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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 24802/2026

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la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso riportandosi alla requisitoria in data 16 marzo 2026 echiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;preso atto della mancata comparizione dei difensori dei ricorrenti e della partecivile costituita.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale riformadella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 4 maggio 2023nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappoaggravato e in concorso di cui al capo A) e nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] anche peril delitto di sostituzione di persona di cui al capo B) - fatti commessi il 17 luglio2021 in danno di [OSCURATO:PERSONA] -, ha riqualificato il fatto loro ascritto al capo A) neitermini del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio loro applicato.2.

Avverso tale pronuncia hanno proposto unitario ricorso per cassazione,tramite i loro difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa atre motivi.- Con il primo motivo hanno eccepito la nullità assoluta della sentenzaimpugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., sulrilievo che la celebrazione dell’udienza di appello del 7 ottobre 2025 in forma ditrattazione orale sarebbe avvenuta senza la partecipazione dei loro difensorifiduciari, cui non era stata data alcuna comunicazione dell’accoglimento della lororichiesta in tal senso.- Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 624 e 640 cod.pen., censurando la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) alla streguadel delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e sostenendo che la condottaloro ascritta si sarebbe dovuta sussumere entro lo schema del meno grave reatodi truffa, in quanto l’impossessamento del denaro sarebbe avvenuto con ilconsenso, ancorché viziato, della persona offesa, all’esito di un atto di disposizionepatrimoniale.- Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 99 cod. pen. e ilvizio argomentativo, dolendosi dell’applicazione nei loro confronti della recidivaqualificata, in quanto sostenuta da una motivazione in concreto inidonea a darconto dell’esistenza di una relazione qualificata tra i loro precedenti penali e ilnuovo fatto di reato.3.

Con memoria depositata tramite PEC in data 11 aprile 2024, l’AvvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale dei ricorsi, mentre conmemoria depositata in pari data l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato questaCorte della remissione di querela, effettuata in data 10 aprile 2026 dal procuratorespeciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] davanti al personale dell’Aliquota dellaGuardia di Finanza in forza presso la Procura della Repubblica di Udine, e dellacontestuale rituale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguitoindicate.1.

Il delitto di furto aggravato di cui al capo A) è senz’altro procedibile aquerela di parte.Ne viene che, poiché non sono evincibili dalla decisione impugnata elementidi giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né,in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve far luogoall'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reatodi cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. di cui al citato capo A), essendo state, laremissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate.In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a caricodei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).2.

Il delitto di sostituzione di persona di cui al capo B), ascritto al solo ClaudioBraidic, è, invece, procedibile d’ufficio.

Questo comporta che si debbano esaminarei formulati motivi di ricorso, dei quali è fondato il primo, con valore assorbentesugli ulteriori.2.1.

Occorre preliminarmente rilevare che, poiché l’appello nell’interesse diClaudio [OSCURATO:PERSONA] (e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]) è stato presentato il 3 luglio2023, il giudizio di gravame è stato celebrato secondo la disciplina dettata dall’art.23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre 2020, n. 176.

Tanto si ricava dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023,n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, chedispone che «Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano adapplicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo,quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimoprovvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fariferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».2.2.

Donde, deve riconoscersi che l’eccezione di nullità della sentenzaimpugnata in ragione della mancata partecipazione dei difensori di fiduciadell’imputato, incolpevolmente ignari della trattazione orale del gravamepresentato nell’interesse di questi, coglie nel segno.In effetti dal consentito esame degli atti (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che il giudizio di appello promossonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non è stato celebrato nelle ordinarie forme delrito cartolare, ma in quelle "partecipate", avendone l’[OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], avanzato tempestiva richiesta.Ciò nonostante, né il predetto difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nél’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipatoalla celebrazione del detto giudizio, non essendovi comparsi ed essendo statisostituiti da un difensore nominato ai sensi dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen.Nessuna comunicazione in ordine alla celebrazione del giudizio di appello nelleforme partecipate i difensori degli imputati risultano avere ricevuto dallaCancelleria della Corte di appello di Trieste.3.

Di tanto dato atto in ordine ai fatti processuali, rileva il Collegio come,ancorché il citato comma 4 dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla leggen. 176 del 2020, dedicato alla disciplina della trattazione orale del gravame arichiesta di parte, non prevedesse che il provvedimento che la disponeva dovesseessere notificato alle parti processuali, questa Corte si sia ormai unanimementeespressa nel senso che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplinaemergenziale pandemica da Covid-19, dovesse essere data comunicazione a tuttele parti del provvedimento che disponeva la trattazione con rito ordinario, a seguitodella richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, inmancanza, una nullità (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828 – 01; Sez.6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01).

Questo perché - ha osservato ilgiudice di legittimità - «essendo stato legislativamente stabilito che i giudizi diappello si sarebbero svolti normalmente nella forma cartolare, ma che il ritosarebbe potuto mutare per effetto della mera presentazione, presso la cancelleriadella corte di appello, anche di una singola richiesta di trattazione orale, ciascunadelle altre parti ben avrebbe potuto maturare una legittima aspettativa che, inassenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le modalità ditrattazione dell'impugnazione sarebbero state quelle indicate, in generale, dallanorma di legge»: sicché, l’omessa previsione di una «particolare formalità pernotiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazioneorale costituiva una palese lacuna normativa» (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, inmotivazione), cui era necessario ovviare in via interpretativa.Lacuna cui, non per niente, si è posto rimedio, prevedendo nell’art. 598-bis,comma 2, cod. proc. pen. [introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo2024, n. 31] che «La parte privata può presentare la richiesta (di partecipazioneall’udienza) esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta èammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delleparti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera diconsiglio, con le forme previste dall'articolo

127. Il provvedimento è comunicatoal procuratore generale e notificato ai difensori».Orbene, anche alla luce del tenore della riportata novella, la conclusionesecondo la quale, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, leparti processuali avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi che il giudizio diappello si sarebbe svolto in forma cartolare, non può che valere sia per il difensoredella parte che aveva avanzato richiesta di discussione orale del gravame, vieppiùse difensore dell’imputato, sia, ed a maggior ragione, per il difensore dell’imputatoche non aveva avanzato la suddetta richiesta (come, nel caso di specie, l’AvvocatoGalletti per [OSCURATO:PERSONA]).Infatti, a prescindere dal silenzio del legislatore emergenziale circa lanecessità che il professionista fosse avvertito che il giudizio si sarebbe celebratonon già il con rito cartolare generalmente previsto, ma nel contraddittorio orale trale parti, il mancato avviso «lascia(va) il difensore ignaro della trasformazionesubita dal rito e rende(va) l'imputato privo dell'assistenza del proprio difensorenella fase cruciale del contraddittorio orale» (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, inmotivazione), risultando priva di rilievo la circostanza che nel corso del giudizio diappello la Corte territoriale avesse designato all’imputato un difensore insostituzione del difensore di fiducia assente (in tal senso, anche Sez. 5, n. 3305del 18/11/2025, dep. 2026, K., non massimata).

Deve, infatti, farsi applicazionedel principio secondo cui l’omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullitàassoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notificasia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente unsostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01)4.

Tenuto conto, altresì, che questa Corte si è già pronunciata affermando che,in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullitàassoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.,l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato dell'accoglimento dellarichiesta di trattazione orale del giudizio presentata da altra parte processuale,prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e nonrilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro,Rv. 286046 – 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 – 01), variconosciuto che il mancato avviso al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] dellacelebrazione del giudizio di appello a suo carico nella forma della discussione oraleha determinato la nullità assoluta del giudizio medesimo e della sentenza emessain esito ad esso.5.

Tutto ciò premesso s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata quanto al delitto di furto di cui al capo A), per essere lo stesso estintoper remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deveessere annullata anche quanto al delitto di cui al capo B), con rinvio per il giudizioad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di furto di cui al capoA) è estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento dellespese processuali.

Annulla la medesima sentenza, quanto al reato di cui al capoB), con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso riportandosi alla requisitoria in data 16 marzo 2026 echiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;preso atto della mancata comparizione dei difensori dei ricorrenti e della partecivile costituita.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale riformadella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 4 maggio 2023nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappoaggravato e in concorso di cui al capo A) e nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] anche peril delitto di sostituzione di persona di cui al capo B) - fatti commessi il 17 luglio2021 in danno di [OSCURATO:PERSONA] -, ha riqualificato il fatto loro ascritto al capo A) neitermini del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio loro applicato.2. Avverso tale pronuncia hanno proposto unitario ricorso per cassazione,tramite i loro difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnativa atre motivi.- Con il primo motivo hanno eccepito la nullità assoluta della sentenzaimpugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., sulrilievo che la celebrazione dell’udienza di appello del 7 ottobre 2025 in forma ditrattazione orale sarebbe avvenuta senza la partecipazione dei loro difensorifiduciari, cui non era stata data alcuna comunicazione dell’accoglimento della lororichiesta in tal senso.- Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 624 e 640 cod.pen., censurando la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) alla streguadel delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e sostenendo che la condottaloro ascritta si sarebbe dovuta sussumere entro lo schema del meno grave reatodi truffa, in quanto l’impossessamento del denaro sarebbe avvenuto con ilconsenso, ancorché viziato, della persona offesa, all’esito di un atto di disposizionepatrimoniale.- Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 99 cod. pen. e ilvizio argomentativo, dolendosi dell’applicazione nei loro confronti della recidivaqualificata, in quanto sostenuta da una motivazione in concreto inidonea a darconto dell’esistenza di una relazione qualificata tra i loro precedenti penali e ilnuovo fatto di reato.3. Con memoria depositata tramite PEC in data 11 aprile 2024, l’AvvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale dei ricorsi, mentre conmemoria depositata in pari data l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato questaCorte della remissione di querela, effettuata in data 10 aprile 2026 dal procuratorespeciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] davanti al personale dell’Aliquota dellaGuardia di Finanza in forza presso la Procura della Repubblica di Udine, e dellacontestuale rituale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguitoindicate.1. Il delitto di furto aggravato di cui al capo A) è senz’altro procedibile aquerela di parte.Ne viene che, poiché non sono evincibili dalla decisione impugnata elementidi giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né,in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve far luogoall'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reatodi cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. di cui al citato capo A), essendo state, laremissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate.In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a caricodei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).2. Il delitto di sostituzione di persona di cui al capo B), ascritto al solo ClaudioBraidic, è, invece, procedibile d’ufficio. Questo comporta che si debbano esaminarei formulati motivi di ricorso, dei quali è fondato il primo, con valore assorbentesugli ulteriori.2.1. Occorre preliminarmente rilevare che, poiché l’appello nell’interesse diClaudio [OSCURATO:PERSONA] (e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]) è stato presentato il 3 luglio2023, il giudizio di gravame è stato celebrato secondo la disciplina dettata dall’art.23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre 2020, n. 176. Tanto si ricava dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023,n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, chedispone che «Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano adapplicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo,quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimoprovvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fariferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».2.2. Donde, deve riconoscersi che l’eccezione di nullità della sentenzaimpugnata in ragione della mancata partecipazione dei difensori di fiduciadell’imputato, incolpevolmente ignari della trattazione orale del gravamepresentato nell’interesse di questi, coglie nel segno.In effetti dal consentito esame degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che il giudizio di appello promossonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non è stato celebrato nelle ordinarie forme delrito cartolare, ma in quelle "partecipate", avendone l’[OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], avanzato tempestiva richiesta.Ciò nonostante, né il predetto difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nél’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipatoalla celebrazione del detto giudizio, non essendovi comparsi ed essendo statisostituiti da un difensore nominato ai sensi dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen.Nessuna comunicazione in ordine alla celebrazione del giudizio di appello nelleforme partecipate i difensori degli imputati risultano avere ricevuto dallaCancelleria della Corte di appello di Trieste.3. Di tanto dato atto in ordine ai fatti processuali, rileva il Collegio come,ancorché il citato comma 4 dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla leggen. 176 del 2020, dedicato alla disciplina della trattazione orale del gravame arichiesta di parte, non prevedesse che il provvedimento che la disponeva dovesseessere notificato alle parti processuali, questa Corte si sia ormai unanimementeespressa nel senso che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplinaemergenziale pandemica da Covid-19, dovesse essere data comunicazione a tuttele parti del provvedimento che disponeva la trattazione con rito ordinario, a seguitodella richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, inmancanza, una nullità (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828 – 01; Sez.6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01). Questo perché - ha osservato ilgiudice di legittimità - «essendo stato legislativamente stabilito che i giudizi diappello si sarebbero svolti normalmente nella forma cartolare, ma che il ritosarebbe potuto mutare per effetto della mera presentazione, presso la cancelleriadella corte di appello, anche di una singola richiesta di trattazione orale, ciascunadelle altre parti ben avrebbe potuto maturare una legittima aspettativa che, inassenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le modalità ditrattazione dell'impugnazione sarebbero state quelle indicate, in generale, dallanorma di legge»: sicché, l’omessa previsione di una «particolare formalità pernotiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazioneorale costituiva una palese lacuna normativa» (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, inmotivazione), cui era necessario ovviare in via interpretativa.Lacuna cui, non per niente, si è posto rimedio, prevedendo nell’art. 598-bis,comma 2, cod. proc. pen. [introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo2024, n. 31] che «La parte privata può presentare la richiesta (di partecipazioneall’udienza) esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta èammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delleparti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera diconsiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicatoal procuratore generale e notificato ai difensori».Orbene, anche alla luce del tenore della riportata novella, la conclusionesecondo la quale, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, leparti processuali avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi che il giudizio diappello si sarebbe svolto in forma cartolare, non può che valere sia per il difensoredella parte che aveva avanzato richiesta di discussione orale del gravame, vieppiùse difensore dell’imputato, sia, ed a maggior ragione, per il difensore dell’imputatoche non aveva avanzato la suddetta richiesta (come, nel caso di specie, l’AvvocatoGalletti per [OSCURATO:PERSONA]).Infatti, a prescindere dal silenzio del legislatore emergenziale circa lanecessità che il professionista fosse avvertito che il giudizio si sarebbe celebratonon già il con rito cartolare generalmente previsto, ma nel contraddittorio orale trale parti, il mancato avviso «lascia(va) il difensore ignaro della trasformazionesubita dal rito e rende(va) l'imputato privo dell'assistenza del proprio difensorenella fase cruciale del contraddittorio orale» (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, inmotivazione), risultando priva di rilievo la circostanza che nel corso del giudizio diappello la Corte territoriale avesse designato all’imputato un difensore insostituzione del difensore di fiducia assente (in tal senso, anche Sez. 5, n. 3305del 18/11/2025, dep. 2026, K., non massimata). Deve, infatti, farsi applicazionedel principio secondo cui l’omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullitàassoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notificasia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente unsostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01)4. Tenuto conto, altresì, che questa Corte si è già pronunciata affermando che,in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullitàassoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.,l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato dell'accoglimento dellarichiesta di trattazione orale del giudizio presentata da altra parte processuale,prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e nonrilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro,Rv. 286046 – 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 – 01), variconosciuto che il mancato avviso al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] dellacelebrazione del giudizio di appello a suo carico nella forma della discussione oraleha determinato la nullità assoluta del giudizio medesimo e della sentenza emessain esito ad esso.5. Tutto ciò premesso s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata quanto al delitto di furto di cui al capo A), per essere lo stesso estintoper remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deveessere annullata anche quanto al delitto di cui al capo B), con rinvio per il giudizioad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di furto di cui al capoA) è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento dellespese processuali. Annulla la medesima sentenza, quanto al reato di cui al capoB), con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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