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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15326/2026

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so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore-resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 3974/20/2018, depositata il 26.4.2018, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;[OSCURATO:PERSONA]:1.

La società in epigrafe impugna, con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Campania n. 3974/20/18, con la quale è statorespinto l’appello della stessa contribuente avverso la sentenzadi primo grado n. 3022/11/2017 della C.T.P. di Caserta che, asua volta, aveva respinto il ricorso l’atto impositivo n.Numero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026TF7030300792/2016, relativo a tributi non versati dell’anno diimposta 2013.2.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.3.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale la società ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con memoria depositata in data 14.4.2026, la societàricorrente ha evidenziato di aver depositato in data 25.02.2026,unitamente alla richiesta di sospensione del giudizio, la domandadi definizione agevolata in riferimento all’atto impositivo n.TF7030300792/2016, nonchè la quietanza del versamento dellaprima rata.2.

In data 14.4.2026, al fine di richiedere l’estinzione del giudizioper definizione agevolata con compensazione delle spese di lite,ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.L. n. 119/2018, il difensore dellaricorrente ha depositato: domanda di definizione agevolata conricevuta di accettazione dell’Agenzia delle Entrate (prot. n.798921.15/05/2019), il modello F24 e quietanza di versamentodella prima rata, nonché le quietanze di pagamento delle rate da2 a 20 del piano di rateizzazione.3.

L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018,stabilisce, al comma 2, che: “… in caso di soccombenzadell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronunciagiurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata invigore del presente decreto, le controversie possono esseredefinite con il pagamento: del 40 per cento del valore dellacontroversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primogrado [… ].3.1.

Il successivo comma 4 dispone che: “Il presente articolo siNumero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è statonotificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delpresente decreto e per le quali alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva”.3.2.

Il comma 6 del medesimo articolo 6, D.L. cit., a sua volta,prevede che: “La definizione si perfeziona con la presentazionedella domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degliimporti dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rataentro il 31 maggio 2019”.3.3.

Ai sensi del successivo comma 8, “Entro il 31 maggio 2019,per ciascuna controversia autonoma è presentata una distintadomanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuatoun distinto versamento.

Per controversia autonoma si intendequella relativa a ciascun atto impugnato”.3.4.

Il comma 9 precisa che: “Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto”.3.5.

Il comma 12 dispone, per quanto di interesse, che“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31luglio 2020”.3.6.

Il comma 13, prevede, infine, che “In mancanza di istanzadi trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto, con decreto delPresidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e deldiniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgonoanche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.”4.

Rilevato che non risulta notificato il diniego di definizioneNumero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026entro il 31 luglio 2020 e che non risulta depositata istanza ditrattazione entro il 31 dicembre 2020, il procedimento vadichiarato estinto e cessata la materia del contendere, essendoin atti la prova del pagamento delle venti rate previste da pianodi rateizzazione.5.

Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese delgiudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.6.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, daparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, poiché trattasi di misura lacui natura eccezionale, in quanto latamente sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore-resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 3974/20/2018, depositata il 26.4.2018, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;[OSCURATO:PERSONA]:1. La società in epigrafe impugna, con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Campania n. 3974/20/18, con la quale è statorespinto l’appello della stessa contribuente avverso la sentenzadi primo grado n. 3022/11/2017 della C.T.P. di Caserta che, asua volta, aveva respinto il ricorso l’atto impositivo n.Numero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026TF7030300792/2016, relativo a tributi non versati dell’anno diimposta 2013.2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale la società ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con memoria depositata in data 14.4.2026, la societàricorrente ha evidenziato di aver depositato in data 25.02.2026,unitamente alla richiesta di sospensione del giudizio, la domandadi definizione agevolata in riferimento all’atto impositivo n.TF7030300792/2016, nonchè la quietanza del versamento dellaprima rata.2. In data 14.4.2026, al fine di richiedere l’estinzione del giudizioper definizione agevolata con compensazione delle spese di lite,ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.L. n. 119/2018, il difensore dellaricorrente ha depositato: domanda di definizione agevolata conricevuta di accettazione dell’Agenzia delle Entrate (prot. n.798921.15/05/2019), il modello F24 e quietanza di versamentodella prima rata, nonché le quietanze di pagamento delle rate da2 a 20 del piano di rateizzazione.3. L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018,stabilisce, al comma 2, che: “… in caso di soccombenzadell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronunciagiurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata invigore del presente decreto, le controversie possono esseredefinite con il pagamento: del 40 per cento del valore dellacontroversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primogrado [… ].3.1. Il successivo comma 4 dispone che: “Il presente articolo siNumero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è statonotificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delpresente decreto e per le quali alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva”.3.2. Il comma 6 del medesimo articolo 6, D.L. cit., a sua volta,prevede che: “La definizione si perfeziona con la presentazionedella domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degliimporti dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rataentro il 31 maggio 2019”.3.3. Ai sensi del successivo comma 8, “Entro il 31 maggio 2019,per ciascuna controversia autonoma è presentata una distintadomanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuatoun distinto versamento. Per controversia autonoma si intendequella relativa a ciascun atto impugnato”.3.4. Il comma 9 precisa che: “Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto”.3.5. Il comma 12 dispone, per quanto di interesse, che“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31luglio 2020”.3.6. Il comma 13, prevede, infine, che “In mancanza di istanzadi trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto, con decreto delPresidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e deldiniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgonoanche come istanza di trattazione. Le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.”4. Rilevato che non risulta notificato il diniego di definizioneNumero registro generale 34414/2018Numero sezionale 3880/2026Numero di raccolta generale 15326/2026Data pubblicazione 20/05/2026entro il 31 luglio 2020 e che non risulta depositata istanza ditrattazione entro il 31 dicembre 2020, il procedimento vadichiarato estinto e cessata la materia del contendere, essendoin atti la prova del pagamento delle venti rate previste da pianodi rateizzazione.5. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese delgiudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, daparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, poiché trattasi di misura lacui natura eccezionale, in quanto latamente sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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