CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uliana, [OSCURATO:PERSONA], DiPaola Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Telera MariaPia, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 31 ottobre 2024 n. 6867;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 1994 ed il 2003.Numero registro generale 10064/2025N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Circa venti anni dopo il conseguimento dei diploma (in qualche casoanche ventiquattro anni dopo), nel 2018, convennero dinanzi al Tribunale diRoma lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,nonché i Ministeri dell’Università, della salute e delle Finanze, esponendoche:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 4.5.2020 n. 6836 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.Il Tribunale adotto una doppia ratio decidendi:a) ritenne prescritto il diritto vantato dagli attori [sia quello alrisarcimento del danno da mancata attuazione d’un (preteso) obbligocomunitario, sia quello alla corresponsione della rivalutazione e dellaindicizzazione della borsa di studio];b) affermò l’inesistenza d’un principio di diritto comunitario cheimponesse agli Stati membri di remunerare in un prestabilita misura ifrequentanti il corso di formazione in medicina generale.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 31.10.2024 n. 6867 la Corte d’appello di Roma:Numero registro generale 10064/2025N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026- rilevò la formazione del giudicato interno sulla ritenuta applicabilitàdel termine decennale di prescrizione al preteso credito risarcitorio;- rilevò la formazione del giudicato interno sulla ritenuta applicabilitàdel termine quinquennale di prescrizione al preteso credito per rivalutazioneperiodica;- ritenne che l’uno e l’altro di tali termini dovessero decorrere dal27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. 370/99 (secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte);- aggiunse che la misura della remunerazione corrisposta agli iscrittialle scuole di specializzazione dopo il 2006 non rappresentava un minimumimposto dal diritto comunitario, il quale non si occupa della misura dellaremunerazione pretesa dagli attori (oggi ricorrenti);- negò la spettanza della rivalutazione e della indicizzazione dellaborsa di studio.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su tre motivi.5. Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui haconfermato la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione.I ricorrenti contrastano tale statuizione con due deduzioni:(a) la Corte d’appello ha richiamato, per confermare la ritenutaprescrizione, i princìpi affermati da questa Corte in diversa fattispecie,relativa alla prescrizione del credito risarcitorio da tardiva attuazione delleDirettive comunitarie vantato dagli iscritti alle scuole di specializzazione,non dagli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale;N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 10064/2025Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026(b) la prescrizione non poteva decorrere sino a quando lo Statoitaliano non diede completa attuazione alla Direttiva 1982/76 e successive(data che tuttavia i ricorrenti non indicano).1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello con una duplice ratio decidendi hannoda un lato accolto l’eccezione di prescrizione, ma dall’altro negato in radicel’esistenza del preteso diritto risarcitorio o, in subordine, indennitarioinvocato dai ricorrenti.Va da sé che un credito inesistente non può prescriversi.E poiché, per quanto si dirà, la statuizione di rigetto della domanda perinesistenza del diritto resiste alle censure mosse dai ricorrenti, qualsiasiquestione concernente l’exordium praescriptionis è irrilevante ai finidell’esito del giudizio.2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso è così intitolato: “Violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante daomesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva del Consigliodella CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del Decreto Legislativo del17 agosto 1999, n. 368, nonché omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio”.2.1. L’illustrazione di esso è così concepita:-) alle pp. 8-11 riassume la normativa nazionale e comunitaria(ritenuta) rilevante;-) a p. 12 si esprime il dubbio se le norme che disciplinano la misuradella borsa di studio dovuta agli iscritti ai corsi di formazione in medicinaN.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 10064/2025Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026generale, la dove rinviano alle norme che disciplinano la misura dellaremunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, contengano unrinvio recettizio o non recettizio;-) nelle pp. 13-14 si afferma che la parità di trattamento tra gli iscrittialle scuole di specializzazione e gli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale è un principio generale dell’ordinamento; che il legislatore italianonon lo ha rispettato, e che perciò “si potrebbe pensare” (sic) di sottoporrealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (…) una questione di validità delladirettiva nella parte in cui non prevede una adeguata remunerazione” degliiscritti ai corsi di formazione in medicina generale.2.2. Il motivo rasenta l’inammissibilità, in quanto le pp. 8-14 del ricorso percassazione costituiscono la trascrizione integrale, pedissequa e immutatadelle pp. 8-16 dell’atto d’appello.Nondimeno reputa la Corte che questa pur biasimevole opzione della difesadei ricorrenti non renda inammissibile il ricorso: ciò in applicazione delprincipio, di derivazione sovranazionale, per cui dinanzi ad atti processualiambigui il Giudice ha l’obbligo, e non la facoltà, di preferire l’interpretazioneche conduca ad una decisione piena sul merito, piuttosto che ad un nonliquet (ex permultis, Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causan. 