Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1964

Cassazione n. 29277/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile, quale titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso dal 2011 al 2015 - con il quale si deduce l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui addebitato, per l'insufficiente accertamento della condotta di occultamento di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione (nella specie fatture passive di acquisto di materie prime), e anche per l'insussistenza della strumentalità della condotta alla evasione d'imposta (essendo stati ritenuti superati, in ragione delle dimensioni dell'attività, i requisiti dimensionali per poter qualificare l'attività svolta dall'impresa del ricorrente come agrituristica anziché di ristorazione), ha un contenuto non consentito in sede di legittimità, poiché costituito da doglianze relative alla valutazione delle prove, che sono state considerate in modo logico dalla Corte d'appello, che ha posto a fondamento della affermazione di responsabilità non solo quanto rinvenuto presso la sede dell'impresa del ricorrente (ossia fatture non registrate), ma anche quanto dichiarato dai clienti e fornitori di detta impresa (che hanno riferito di forniture di merci non risultanti dalle scritture contabili e di cui non sono state rinvenute evidenze documentali).

Rilevato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato poiché il ricorrente omette di considerare quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, secondo cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 di tale decreto sono elevati di un terzo, con la conseguenza che, nel caso di specie, la prescrizione del reato di occultamento della documentazione coni:abile, avente natura permanente, maturerà in data 1/1/2025, ossia decorsi 10 anni dalla cessazione della permanenza.

Considerato che, parimenti, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente argomentato il diniego di concessione di tali circosl:anze attenuanti, per l'assenza di elementi di positiva considerazione, non essendo sufficiente ai fini della concessione del richiesto beneficio il mero stato di incensuratezza dell'imputato, cosi come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).Esaminata la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 19 maggio 2023, con la quale è stata ribadita l'eccezione di prescrizione del reato e la doglianza in ordine al suo mancato rilievo da parte della Corte d'appello.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile, quale titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso dal 2011 al 2015 - con il quale si deduce l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui addebitato, per l'insufficiente accertamento della condotta di occultamento di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione (nella specie fatture passive di acquisto di materie prime), e anche per l'insussistenza della strumentalità della condotta alla evasione d'imposta (essendo stati ritenuti superati, in ragione delle dimensioni dell'attività, i requisiti dimensionali per poter qualificare l'attività svolta dall'impresa del ricorrente come agrituristica anziché di ristorazione), ha un contenuto non consentito in sede di legittimità, poiché costituito da doglianze relative alla valutazione delle prove, che sono state considerate in modo logico dalla Corte d'appello, che ha posto a fondamento della affermazione di responsabilità non solo quanto rinvenuto presso la sede dell'impresa del ricorrente (ossia fatture non registrate), ma anche quanto dichiarato dai clienti e fornitori di detta impresa (che hanno riferito di forniture di merci non risultanti dalle scritture contabili e di cui non sono state rinvenute evidenze documentali). Rilevato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato poiché il ricorrente omette di considerare quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, secondo cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 di tale decreto sono elevati di un terzo, con la conseguenza che, nel caso di specie, la prescrizione del reato di occultamento della documentazione coni:abile, avente natura permanente, maturerà in data 1/1/2025, ossia decorsi 10 anni dalla cessazione della permanenza. Considerato che, parimenti, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente argomentato il diniego di concessione di tali circosl:anze attenuanti, per l'assenza di elementi di positiva considerazione, non essendo sufficiente ai fini della concessione del richiesto beneficio il mero stato di incensuratezza dell'imputato, cosi come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).Esaminata la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 19 maggio 2023, con la quale è stata ribadita l'eccezione di prescrizione del reato e la doglianza in ordine al suo mancato rilievo da parte della Corte d'appello. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23
Sentenza Cassazione n. 29277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris