CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 00299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato la requisitoria già depositata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui è stato disposto un differimento) e ha chiesto il rigetto del ricorso; - nonché le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha chiesto la conferma delle statuizioni civili; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2020 (dep. il 2 marzo 2020) la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia in data 4 luglio 2017 del Tribunale di Torino , con la quale - per quel che qui rileva - è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] LAURIOLA (in concorso con Roberto CHIARELLI e con altri soggetti non identificati) per il delitto di violenza privata aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, è stata condannata la medesima imputata alla pena di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni (in solido con il CHIARELLI) e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio in favore della parte civile Giuseppina CANAVESIO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LAURIOLA ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 110 e 610 cod. pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata a titolo di concorso nel delitto di violenza privata. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 62 n. 1 cod. pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.), in relazione all'esclusione della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità dell'imputata quale concorrente nel delitto di violenza privata. Il ricorrente ha rassegnato che: - il fatto, punito a titolo di concorso, dell'imputata è stato individuato nell'aver ribadito all'ufficiale giudiziario, presentatosi per dare esecuzione allo sfratto del CHIARELLI, che esso non avrebbe potuto avere luogo e nel far comprendere ciò alla persona offesa; - la condotta tipica di violenza privata, invece, sarebbe stata posta in essere da soggetti terzi non identificati che hanno ostacolato anche fisicamente l'accesso di Giuseppina CANAVESIO all'interno dello stabile di sua proprietà, ma in tale frangente l'imputata non era presente; - la Corte di appello avrebbe negato rilevanza a tale ultimo dato, così statuendo in aperto contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati istantanei - qual è il delitto di violenza privata - può configurarsi un concorso morale o materiale purché il contributo atipico intervenga nel momento in cui la libertà psichica della persona offesa viene coartata; - inoltre, non vi sarebbe alcun elemento in forza del quale ritenere che l'imputata abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, non potendosi affermare che ella si sia fatta portavoce delle intenzioni corali del gruppo che si opponeva all'esecuzione dello sfratto (circostanza ritenuta in ragione di un'argomentazione apodittica e alla luce del riferimento a ipotesi simili); - non si sarebbe considerato quanto dichiarato dall'imputata in ordine al ruolo da lei svolto (che si sarebbe sostanziato soltanto in «una condotta di mediazione» tra le parti) e dalla stessa persona offesa; dunque, non vi sarebbero prove della sussistenza del concorso morale, i cui elementi in effetti la Corte non avrebbe indicato. 1.2. Il motivo in esame è inammissibile, poiché con esso è stato riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già avanzato con l'atto di appello e disatteso dalla Corte territoriale, senza confrontarsi effettivamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). La Corte di appello (come già, per vero, il Tribunale) ha ricostruito il fatto in maniera difforme rispetto a quanto assunto dal ricorrente (sulla scorta delle dichiarazioni dell'imputata). Difatti, alla LAURIOLA non è stato attribuito un concorso morale né un contributo atipico al fatto, bensì la commissione in prima persona (sia pure in concorso con altri) della condotta tipica con la quale è stato impedito alla CANAVESIO - che si era presentata con un fabbro perché avesse corso lo sfratto del CHIARELLI (già rinviato più volte in precedenza) - di fare ingresso nello stabile dove si trova l'unità immobiliare di sua proprietà. In particolare, la Corte di appello ha dato conto: della presenza di più persone che non hanno consentito l'ingresso alla donna, affermando a chiare lettere che ella poteva scordarsi che lo sfratto sarebbe stato eseguito); e del fatto che - come riportato dalla persona offesa - quando «si [è fatta] avanti la LAURIOLA» (la quale ha ribadito all'avvocato che assisteva la CANAVESIO e all'ufficiale giudiziario che lo sfratto non avrebbe avuto luogo) non vi era stata alcuna soluzione di continuità con la condotta appena richiamata (ossia l'impedimento all'ingresso nell'edificio, frapposto da più persone alla CANAVESIO). La Corte di merito ha valorizzato pure le ammissioni dell'imputata, la quale ha assunto di essersi presentata in loco intorno alle ore 7.30/8.00 (ossia in orario corrispondente a quello, le ore 8,00, in cui la CANAVESIO aveva inteso rientrare nella disponibilità della propria unità immobiliare). Dunque, in modo congruo e logico e senza che sia stato neppure puntualmente dedotto un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), la Corte di appello ha escluso che la LAURIOLA sia intervenuta soltanto allorché l'agire criminale era terminato. Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, in maniera conforme al diritto /ha attribuito anche all'imputata un contributo materiale - cosciente e volontario, causalmente efficiente - alla realizzazione del fatto collettivo (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 01) e, dunque, il delitto di violenza privata a cagione della limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima (cfr. Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020 - dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130 - 01). 2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo all'esclusione dei presupposti della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1 cod. pen.). Ad avviso del ricorrente, gli estremi della circostanza in discorso sarebbero stati negati mediante argomentazioni illogiche e in violazione della legge penale: - perché erroneamente si sarebbe fatto riferimento al fatto che l'agire in discorso non fosse ricollegabile a valori intorno ai quali vi è un generale consenso, laddove la giurisprudenza sul punto ha chiarito che occorra riferirsi alla prevalente coscienza collettiva; - la Corte territoriale non avrebbe nemmeno indicato il valore che ha guidato l'agire dell'imputata, facendo solo un generico riferimento alla protezione di un soggetto debole (ossia colui nei confronti del quale avrebbe dovuto eseguirsi lo sfratto), senza spiegare perché il diritto alla casa non costituisca un'esigenza particolarmente avvertita dalla coscienza collettiva; - né sarebbe stato congruamente richiamata la compressione del diritto della persona offesa, atteso che la sussistenza dell'attenuante in discorso - che ovviamente accede a fatti di rilievo penale - deve essere apprezzata avendo riguardo al movente che ha spinto il reo; - dunque, le predette argomentazioni sarebbero pure illogiche. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché non si confronta in effetti con la motivazione della sentenza impugnata e perché manifestamente infondato. Invero: - «ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività» (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019 - dep. 2020, Angelino, Rv. 279265 - 01); - difatti, «i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso» (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459 - 01; conf. Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224077 - 01, la quale in motivazione ha chiarito che «la fattispecie descritta, nell'art. 62 n. 1 c.p. ha due elementi costitutivi: l'uno di carattere soggettivo, che consiste nell'intenzione dell'agente di rimuovere con il proprio comportamento una situazione ritenuta di fatto immorale o antisociale; l'altro, di carattere oggettivo, nel senso che il movente deve essere riconosciuto, dalla generalità dei consociati come conforme ai costumi morali o sociali che corrispondono alle finalità della comunità organizzata in un determinato momento storico»; ed ha osservato come sia «incontrovertibile che i particolari motivi morali o sociali sono solo quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. IV, 3 maggio 1985, Mancini, rv. 169364; Sez. I, 14 novembre 1994, Bonello, rv. 200467)»). 2.2. La Corte di appello ha negato che la condotta posta in essere pure dalla LAURIOLA sia ricollegabile a valori intorno ai quali vi è generale consenso, osservando che - nonostante l'esecutato CHIARELLI fosse un soggetto certamente debole / «che il gruppo» che ha agito «intendeva proteggere» - l'intima convinzione degli agenti non è tuttavia sufficiente per riconoscere la circostanza attenuante, atteseci% condotta illecita ha limitato «non poco i diritti della proprietaria, reduce da oneri economici pesanti per la morosità del CHIARELLI e che non poteva ulteriormente farsi carico come singolo della situazione di indigenza» di quest'ultimo. Si tratta di un'argomentazione conforme al diritto, congrua e per nulla illogica, con la quale il Giudice di appello ha fatto riferimento chiaro al motivo sotteso all'agire dell'imputata (il che è a dirsi ancor più se si rileva che l'incipit della motivazione ha dato conto espresso del contesto in cui è inserito il fatto in imputazione, indicate nella ripetuta azione di contrasto a Torino, da parte di taluni movimenti, all'esecuzione degli sfratti nei confronti di soggetti che non potevano corrispondere i canoni di locazione, con il conseguente pregiudizio economico per i proprietari), ed ha compiutamente esposto le ragioni per cui nella specie ha escluso che esso possa considerarsi preminente nella collettività. 3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputata non deve essere condannata alla rifusione delle spese di assistenza nel presente giudizio in favore della parte civile, che non ha avanzato domanda in tal senso (cfr. Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d