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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02370/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che la prospettazione avanzata con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che ha denunciato l'erronea applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) in relazione al reato di tentato furto aggravato di cui egli è stato dichiarato responsabile, ritenuta poiché lo stesso ha tentato di tranciare la catena con la quale la bicicletta oggetto materiale del reato era assicurata a un palo - è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante di cui sopra è integrata allorché l'agente, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione, non occorrendo che la violenza sia esercitata sulla res oggetto di sottrazione ma essendo sufficiente che essa sia esercitata su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01;2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che la prospettazione avanzata con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che ha denunciato l'erronea applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) in relazione al reato di tentato furto aggravato di cui egli è stato dichiarato responsabile, ritenuta poiché lo stesso ha tentato di tranciare la catena con la quale la bicicletta oggetto materiale del reato era assicurata a un palo - è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante di cui sopra è integrata allorché l'agente, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione, non occorrendo che la violenza sia esercitata sulla res oggetto di sottrazione ma essendo sufficiente che essa sia esercitata su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01;2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il