CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 10949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19233-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di DiStefano Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Crescenzio 2, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2359/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 28/3/2006, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di L’Aquila, [OSCURATO:PERSONA], esponendoche aveva concluso, con suo fratello convenuto , una divisione bonaria di beni comuni con definizione dettagliata di estensione degli immobilie relativi confini ; rappres entò pure che, c on atto transattivo del 2 settembre 1987, all’art.8, si erano reciprocamente riconosciuti il diritto di costruire un muro a confine dei rispettivi fondi e,a ridosso dello stesso muro, una baracca in blocchetti e muratura per ricovero legna, oltre ad un piccolo forno; dopo qualche tempo,tuttavia, Cesare D i Stefano aveva costruito il muro e realizza to in aderenza la baracca in blocchetti di muratura , ma aveva così sconfinatoe occupato una fascia larga metri 1,95 e lunga m.4,90, per una superficie complessiva di mq9,555, della particella 815 del foglio 10di sua proprietà. Tanto esposto, l’attore chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere l’interomuro di confine di cui all'art. 8 dell'atto transattivo nonché la porzione della baracca in blocchetti che invadevano il fondo di sua proprietàe al rilascio della fascia occupata. Costituendosi,il convenuto contestò la fondatezza della domanda e chiesein riconvenzionale la restituzione di mq 6 a suo dire sottratti dall’attore alla sua proprietà e l’arretramento del muro di recinzione del fabbricato dell’attore. Espletata c.t.u., con sentenza n.368/2012, il Tribunale di L’Aquila si limitò a rilevare in sentenza chedalla relazione del tecnico risultava che, rispetto al confine indicato nell’atto transattivo, la superficie di proprietà dell’attore occupata dal convenuto era pari a mq.2.90 e Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - ritenne che le «violazioni» che le parti si contestavano reciprocamente fossero «minimali» e «rientra[ssero] pienamente nella tolleranza, in relazione all’estensione dei terreni»; rigettò perciò sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite ma ponendo a carico di parte attrice le spese di c.t.u.. Proposero appello quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], intanto deceduto, gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna del convenuto al rilascio della minor superficie illegittimamente occupata, come accertata in primo grado in mq 2.90 , per non essere utilizzabile il criterio della «tolleranza» applicato dal primo giudice; chiesero pure la riforma del capo di condanna al pagamento delle spese di c.t.u.. [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale per ottenere l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Con sentenza n.2359/2018, pubblicata in data 14/12/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto parzialmente l’appello principale limitatamente al capo delle spesedi c.t.u., ponendole in misura uguale a carico di entrambe le parti e ha rigettatoper il resto le impugnazioni. In motivazione, dapprima la Corte ha sostenuto l’erroneità dell’applicazione del principio di«tolleranza catastale» , sia perché «la disputa in oggetto non verte sulla determinazione dei confini» (così nella sentenza qui impugnata), sia perché lo sconfinamento è stato accertato dal c.t.u. e «non può esistere alcuna tolleranza né catastale né di altra natura che giustifichi la lesione del diritto del proprietario»; quindi, ha affermato che «la tutela giuridica [del diritto di proprietà] concerne anche lesioni di minima entità che possono verificarsi in danno del proprietario». Di seguito, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che gli appellanti avessero invocato «non la violazione ex se della proprietà ma piuttosto quella degli obblighi di cui all’atto Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - transattivo del 1987 che consentivano sì la costruzione di un muro di confine e di una baraccama nei limiti previsti dalla predetta scrittura»; ha aggiunto che, pertanto, lamentando in sostanza «soltanto la violazione di un obbligo contrattuale», gli appellanti avrebbero chiesto la rimozione dei manufatti realizzati in sconfinamento «alla stregua di un’esecuzione in forma specifica» e che «in presenza di un dettagliato regolamento contrattuale non si può far luogo in questo caso all’applicazione dell’art.936 cod.civ. poiché manca il presupposto previsto dalla norma eliso dalla presenza di una relazione contrattuale» (così testualmente); ciò precisato, ha tuttavia affermato, che si fosse «in presenza di un inadempimento che, per le viste dimensioni, non [era] grave e quindi non [era] tale da poter determinare l’effetto risolutorio […] che, in questo caso, [avrebbe determinato] la riduzione in pristino, ossia la demolizione della porzione di opere che supera i limiti fissati nell’atto transattivo». Avverso questa sentenza hanno spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato quale violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in riferimento all'art . 3 60 comma I n. 4 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte, ritenendo sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento della transazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] nel 1987, avrebbe proceduto ad una nuova qualificazione della domanda invece mai proposta. Con il secondo motivo, rubricato quale violazione degli artt.832 e 1453 cod.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno sostenuto che erroneamente la Corte d’appello, pur Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - avendo riscontrato lo sconfinamento, non avrebbe comunque ordinato la restituzione della porzione di fondo abusivamente occupata. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione dell'art. 1453 cod.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno rappresentato che contraddittoriamente laCorte ha ritenuto da un canto che la demolizione dei manufatti e il rilascio della porzione occupata costituissero violazione degli obblighi assunti con la transazione e d’altro canto hanno tuttavia subordinato l’adempimento di questi stessi obblighi allarisoluzione dell’accordo che ne è fonte. Con il quarto motivo, rubricato quale nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ., per «radicale vizio motivazionale», i ricorrenti hanno sostenuto, invocando la pronuncia delle S.U. di questa Corte n.8053/2014, che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe «perplessa ed obiettivamente incomprensibile» per «il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Con il quinto motivo, rubricato quale violazione dell'art. 99 cod.proc.civ. e dell’art. 2907 cod.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n.3cod.proc.civ., i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe violato il criterio di interpretazione degli atti, trascurando il tenore letterale dell’atto di citazione e, poi, dell’atto di appello. Con il sesto motivo, rubricato quale violazione degli art. 112, 113 e 345 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza per avere la Corte d’appello omesso di considerare la natura autodeterminata del diritto di proprietà che identifica per s é stesso la causa petendi delle azioni che lo concernono. 2. Il quarto motivo, esaminato per primo per priorità logica, è fondato. Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - Dalla concisa esposizione dei punti della motivazione già riportata,risulta che la Corte d’appello ha dapprima ritenuto fondato il lamentato sconfinamento e riconosciuto il diritto del proprietario attore al rispetto dei confini e al recupero della porzione di proprietà sottrattagli; ha,poi, negato che nella fattispecie sia stata spiegata una domanda di regolamento di confini ed ha quindi interpretato la domanda come diretta ad ottenere l’adempimento di un obbligo negozialecome convenuto in transazione (la costruzione del muro e della baracca entro prefissati limiti di spazio); contestualmente, tuttavia, ha esclu so che la domanda di demolizione - già qualificata come conseguenziale alla riscontrata violazione degli obblighi contrattuali – fosse accoglibile perché questa violazione dell’obbligo non «[è]era grave e quindi non [è] era tale da poter determinare l’effetto risolutorio … che in questo caso determinerebbe la riduzione in pristino, ossia la demolizione della porzione di opere che supera i limiti fissati nell’atto transattivo». In altri termini, la Corte territoriale ha contestualmente ricondotto il diritto alla demolizione (individuato come diritto alla «riduzione in pristino») all’adempimento e alla risoluzione di un medesimo titolo; ha, infine, inteso richiamare a precedente l’ordinanza di questa Corte n. 27900 del 23/11/2017, resa in materia di accessione, affermando che «in presenza di un dettagliato regolamento contrattuale non si può far luogo in questo caso all’applicazione dell’art. 936 cod.civ. perché manca il presupposto previsto dalla norma eli so dalla presenza di una relazione contrattuale». Da questa ricostruzione, risulta irrimediabile la contraddittorietà in diritto e in fatto dei passaggi in cui è articolata la motivazione della sentenza: l’insussistenza di un’azione di regolamento di confini, la qualificazione della domanda quale «esecuzione in forma specifica» e Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - «adempimento» di un titolo negoziale, la inapplicabilità dell’art.936 cod. civ., la non sussistenza dei requisiti di fatto per pronunciare la «risoluzione» dello stesso titolo, la preclusione dell’accoglimento della domanda di adempimento del titoloper esserne esclusa la risolvibi l ità per inadempimento. Queste argomentazioni della Corte territoriale sono soltanto materialmente accostate tra loro, senza alcuna connessione giuridica, in una successione meramente grafica che non può riconoscersi come processo decisionale e non consente la comprensione della ragione giustificatrice della decisione. Questa è, dunque, un’ipotesi di motivazione «perplessa ed obiettivamente incomprensibile», nel senso che,«benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca[nte] argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cassazione civile, Sez.U.n. 22232 03/11/2016) . Per consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, questo tipo di motivazioneè soltanto apparente perché le affermazioni in cui si estrinseca risultano dallo stesso provvedimento, senza alcuna necessità di ulteriore verifica degli atti processuali, del tutto incomprensibili in diritto perché fra di loro logicamente inconciliabili (Cass. civ. n. 5888 del 1992). In conseguenza, la sentenza risulta affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014: la motivazione , pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, in quanto si snoda attraverso Ric. 2019 n. 19233 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - argomentazioni non coerenti tra loro e perciò del tutto inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento», precludendo così ognicontrollo sull'esattezza e la consequenzialità del ragionamento del giudice(da ultimo, con esaustivi richiami, Cass. Civ. Sez. 6 -3, n. 4367 del 2018). Dalla riscontrata «mera apparenza » della motivazione deriva la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 111 Cost.): la relativa denuncia è ammissibile dinanzi al giudice dilegittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, in quanto attinge il nucleo fondamentale della decisione. Dall’accoglimento del quarto motivo restano assorbiti gli altri. 3.Per tali motivi, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquilain diversa composizione anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio