Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20732/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dal giudice di meritorche ha rilevato, sulla base di un apprezzamento in fatto logico e completo non sindacabile in sede di legittimità, che l'autovettura di cui era custode fosse in uso al fratello, proprietario del mezzo, che non risulta avesse anche le chiavi o che avesse libero accesso al luogo ove era stato ricoverato il veicolo, Lostituivand tutti elementi che deponevano per un uso del bene da parte del germano avvenuto a seguito di esplicito consenso del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dal giudice di meritorche ha rilevato, sulla base di un apprezzamento in fatto logico e completo non sindacabile in sede di legittimità, che l'autovettura di cui era custode fosse in uso al fratello, proprietario del mezzo, che non risulta avesse anche le chiavi o che avesse libero accesso al luogo ove era stato ricoverato il veicolo, Lostituivand tutti elementi che deponevano per un uso del bene da parte del germano avvenuto a seguito di esplicito consenso del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/