risulta che, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 33 Si deve tuttavia sottolineare, da un lato, che, avendo il procedimento precontenzioso un carattere informale e agendo gli interessati, in tale fase, generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura, e, dall’altro, che l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché l’atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l’oggetto del reclamo (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 34 In via preliminare, va osservato che, nei limiti in cui la domanda di annullamento formulata nell’ambito del presente ricorso si riferisce alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2017, recante rigetto del reclamo, essa ha tuttavia l’effetto, secondo una costante giurisprudenza, di sottoporre al Tribunale l’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2000, Pipeaux/Parlamento, T‑34/99, EU:T:2000:125, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). 35 A tale riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il reclamo riguardava effettivamente la busta paga del mese di dicembre 2016. Infatti, nel formulario di reclamo, il ricorrente ha indicato quale decisione impugnata la «decisione di trasferire un importo alla mia ex moglie (busta paga allegata)» [decision to transfer a sum to my ex-spouse (payslip enclosed)]. 36 Orbene, come ammette la stessa [OSCURATO:PERSONA], il ricorso fa anche riferimento alla suddetta busta paga in quanto «decisione impugnata», poiché tale è il titolo dell’allegato al ricorso, costituito dalla busta paga in questione e che figura nell’elenco degli allegati al ricorso. 37 Peraltro, tanto il reclamo quanto il ricorso menzionano il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016, con cui il ricorrente è stato informato del fatto che il primo prelievo di EUR 2 000 sarebbe stato effettuato nel mese di dicembre 2016. 38 In simili circostanze, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’assenza di concordanza tra il reclamo e il ricorso, deve essere respinta. 39 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui né il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 né la busta paga del mese di dicembre 2016 costituirebbero atti lesivi, occorre ricordare che la sussistenza di un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, costituisce un presupposto per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (v. ordinanza del 21 giugno 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑12/10 P, EU:T:2011:296, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 40 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti lesivi solo quelli che emanano dall’autorità competente e contengono una presa di posizione definitiva dell’amministrazione che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua posizione giuridica (v. ordinanza del 21 giugno 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑12/10 P, EU:T:2011:296, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 41 Peraltro, in linea di principio, una busta paga, per sua natura e scopo, non presenta le caratteristiche di un atto lesivo, dato che essa si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni amministrative precedenti, relative alla situazione personale e giuridica del funzionario. Tuttavia, poiché dalla busta paga risultano chiaramente l’esistenza e il contenuto di una decisione amministrativa di portata individuale, passata inosservata sino a quel momento in quanto non era stata formalmente notificata all’interessato, detta busta paga, contenente il conteggio dei diritti pecuniari, ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro la decisione amministrativa adottata nei confronti del funzionario interessato e rispecchiata nella busta paga medesima (v. sentenza del 5 dicembre 2012, Lebedef e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑110/11, EU:F:2012:174, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata). 42 Nel caso di specie, occorre rilevare che il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 indicava che «la prima trattenuta di EUR 2 000 [sarebbe stata] effettuata sulla retribuzione del mese di dicembre 2016». Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica non si limitava a esprimere una mera intenzione dell’amministrazione di procedere, in futuro, a una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente, ma conteneva una chiara presa di posizione circa l’impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di rifiutare di conformarsi a un titolo esecutivo emesso da un giudice nazionale e circa la fissazione di una data precisa in cui la prima trattenuta sarebbe stata effettuata. 43 Per quanto riguarda la busta paga del mese di dicembre 2016, essa si limita a concretizzare tale prima trattenuta. 44 In simili circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che né il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 né la busta paga del mese di dicembre 2016 costituiscono atti lesivi. In effetti, quanto meno il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 costituisce un atto impugnabile per i motivi esposti al punto 42 supra. 45 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli atti menzionati al punto 44 supra sono stati adottati non nell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, bensì al fine di adempiere a un provvedimento direttamente esecutivo di un giudice nazionale. 46 È vero che, secondo una giurisprudenza costante, ogni istituzione è tenuta, in forza del dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, ad essa incombente, a dar seguito a domande di esecuzione di un’ordinanza adottata da un giudice nazionale, come, nella fattispecie, un’ordinanza che impone l’obbligo, per un funzionario, di versare un assegno di mantenimento all’ex moglie (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2006, Kallianos/[OSCURATO:PERSONA], T‑93/04, EU:T:2006:130, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Siffatto dovere di leale cooperazione comporta altresì che, pur non essendo diretta destinataria di tale decisione giudiziaria, un’istituzione, in quanto datrice di lavoro di un funzionario debitore dell’assegno di mantenimento, rispetti i termini di detta decisione astenendosi dall’accogliere una domanda del funzionario debitore che sia manifestamente in contrasto con gli obblighi a lui direttamente imposti dalla decisione giudiziaria di cui trattasi, dato che, in esecuzione di quest’ultima, la decisione in parola è stata comunicata all’istituzione interessata dal funzionario debitore (v. sentenza del 19 luglio 2016, Earlie/Parlamento, F‑130/14, EU:F:2016:156, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 Tuttavia, è stato anche statuito che la giurisprudenza secondo cui un funzionario non ha un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione per vizi di forma, nei casi in cui l’APN non dispone di alcun margine discrezionale, non è rilevante ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento. Tale giurisprudenza riguarda infatti l’esame nel merito dei motivi di forma invocati dalla parte ricorrente a sostegno di un siffatto ricorso (sentenza dell’8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00, EU:T:2005:437, punto 53). 48 Peraltro, se è vero che, nel caso di specie, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, l’obbligo del richiedente di corrispondere alla sua ex moglie l’importo di EUR 2 000 al mese a titolo di assegno di mantenimento è stato precedentemente stabilito con l’ordinanza del 26 giugno 2016, è solo mediante la decisione della [OSCURATO:PERSONA], messa in atto con il messaggio di posta elettronica del PMO del 25 novembre 2016 e rispecchiata nella busta paga del mese di dicembre 2016, che detto obbligo si è concretizzato nell’obbligo per il ricorrente di sopportare una trattenuta mensile sulla propria retribuzione versatagli dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che nessuno degli atti in parola ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente e che i medesimi non hanno modificato in misura rilevante la sua situazione giuridica. 49 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre pertanto respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni con cui il ricorrente chiede l’annullamento di «ogni atto presupposto o conseguente e anche non conosciuto» e di «disporre, da un lato, che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente, previe le necessarie informazioni, di far valere le proprie ragioni e, dall’altro, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza» ma dichiarare il ricorso ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una trattenuta mensile sulla retribuzione del ricorrente, messa in atto con il messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2016, rispecchiata nella busta paga di dicembre 2016 e oggetto del reclamo del ricorrente respinto con la decisione del 21 aprile 2017. Nel merito 50 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione del diritto del funzionario di essere ascoltato e di presentare le proprie osservazioni, il secondo, su una violazione del diritto del ricorrente di ottenere informazioni, il terzo, su una violazione del diritto del ricorrente di conoscere le ragioni che impediscono di comunicare le informazioni richieste, il quarto, su una violazione del diritto del ricorrente di intervenire nel procedimento, del diritto all’informazione sul procedimento nei suoi confronti e dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le decisioni e, il quinto, su una violazione del diritto del ricorrente di essere difeso e assistito dall’istituzione contro gli attacchi di terzi contro la sua persona, la sua situazione e i suoi beni. 51 Peraltro, in udienza, il ricorrente ha sostanzialmente fatto valere che, tenuto conto dei termini dell’articolo 8 della legge n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, del 1° dicembre 1970 (GURI n. 306, del 3 dicembre 1970, pag. 8046) (in prosieguo: la «legge n. 898/70»), la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dar seguito alla domanda di esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di una copia conforme di tale ordinanza. Inoltre, essa non avrebbe verificato se era soddisfatto il requisito, previsto all’articolo 8, comma 6, della legge n. 898/70, ai sensi del quale il datore di lavoro non può versare al coniuge creditore oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 52 A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale è vietata la produzione di nuovi motivi, censure o argomenti in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (v. sentenza dell’11 giugno 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non pubblicata, EU:T:2015:374, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 53 Nel caso di specie, in udienza il ricorrente ha ammesso che gli argomenti in questione erano argomenti nuovi che non erano stati dedotti nel ricorso. Tuttavia, egli ha sostenuto di non essere stato in grado di formulare siffatti argomenti nel ricorso, giacché la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di ascoltarlo e di comunicargli le informazioni richieste. 54 Tale argomento non può essere accolto. 55 Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato in udienza, è evidente che, in quanto parte del procedimento che ha dato luogo all’ordinanza del 26 giugno 2016, e avendo ricevuto, il 7 settembre 2016, in esecuzione di tale ordinanza, una costituzione in mora da parte della sig.ra A. (v. punto 6 supra), il ricorrente non poteva ignorare l’esistenza di siffatta ordinanza e che, a seguito della mancata esecuzione della medesima per un periodo di almeno 30 giorni, peraltro anch’essa ammessa dal ricorrente in udienza, la sig.ra A. aveva la possibilità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 898/70, di «notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versar[le] direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente». Il ricorrente non poteva nemmeno ignorare il fatto che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] era basata su detta ordinanza, circostanza testimoniata peraltro da diversi allegati al suo ricorso. 56 Ne consegue che, in linea di principio, nulla ostava a che il ricorrente presentasse già nel suo ricorso argomenti intesi a rimettere in discussione l’esistenza dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], in forza del suo dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, di dar seguito alla domanda di esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 57 Inoltre, relativamente al fatto che sarebbe soltanto con il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha avuto conoscenza di determinati elementi, si deve rilevare che il ricorrente non ha depositato alcuna replica, mentre tale possibilità gli è stata data dal Tribunale. 58 Per quanto riguarda il nuovo argomento vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto una copia conforme dell’ordinanza del 26 giugno 2016 e dell’allegato B.1 al controricorso della [OSCURATO:PERSONA], a cui il ricorrente ha fatto riferimento in udienza a sostegno di tale argomento, si deve rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che l’allegato in parola consiste in una copia dell’atto di esecuzione immobiliare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], menzionato al punto 3 supra, e non in una copia dell’ordinanza del 26 giugno 2016. 59 Gli argomenti del ricorrente citati al punto 51 supra devono quindi essere respinti in quanto irricevibili in ragione della loro tardività. – Sui primi quattro motivi 60 Con i suoi primi quattro motivi, il ricorrente fa sostanzialmente valere una violazione dei suoi diritti della difesa, in particolare del suo diritto di essere ascoltato e di presentare osservazioni, del suo diritto di ricevere informazioni, nella fattispecie il parere espresso dalla sig.ra L. (v. punto 10 supra) nonché qualsiasi altra informazione sul prosieguo del procedimento, e del suo diritto di conoscere le ragioni che ostano alla comunicazione delle informazioni richieste. 61 A tale riguardo, egli invoca diverse disposizioni del Codice europeo di buona condotta amministrativa, quale elaborato dal Mediatore europeo sulla base dell’articolo 228 TFUE (in prosieguo: il «codice di buona condotta»), vale a dire l’articolo 16, relativo al diritto di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni, l’articolo 22, relativo alle richieste di informazioni, e l’articolo 18, relativo all’obbligo di indicare i motivi delle decisioni. 62 Il ricorrente invoca inoltre, nell’ambito del suo quarto motivo, una violazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 145, pag. 43). 63 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tali motivi. 64 Per quanto concerne le varie disposizioni del codice di buona condotta fatte valere dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nel suo controricorso, che detto codice non era applicabile ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari e ha proposto un’analisi dei presenti motivi, in particolare alla luce degli articoli 25 e 26 dello Statuto. 65 Tuttavia, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha confermato che i primi tre motivi e, in parte, il quarto si basavano esclusivamente sulle disposizioni del codice di buona condotta menzionate al punto 61 supra. 66 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del codice di buona condotta, che peraltro non è di per sé un atto giuridicamente vincolante, «[i] principi esposti [in tale c]odice non si applicano ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo [Statuto]». 67 Pertanto, considerato che i primi quattro motivi dedotti dal ricorrente si basano esclusivamente sulle disposizioni del codice di buona condotta, si deve necessariamente constatare che tali motivi sono infondati. 68 Peraltro, dalla giurisprudenza già citata al punto 47 supra risulta che un funzionario non ha alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento – per vizio di forma, e in particolare per inosservanza del diritto di essere ascoltato prima di ogni decisione lesiva – di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non abbia alcun margine di discrezionalità e sia tenuta ad agire come ha fatto. In un simile caso di competenza vincolata dell’amministrazione, l’annullamento della decisione impugnata, una volta rettificato tale vizio, non potrebbe che dar luogo all’adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata (v. altresì ordinanza del 28 settembre 2015, Kriscak/Europol, F‑73/14, EU:F:2015:111, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 69 Orbene, come è stato ricordato al punto 46 supra, un’istituzione dell’Unione è tenuta, in forza del dovere di leale cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali, ad essa incombente, ad adempiere a un provvedimento emesso da un giudice nazionale avente valore di titolo esecutivo, come, nella fattispecie, un’ordinanza che impone l’obbligo, per un funzionario, di versare un assegno di mantenimento all’ex moglie. In forza di questo stesso dovere di leale cooperazione, l’istituzione è inoltre tenuta a rispettare i termini di un siffatto provvedimento. 70 Ne consegue che, dato che il ricorrente non ha contestato validamente il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione all’ordinanza del 26 giugno 2016 (v. punti da 51 a 59 supra), in ogni caso non avrebbe alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento per vizi di forma della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una trattenuta mensile sulla sua retribuzione. 71 Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001, è sufficiente rilevare che, al fine di ottenere l’accesso ai documenti che costituiscono l’oggetto di una controversia, il richiedente deve seguire la procedura amministrativa previa obbligatoria, prevista agli articoli 6 e seguenti di tale regolamento, prima della presentazione del suo ricorso dinanzi al Tribunale in caso di diniego (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, EU:T:2005:116, punto 58, e del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punti da 44 a 46). 72 Orbene, si deve constatare che il ricorrente non ha seguito la procedura amministrativa obbligatoria di cui agli articoli 6 e seguenti del regolamento n. 1049/2001 prima di proporre il presente ricorso. Sebbene infatti nel reclamo egli invocasse una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nulla consente di concludere che egli ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. 73 In simili circostanze, il ricorrente non può far valere una violazione del regolamento n. 1049/2001, poiché tale censura è, nella fattispecie, irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑437/05, EU:T:2009:318, punti da 69 a 73). 74 Di conseguenza, i primi quattro motivi devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. – Sul quinto motivo 75 Con il suo quinto motivo, il ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver manifestamente violato l’obbligo di assisterlo negli attacchi contro i suoi beni, come enunciato all’articolo 24 dello Statuto, in quanto essa ha risposto favorevolmente alla domanda di effettuare le trattenute mensili sulla sua retribuzione, sebbene egli avesse chiesto di respingere tale domanda e di dargli la possibilità di difendersi eventualmente dinanzi ai giudici nazionali. 76 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di detto motivo. Da un lato, essa osserva che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e che non è stata constatata alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare un suo intervento di propria iniziativa. Dall’altro, essa afferma che l’esecuzione dell’ordinanza del 26 giugno 2016 non ha messo in discussione il ricorrente nella sua qualità di funzionario. 77 Ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto, l’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. 78 Dalla lettera dell’articolo 24 dello Statuto e dalla giurisprudenza della Corte emerge che le istituzioni dell’Unione sono tenute, in forza di detta norma, ad assistere i loro funzionari solo in occasioni di maneggi di terzi e quando i funzionari ne siano oggetto a motivo della loro qualità e delle loro funzioni (sentenza del 5 ottobre 1988, Hamill/[OSCURATO:PERSONA], 180/87, EU:C:1988:474, punto 15). 79 Nel caso di specie, va rilevato che l’ordinanza del 26 giugno 2016, di cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente costituisce l’esecuzione, è il risultato di un procedimento di diritto privato, disciplinato non dallo Statuto, bensì da disposizioni del diritto italiano in materia. 80 Orbene, nella sfera dei rapporti di diritto privato – e fatte salve le disposizioni dello Statuto e del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266) – i funzionari dell’Unione restano interamente soggetti alle norme nazionali che si applicano ai rapporti giuridici di cui essi sono parti come tutti gli altri cittadini (v. sentenza del 29 marzo 1995, Hogan/Corte di giustizia, T‑497/93, EU:T:1995:58, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 81 Ne consegue che, sebbene l’esecuzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza del 26 giugno 2016 abbia un impatto sulla retribuzione del ricorrente versata dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa di tale impatto è priva di nesso con l’esercizio delle sue funzioni. 82 Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare se si possa ritenere che il ricorrente abbia presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto o se sussistessero circostanze eccezionali tali da giustificare un intervento della [OSCURATO:PERSONA] senza preventiva richiesta da parte dell’interessato. 83 Di conseguenza, occorre respingere le conclusioni dirette all’annullamento. Sulla domanda di risarcimento 84 Nell’ambito della sua domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere il suo reclamo e di autorizzare il prelievo dell’assegno di mantenimento direttamente dalla sua retribuzione gli ha arrecato un grave danno psico-fisico, come risulta dalla perizia psichiatrica allegata al ricorso. 85 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, in mancanza di un atto lesivo, il ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno causato dal comportamento privo di carattere decisionale della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto presentare una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. Poiché egli non ha rispettato tale procedura precontenziosa, la domanda di risarcimento sarebbe irricevibile. 86 A tale riguardo, occorre ricordare che la procedura precontenziosa differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto decisionale lesivo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato presentare all’APN, nei termini impartiti, un reclamo contro l’atto controverso, e le domande di risarcimento possono essere presentate vuoi in tale reclamo vuoi, per la prima volta, nel ricorso, mentre, nel secondo caso, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto diretta a ottenere un risarcimento e proseguire, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (sentenze del 2 maggio 2007, Giraudy/[OSCURATO:PERSONA], F‑23/05, EU:F:2007:75, punto 69, e del 21 febbraio 2008, Skoulidi/[OSCURATO:PERSONA], F‑4/07, EU:F:2008:22, punto 56). 87 Dal momento che l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di un atto lesivo è stata respinta nella parte relativa alla ricevibilità del presente ricorso, è opportuno esaminare di seguito i due casi di cui al punto 86 supra, in quanto il ricorrente sembra invocare l’esistenza di un danno risultante non solo dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una trattenuta mensile sulla retribuzione del ricorrente, ma anche da un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] privo di carattere decisionale. 88 In primo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che, qualora il danno lamentato da un ricorrente trovi origine nell’adozione di una decisione oggetto di una domanda di annullamento, il rigetto di tale domanda di annullamento comporta, in linea di principio, il rigetto della domanda di risarcimento, essendo queste ultime strettamente connesse (v. sentenza del 28 febbraio 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non pubblicata, EU:T:2018:101, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, si deve rilevare che il danno sia psichico che fisico fatto valere dal ricorrente trae origine dall’adozione della decisione di eseguire l’ordinanza del 26 giugno 2016 e di effettuare una trattenuta mensile sulla sua retribuzione. Orbene, la domanda di annullamento di tale decisione è stata respinta. 90 Di conseguenza, la domanda di risarcimento basata sull’adozione di tale decisione deve anch’essa essere respinta. 91 In secondo luogo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni psico-fisici che il comportamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle domande del ricorrente avrebbe causato al medesimo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, gli articoli 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso, in particolare per risarcimento danni, alla condizione che il procedimento amministrativo previo da essi previsto si sia svolto regolarmente (sentenza del 27 giugno 1989, Giordani/[OSCURATO:PERSONA], 200/87, EU:C:1989:259, punto 22, e ordinanza del 25 ottobre 2012, BY/AESA, F‑8/12, EU:F:2012:148, punto 37). 92 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che spettava al ricorrente, prima della presentazione del suo ricorso, presentare all’APN una domanda e poi un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Orbene, dal fascicolo risulta che una siffatta domanda di risarcimento è stata presentata dal ricorrente per la prima volta nel suo ricorso, contrariamente ai requisiti della procedura precontenziosa. 93 Di conseguenza, si deve respingere la domanda di risarcimento relativa al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] privo di carattere decisionale, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’attuazione della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. 94 Occorre pertanto respingere in toto la domanda di risarcimento. Sulle spese 95 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 96 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) TP è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2018. Il cancelliere Il presidente E. Coulon S. Gervasoni * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris