CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 22331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11922/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCAnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], PATRIZI ASSUNTAnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], CASTELLUCCI MILVIAnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], RAPONI GABRIELLAnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], SANTARONI IOLEnella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità dierede di DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLO' MAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25/B, presso lo studio d egli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difendono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 573/2021 depositata il17/02/2021, R.G. n. 1846/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori soccombenti sulla base di i con sei motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc.civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: art. 420 bis cpc, art. 1362 cc, C.C.L. dipendenti elettrici: 11.04.1963, nel richiamo all’ex art. 25; c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; c.c.l. 29.05.1973, art. 30; c.c.l. 7.6.1976, art. 30; c.c.l. 1.08.1979, art. 33; c.c.l. 21.02.1989, art. 33; C.c.l. 26.07.1991, art. 33; c.c.l. 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54 comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS.; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 29.01.2003 di rinegoziazione fra Assoelettrica e OO.SS; accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli” . La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la disdetta dell’accordo sindacale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse riguardato anche i lavoratori assunti prima del 01.08.1979 o chi, cessato dal servizio, fosse comunque stato assunto prima di tale data. Si sostiene che l’accordo disdettato non contiene al proprio interno il riferimento alla norma transitoria concessoria del beneficio dei7000 kWh agli assunti entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 33 c.c.l. 1.8.1979, riprodotto in tutti i rinnovi contrattuali fino al primo [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico del 24.07.2001). In via gradata si denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cpc; 2. con il secondo motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 e ss; art. 2113 cc; art. 23 quater l. n. 331/1980, art. 27 l.n. 155/1981; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989,art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. La Corte d’Appello avrebbe errato nel negare sia la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria, sia la natura di diritto quesito, riconoscendone invece la natura di mera aspettativa suscettibile di disdetta unilaterale da parte del datore; 3. il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362, 1372, 1373, 1387, 1388, 1392, 1393, 1398, 1399 cc; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui esclude il difetto di rappresentanza delle OO.SS., nonché nella parte in cui ritiene che i pensionati siano stati legittimamente privati, per effetto della citata disdetta, dei benefici contenuti negli accordi collettivi (quindi dell’agevolazione tariffaria). Si evidenzia, in particolare, da un lato che le OO.SS. non avessero legittimazione a ricevere la disdetta rappresentando gli ex lavoratori in pensione e, dall’altro, che a [OSCURATO:PERSONA] fosse interdetto revocare l’agevolazione, definitivamente attratta al patrimonio di ogni ex lavoratore in pensione; 4. il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1337, 1362 e ss, 1366, 1375 cc; art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. dalla legge n. 116/2014; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso che la revoca dell’agevolazione tariffaria fosse contraria a correttezza e buona fede; 5. il quinto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 - 1372 cc, art. 420 bis cpc; violazione dei principi espressi da Cass. 7 marzo 2002 n. 3296”. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado per non aver dichiarato la nullità/inefficacia della disdetta per carenza assoluta di una regolamentazione sostitutiva a quella disdettata; 6. il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1372 – 1375 cc, art. 2119 cc, art. 2074 c.c.”. Parte ricorrente rileva che, per effetto del susseguirsi degli accordi collettivi, [OSCURATO:PERSONA] avesse da ultimo previsto che il beneficio dovesse esser riconosciuto ai lavoratori assunti entro il 30.06.1996 e cessati dal servizio entro il 30.11.2011. Si trattava quindi di un impegno contrattuale dotato di naturale scadenza, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto procedere allo scioglimento ante tempus solo in presenza di una giusta causa. Sul punto, parte ricorrente evidenzia che non configurano motivazioni eccezionali, legittimanti lo scioglimento, quelle addotte da [OSCURATO:PERSONA]: il generico richiamo alla crisi economica; il venir meno della copertura economica statale degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per l’erogazione dello sconto. Si lamenta anche la mancata pronuncia da parte della Corte di Appello su questo ultimo profilo; 7. i motivi, per come sono formulati, presentano preliminari e concorrenti profili di inammissibilità; 7.1. innanzitutto, sono inammissibili nelle parti in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tramolte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019). In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte v. Cass. n. 5528 del 2014). . In ogni caso, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono in adeguato conto le regole poste dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma princìpi di diritto, costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici, circa la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità; 7.2. inoltre, i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto, oltre che, in via gradata, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi, senza consentire un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass 1309/2023 n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass.n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019). Per quanto riguarda, in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). L’elencazione seriale di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate non rispetta il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali –che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo ogni singola violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); 7.3. ancora, in ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi anche rispetto a discipline collettive che non hanno la valenza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, così come invece richiesto dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e, per molti di essi, non vengono riportati i contenuti delle disposizioni, neanche a stralcio, né si indicano come e quando i contratti collettivi siano stati depositati e dove gli stessi siano rinvenibili (cfr., per il deposito integrale, Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; per gli oneri di localizzazione dei documenti v. Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013). 7.4. infine, per talune questioni –in particolare quella contenuta nel primo motivo che, così come è stata prospettata in questa sede, non risulta esplicitamente affrontata nella sentenza impugnata – la parte ricorrente che le proponga innanzi a questa Corte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); 7.5. nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, gli stessi, esaminabili congiuntamente per connessione, risultano infondati, ritenendo il Collegio didover dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale,nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame, ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10138, 10206, 10726,11342,11550, 11557, 12604, 12638, 12684 del 2023); 7.6. in particolare , in detti precedenti è stato evidenziato che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere infatti ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell’irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell’assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell’art. 12 Legge n. 153/1969, atteso che il principio invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni( ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 7.7. invero , è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass.n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass.n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 7.8. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vinco lo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass.n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 8. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 9. le spese liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; 10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. C ondanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 18 .000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio