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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48518/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 28 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui afferma che il fatto non andrebbe qualificato come tentato furto in abitazione, ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, atteso che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, anche successiva alla sentenza delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), ha reiteratamente affermato che commette il reato previsto dall'art.624-bis cod. pen. chi si impossessa di un bene introducendosi in un garage adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446; Sez. 5, n. 35764 del 27/3/2018, C., Rv.273597; Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti, Rv. 253193); - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel resto estremamente generico; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, essendo il tentativo di furto in abitazione aggravato punito con una pena di oltre sei anni di reclusione, superiore al limite indicato nell'art. 131-bis cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del rigetto del corrispondente motivo di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 28 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui afferma che il fatto non andrebbe qualificato come tentato furto in abitazione, ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, atteso che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, anche successiva alla sentenza delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), ha reiteratamente affermato che commette il reato previsto dall'art.624-bis cod. pen. chi si impossessa di un bene introducendosi in un garage adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446; Sez. 5, n. 35764 del 27/3/2018, C., Rv.273597; Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti, Rv. 253193); - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel resto estremamente generico; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, essendo il tentativo di furto in abitazione aggravato punito con una pena di oltre sei anni di reclusione, superiore al limite indicato nell'art. 131-bis cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del rigetto del corrispondente motivo di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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