CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14078/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una "pena ben lontana dal minimo ed ittale"; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto, correttamente osservando, peraltro, come la pena base fosse stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LU.. IA