50084/06, ove si afferma che non è consentito agli organi giudiziari degliStati membri dichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque“messi dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n.15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del 14/05/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 2447 del05/02/2026).2.3. Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazione delmotivo possa essere interpretata e qualificata - come è potere-dovere diquesta Corte - nel senso che contenga una censura non incomprensibile:Numero registro generale 10064/2025N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026ovvero che erroneamente la Corte d’appello ha escluso che essi avesserodiritto ad essere risarciti del danno consistito nell’essere stati pagati,durante il corso di formazione, meno dei loro colleghi “specializzandi”,nonostante questa disparità di trattamento violasse obblighi imposti agliStati membri dall’ordinamento comunitario.2.4. La censura è infondata.I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere risarciti dallo Stato italiano,per avere percepito durante la frequenza del corso di formazione inmedicina generale una borsa di studio inferiore a quella pagata agli iscrittialle scuole di specializzazione.un “obbligo”, imposto dal diritto comunitario, di trattare in modo paritario ledue fattispecie.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 10064/2025Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/20262.5. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.2.6. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltaN.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 10064/2025Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026discrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.2.7. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE,75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva delConsiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost.,degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del DecretoLegislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D. Lgs. 21 dicembre1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36,L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999e 36, L. n. 289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995; art.32, comma 12, della legge n. 449/1997 e dell’art. 112 c.p.c., nonchéomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad unfatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.”.Questa inutilmente verbosa intitolazione prelude anche in questo caso allatrascrizione integrale, pedissequa e immutata (pp. 14-21 del ricorso) dellepp. 15-23 dell’atto d’appello.Anche tale motivo può tuttavia essere esaminato nel merito, in virtù delprincipio ricordato al precedente § 2.2.Nell’illustrazione del motivo infatti, sia pur tra plurime, verbose ecirconvolute divagazioni, si deduce che i ricorrenti hanno percepito duranteN.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 10064/2025Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026la frequenza del corso di formazione in medicina generale una borsa distudio che non fu mai oggetto di adeguamento triennale né di rivalutazione.si sostiene che essi ne avevano diritto; che ad essi non si sarebbe potutoapplicare il blocco delle retribuzioni pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1,del d.l. 384/92; che in ogni caso il mancato adeguamento li aveva posti inuna condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella degli iscrittialle scuole di specializzazione.3.1. Il motivo, per come illustrato, è la concreta dimostrazione dell’anticoprecetto per cui nimium altercando, veritas amittitur.I ricorrenti in pratica pretendono di essere risarciti dallo Stato (e dunqueinvocano un fatto illecito) per una scelta di politica legislativa, non impostadall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata: unacondotta, dunque, esulante dal novero dei fatti illeciti.Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscrittialle scuole di specializzazione, essa non è nemmeno pensabile, alla luce deiprincìpi già esposti ai precedenti §§ 1.5 ed 1.6.4. Le spese seguono la soccombenza, previa maggiorazione ex art. 4,comma 2, d.m. 55/14 in proporzione al numero dei ricorrenti.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 22.344, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Numero registro generale 10064/2025N.R.G.: 10064/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 23032/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])