CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/08/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto 2022 il Tribunale di Bari, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta, ha confermato l'ordinanza del 28 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in forza della quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e per fatti di estorsione (capo 18). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di censura. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, nonché vizio motivazionale quanto al ruolo ricoperto dall'indagato in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha lamentato che l'ordinanza contestata si sia riferita all'ordinanza genetica senza confrontarsi con le numerose censure difensive articolate nella richiesta di riesame, tanto in relazione alla concreta partecipazione dell'indagato all'associazione - sodalizio la cui esistenza in sé non era invero oggetto di contestazione - e alle condotte significative di un consapevole apporto allo stesso ente illecito. In relazione invero alle dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Margheriti), le quali sole avrebbero dato conto della partecipazione del ricorrente al sodalizio, esse non erano univocamente interpretabili circa l'effettiva partecipazione del ricorrente all'associazione (ed in proposito il Tribunale della libertà non aveva preso posizione nei confronti delle censure difensive già avanzate), tenuto altresì conto della genericità insita nella circostanza che esse provenivano anche da soggetti appartenenti ad altri clan. Non sussisteva prova della natura stabile del contributo dell'indagato, mentre le dichiarazioni rese si riferivano volta a volta ad attività e ruoli differenti e quindi si sostanziavano in versioni non coincidenti e quindi invero generiche. Né poteva essere valorizzato l'unico risalente precedente di spaccio, mentre non era stato compiuto alcun confronto circa la chiamata in reità rispetto all'attendibilità intrinseca dei propalanti. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia chiamanti in reità, l'ordinanza impugnata aveva omesso ogni riferimento circa la relativa verifica, limitandosi ad affermare genericamente che l'attendibilità risultava già vagliata in altri procedimenti, mentre era stata soprattutto valorizzata l'assenza di ragioni calunniose, e non l'individuazione di elementi positivi comprovanti. 2.3. Col terzo motivo, in relazione all'aggravante del metodo mafioso, l'unico episodio estorsivo non era stato considerato specificamente aggravato, mentre i collaboratori Pennino, Frisari, Caputo, Giancaspero, Amore e Palmieri non avevano riconosciuto il Leccese in sede di identificazione fotografica, laddove solamente [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indicato come affiliato al clan Zamparino, ma senza partecipazione a reati di droga. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.4. Sono stati proposti motivi nuovi con nota pervenuta il 17 novembre 2022, in forza dei quali il ricorrente ha eccepito la mera apparenza della motivazione quanto alla partecipazione al reato associativo, tenuto conto che non erano rappresentati episodi concreti di deposito e spaccio di sostanze, laddove gli stessi collaboratori di giustizia avevano trattato di questioni estranee alle imputazioni per le quali il ricorrente era indagato. Al riguardo il Pennino non aveva inserito il Leccese tra gli associati, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto generico dal Tribunale. Quanto poi alla valutazione di attendibilità soggettiva dei collaboranti, alcun giudizio precedente risultava essere stato comunque espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Margheriti. In ragione di ciò, le residue due prove dichiarative di reità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]°, non erano sufficienti ad integrare la gravità indiziaria, in quanto in ogni caso il ricorrente era considerato affiliato non al clan Cipriano di cui alla imputazione, ma "affiliato allo Zamparino", sì che al più poteva trattarsi di favoreggiamento. Nulla infine risultava sulla stabilità del ruolo del ricorrente nell'ambito dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 6. I motivi di censura appaiono largamente sovrapponibili e può procedersi ad una trattazione unitaria. 6.1. In proposito è anzitutto insegnamento ribadito che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (ad es. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Infatti la fattispecie incriminatrice dell'art. 74 cit. richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è di per sé sola sufficiente ad integrare il delitto, che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309)(così, riassuntivamente, Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). 6.1.1. Per contro, l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo lì ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662). Infatti, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351). 6.1.2. Vero è, peraltro, che — avuto riguardo alla fase cautelare ed in relazione alla gravità indiziaria - è nozione comune che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (da ult. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). 6.1.3. Ciò posto, il ricorso coglie peraltro nel segno laddove lamenta la sostanziale carenza dell'impianto accusatorio, non in relazione all'esistenza del sodalizio malavitoso bensì avuto riguardo alla partecipazione dell'odierno ricorrente al clan operante in Bitonto e Palo del Colle. In particolare, comunque, questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Siffatto genere di rilievi resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 6.1.4. Al riguardo, infatti, tenuto conto che la pretesa adesione del Leccese ("dedito allo spaccio e alle estorsioni") all'associazione malavitosa sarebbe stata allegata solamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non può non evidenziarsi che, in proposito, questa Corte di legittimità ha annotato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134). 6.1.5. Al riguardo l'ordinanza impugnata è invero mancata, e ciò anche a prescindere dalla genericità delle affermazioni rese e dalla natura meramente apodittica delle dichiarazioni quanto al ruolo del ricorrente nel clan Cipriano, facendo difetto la puntuale descrizione di condotte idonee ad avvalorare, quantomeno a livello indiziario (v. supra), la consapevole partecipazione del ricorrente all'associazione. Invero la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). Del pari, vero è che nella fase delle indagini preliminari i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 40523 del 10/10/2001, Assinnata, Rv. 220241).Va da sé che, alla stregua dei rilievi che precedono, il complesso degli elementi indiziari appare ben più labile ed indistinto, atteso che non si è in presenza di dichiarazioni adeguatamente corroborate e che, per altro verso, le specifiche condotte indicative dell'adesione alla societas illecita non sono state affatto descritte. 6.1.6. Ciò posto, per completezza va ricordato che non è invece contestata in alcun modo, tantomeno sotto il profilo della gravità indiziaria anzi espressamente ammessa, l'ulteriore incolpazione di cui al capo 18 per fatti di estorsione. Né, per vero, è stata spesa parola per contrastare le ampie osservazioni rese dal Tribunale in relazione all'esistenza, e alla specificazione, delle esigenze cautelari e delle ragioni che le giustificano. 6.2. Negli indicati limiti l'ordinanza impugnata va senz'altro comunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente a norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 6.3. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria p