CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1966, avverso la sentenza emessa il 25 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 30 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 19 febbraio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 314 e 479 cod. pen. (capi A, B, C, D e F della rubrica). 2. Secondo la ricostruzione operata da entrambe le sentenze di merito, l'imputato, quale autista giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di incaricato di pubblico servizio si era appropriato di un considerevole numero di buoni benzina ed aveva attestato falsamente di avere effettuato rifornimenti per alcune autovetture, oltre ad avere falsificato la firma di un collega nel registro contabile per il computo dei buoni prelevati. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta al motivo di gravame individuato al punto 1, con cui si chiedeva l'assoluzione da tutti i reati ascritti all'imputato per carenza dell'elemento oggettivo. Il ricorrente ha affermato che l'Ufficio dell'economato era disorganizzato e senza controllo e ai buoni avevano accesso tutti gli autisti, come dichiarato dai testi, mentre l'inserimento dei dati relativi ai fogli di viaggio nel Siamm avveniva attraverso l'opera di [OSCURATO:PERSONA], come il testimone Garamone aveva riferito (dichiarando che, per l'appunto, Cioffi non aveva mai inserito i fogli di viaggio nel sistema Siamnn). Inoltre, l'imputato, non rivestendo alcun ruolo di responsabilità e non ponendosi di fatto mai come tale, non poteva svolgere funzioni di pubblico servizio, così che verrebbe meno l'elemento oggettivo del reato contestato, ossia lo svolgimento di pubbliche funzioni; 3.2 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello individuato al punto 1, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli. Con riguardo al reato di cui al capo A) e all'ammanco di euro 19.000,00, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato rinvenimento presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei fogli di consegna dei buoni benzina, ritirati dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, fosse qualificabile come elemento di natura indiziaria relativamente alla condotta appropriativa dell'imputato. Nessun vaglio, tuttavia, sarebbe stato effettuato in ordine alla totalità delle prove, assunte in dibattimento, contrastanti con la ricostruzione indiziaria sopra offerta e con le dichiarazioni del teste Zarrillo, secondo cui almeno tre volte altri autisti avevano provveduto a ritirare i buoni presso la Procura generale di Napoli e che presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA] difettava un sistema di rendicontazione e protocollo ufficiale dei buoni ritirati; 3.3 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello individuato al punto 1, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli. Con riguardo ai reati di cui ai f capi B), D) ed E) e all'ammanco di euro 24.965,00, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe valutato le deduzioni difensive sulla fumosità degli elementi raccolti, non avendo i testi riferito nulla sui consumi delle autovetture e non essendovi prova della correttezza del quantum dell'ammanco e di chi materialmente avesse prelevato; 3.4 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello individuato al punto 1, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli. Con riguardo ai reati di cui ai capi B), D) ed E) e all'ammanco di euro 24.965,00, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe valutato che l'imputato aveva prelevato per conto di altri i buoni carburante, come riferito dai testi, mentre tutti i buoni prelevati e, dunque, anche quelli per altri, sarebbero stati addebitati all'imputato. Ad ogni modo, il Collegio d'appello avrebbe trascurato di considerare che, se l'imputato avesse avuto intenzione di appropriarsi dei buoni benzina, non avrebbe caricato più buoni di quelli in realtà scaricati. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato la scritta "Cardamone", contenuta nel registro di comodo, senza però effettuare una consulenza tecnica grafologica. Infine, la Corte di appello non avrebbe dato risposta al motivo di appello secondo cui l'ammanco di euro 23.680,00, oltre ad essere frutto di valutazione errata dei consumi delle auto, come la difesa avrebbe dimostrato in dibattimento, sarebbe riferibile a una mala gestio, attribuibile ai dirigenti e non certo al singolo autista; 3.5 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi C) e F), per i quali sarebbe stata affermata la responsabilità dell'imputato, nonostante le dichiarazioni del teste Zarrillo, relative al consumo delle auto, e i dati oggettivi, quali la gestione attribuita ad altri e il rilievo che tutti prelevavano carburante a prescindere dall'annotazione sul registro di comodo; 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la nomina di un Consulente tecnico di ufficio, al fine di accertare se vi fosse stato un reale ammanco dei buoni benzina; 3.7 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 220 disp. attuaz. cod. proc. pen., per essere stata assunta la testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni auto accusatorie dell'imputato, rese alla medesima dirigente amministrativa, peraltro in maniera non attendibile, perché non precise e non spontanee; 3.8 mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso le attenuanti generiche e il minimo della pena, nonostante con i motivi di gravame fossero stati evidenziati elementi valorizzabili positivamente, quali l'incensuratezza dell'imputato, le dichiarazioni autoaccusatorie, seppure de relato, e le difficoltà economiche, causate dall'essere stata vittima di plurime estorsioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. • 2. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via prioritaria il sesto motivo del ricorso, relativo al diniego della rinnovazione istruttoria mediante la nomina di un consulente tecnico di ufficio (melius di un perito). La doglianza non è consentita. Questa Corte (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936 - 01) ha già avuto modo di affermare che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 3. Non colgono nel segno neanche le censure, formulate nei primi cinque motivi e nel settimo motivo del ricorso, concernenti l'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli. 3.1 Entrambi í giudici del merito hanno ritenuto accertato che erano stati sottratti buoni carburanti, destinati ad essere utilizzati per le autovetture assegnate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA]. Di tale condotta è stato ritenuto colpevole l'imputato, all'epoca dei fatti autista in servizio presso l'ufficio automezzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale di fatto era stata affidata la gestione di tali buoni, poiché si trattava di persona che godeva di grande considerazione nell'ufficio. La Corte di appello ha analiticamente indicato le ragioni dell'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione a ciascuno dei reati ascrittigli, avendo cura di dare adeguata risposta alle deduzioni difensive sollevate con il gravame proposto. In particolare, quanto al reato di cui al capo A), il Collegio del merito ha posto in rilievo che alla Procura presso la Corte di appello di Napoli erano state rinvenute le copie dei verbali di consegna, sottoscritti dall'imputato, mentre delle corrispondenti copie, che dovevano essere custodite presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], non vi era traccia. Tale mancanza aveva come unica logica spiegazione il fatto che i buoni non erano mai stati effettivamente consegnati all'ufficio di destinazione, tenuto conto che non si trattava di un unico verbale, che ben avrebbe potuto essere oggetto di un occasionale smarrimento, ma di ben nove verbali di consegna, spalmati su un arco temporale di oltre due anni. Ciò, secondo la Corte territoriale, «doveva essere letto alla luce del fatto che, nel periodo dal 13 settembre 2013 al 13 aprile 2016, erano stati consegnati e destinati alla Procura presso il Tribunale .di [OSCURATO:PERSONA] buoni carburante per un importo complessivo di euro 70.850 mentre i buoni carburanti, effettivamente utilizzati per le auto di servizio presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], come emergenti dai fogli di viaggio in atti, era pari ad euro 26.705. Di conseguenza, la considerazione della mancanza dei verbali di consegna di cui al capo A) - pari all'importo complessivo di ben 19.000,00euro - e la considerazione dell'evidente mancata utilizzazione di tali buoni per le auto di servizio in ragione della macroscopica differenza sopraindicata, unitamente alla gravosa condizione di vessazione in cui si trovava il Cioffi, sono elementi di natura indiziaria convergenti sul fatto che tali buoni non erano mai stati effettivamente consegnati all'ufficio di destinazione». Quanto reato di cui al capo B), concernente la condotta appropriativa di altri buoni carburanti per l'importo di euro 1.185,00, ricavato dalla sottrazione tra i buoni di cui l'imputato aveva annotato il prelievo a sua firma sul registro di comodo e quelli da lui stesso scaricati con i fogli di uscita nonché quelli rinvenuti in suo possesso, la Corte di appello ha rilevato che l'imputato aveva prelevato buoni anche per conto di altri autisti, avendo cura di fare la relativa annotazione sul registro e indicando il nominativo dell'autista, a cui quei buoni erano destinati, così rivelando l'attenzione riposta nelle relative attestazioni. Il fatto che anche per altri autisti sarebbe emersa una medesima discrasia non poteva valere a ritenere l'erroneità o l'inaffidabilità delle annotazioni ma al più poteva indurre il sospetto in ordine a sottrazione di buoni carburante anche da parte di altri. Quanto al reato di cui al capo D), il Collegio di secondo grado ha rilevato che il prelievo di buoni carburanti da parte di un altro autista era apparente, convergendo sul punto la prova indiziaria costituita dalla smentita dell'autista Garamone a riguardo, dall'erronea indicazione del suo cognome e dal rapporto di questi con l'imputato, atteso che egli si accorse delle anomalie nella gestione del Cioffi. Quanto al reato di cui al capo C), la Corte di appello ha osservato che i dati oggettivi, emersi dall'analisi dei documenti acquisiti, non erano stati confutati dalla difesa e dal confronto tra i percorsi dichiarati nei fogli di viaggio nel periodo di riferimento con il consumo medio dell'auto, utilizzata dal Cioffi, emergeva una palese significativa discrasia con i buoni carburanti effettivamente prelevati nel medesimo periodo, poiché, rispetto ai chilometri percorsi e dichiarati nei fogli di viaggio, il consumo di carburante sarebbe dovuto essere pari a circa 1/3 rispetto a quelli dichiarati dall'imputato. Quanto al reato di cui al capo F), la menzionata Corte ha rilevato che il Tribunale aveva chiarito che, stante l'evidente falsità dei dati inseriti nel sistema informatico nel frattempo adottato, la relativa condotta non poteva che essere ascritta all'imputato, che disponeva della password di accesso al sistema. 3.2 A fronte di siffatte argomentazioni, con il settimo motivo del ricorso, è stata dedotta l'inutilizzabilità della testimonianza resa dalla dirigente [OSCURATO:PERSONA] in merito alle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 220 disp. attuaz. cod. proc. pen.,. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274575 — 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina, contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno, finalizzato a verificare la regolarità della gestione. La citata norma stabilisce, infatti, che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza, previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice penale. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001, Ranieri, Rv. 220291) hanno precisato che «l'espressione "quando... emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma è non l'insorgenza di una prova indiretta, quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata». Peraltro, la stessa pronuncia ha sottolineato che gli atti ispettivi comprendono «inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione» e che quelli di vigilanza riguardano «ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati», essendo comunque opportuna, anche in vista delle finalità della disposizione, «l'accoglimento di una nozione il più ampia possibile». Si è quindi precisato (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, cit.) che il rapporto di sovraordinazione gerarchica o comunque l'attività di sorveglianza devono essere previsti da leggi o decreti, non nel senso che quelle fonti genericamente li contemplino, ma nel senso che in tali fonti deve trovare fondamento il rilievo pubblicistico dei poteri correlati all'esercizio di dette attività. Solo in tale prospettiva, cioè con la finalità di definire i confini tra attività aventi parimenti connotazione pubblicistica, trova la sua ragion d'essere il richiamato art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Ciò significa che, quando venga in considerazione l'esercizio di un potere di ispezione e vigilanza, che - pur richiesto da normative di settore, al fine di assicurare l'adeguato svolgimento di attività - non è tuttavia connotato da preminenza di rilievo pubblicistico, assumendo rilevanza solo all'interno della stessa struttura, non può in concreto porsi un problema di definizione di confini con l'attività di indagine a fini penali, attesa la netta distinzione tra la verifica della regolarità delle condotte a fini interni e l'eventuale rilievo delle irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, oggetto semmai di denuncia alla competente autorità. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, le dichiarazioni, rese dall'imputato, erano state raccolte dalla dirigente [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una inchiesta interna all'ufficio, finalizzata ad individuare irregolarità nella gestione dei buoni carburante. Il che rende evidente che è inconferente il richiamo difensivo all'art. 220 citato. 3.3 Il ricorrente ha anche censurato la ritenuta sua qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che egli avrebbe svolto attività meramente esecutiva. Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 8654 del 23/11/2022, Gaio, Rv. 284430 - 01) ha affermato che, in tenia di impugnazioni, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge non dedotto con l'atto d'appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricorso, una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto. Nel caso in esame, la doglianza de qua non può essere accolta, non perché non proposta in appello, ma perché implica accertamenti in fatto in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, che non emergono con evidenza dalle sentenze di merito e non possono essere verificate da questa Corte, attesi i limiti del sindacato di legittimità. 3.4 Per il resto le doglianze del ricorrente sono tese a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita, però, in questa sede. Al riguardo giova ricordare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Dall'affermazione di questo principio, costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione (nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato) la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito. 4. Nessun vizio inficia la sentenza impugnata neanche nella parte in cui ha confermato il trattamento sanzionatorio, riservato al ricorrente dal Giudice di primo grado. La Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche e ritenere congrua la pena, determinata dal Tribunale in misura di poco superiore al minimo edittale della pena prevista per il reato più grave e aumentata in misura davvero modesta in relazione alle altre fattispecie in continuazione, ha valorizzato la gravità del fatto, in ragione della notevole durata della condotta (tre anni) e dell'entità della somma sottratta, così facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Per completezza giova ricordare che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, è stata disattesa con provvedimento reso in udienza, poiché il procedimento è stato trattato con rito camerale ai sensi dell'art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020, come di seguito modificato, e, inoltre, l'impedimento addotto è stato evocato a partire dal 29 maggio 2023, sicché non coinvolgeva alcuna delle fasi anteriori in cui si sarebbe potuta esplicare attività difensiva. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara i