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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07226/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23926/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1978/2017 depositata il 03/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la cartella di pagamento n.071/2014/0060520747/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio diNapoli 2 a seguito di controllo formale effettuato ex art. 36-ter d.P.R. n.600/1973, con cui si disconoscevano le detrazioni per figli a carico e perNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449/1997 per l’anno diimposta 2009.2.

Il ricorso veniva rigettato, sull’assunto della decadenza maturata indanno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso “bonario”emesso ad esito della procedura di controllo formale ex art. 36-ter cit.; sulmedesimo assunto la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafeindicata, rigettava l’appello spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorsoper cassazione sorretto da due motivi e resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate.4.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.5.

In prossimità dell’adunanza la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che, correttamente, la contribuenteha notificato il ricorso presso la sede dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia – Servizi della RiscossioneS.p.A., già parte del giudizio di appello.1.1.

Ha infatti chiarito questa Suprema Corte, a Sezioni unite, che «Intema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege"dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenutaAgenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensorenominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività delmandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente nonopera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazionedell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suosuccessore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria,vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito dellarinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta,Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronicacertificata» (Cass. Sez.

U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 – 01; Cass.Sez.

U, n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 02).2.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce, in via preliminare, sututti i motivi di ricorso, «la esistenza di giudicati definitivi intervenuti fra lestesse parti sul comune punto controverso», assumendo la ricorrente che,in analogo giudizio da essa instaurato nei confronti della Amministrazionefinanziaria, con sentenza n. 7780/31/2016 della C.T.R. di Napoli haaccolto l'appello e ha annullato la cartella di pagamento relativa allaannualità 2008, fondata su analoghi rilievi.3.

L’eccezione di giudicato esterno è, in primo luogo, ammissibile,sussistendone i presupposti formali.

La pronuncia invocata è stataprodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione didefinitività, ed il giudicato si è formato in data 9/03/2017, e dunque dopola conclusione del giudizio di merito in grado di appello, che è statodiscusso all’udienza delli [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

Non sussistono, tuttavia, nella specie i presupposti per l’estensionedell’invocato giudicato alla presente controversia.5.

Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui«Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente» (conf.

Cass. 8 aprile 2015, n.6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).6.

Il principio non è pertanto applicabile alla presente fattispecie, ovesi controverte sulla assorbente questione di interpretazione dellanormativa processuale, e segnatamente in merito alla sussistenzadell’onere, a pena di decadenza, di impugnazione del c.d.

“avviso bonario”ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.

E, comunque, le questioni di meritosottese attengono alla contestata deducibilità di oneri, che in linea diprincipio non assumono carattere tendenzialmente permanente.7.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «Violazione e/ofalsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 incombinato disposto con l'art. 36 ter d.p.r. n. 600/73, nonché la violazionee/o falsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che al contribuentesarebbe stata preclusa la possibilità di impugnare la cartella di pagamentoper vizi dell'atto presupposto, dal momento che la stessa ricorrente nonaveva impugnato il precedente avviso di conclusione del procedimento dicontrollo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73».7.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/20267.2.

Nel caso di specie, l’unico atto che il contribuente aveva l’onere diimpugnare ex art. 19 d.lgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa aseguito di controllo formale, in quanto la stessa – in tal caso – fungeanche da atto impositivo e non meramente riscossivo.

Adempimento chela ricorrente ha regolarmente eseguito.7.3.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione conla documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute.

Il controllo è di tipoformale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.Sul piano procedimentale, al di là del possibile coinvolgimentoistruttorio del contribuente, l’esito del controllo che dia luogo ad unamaggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e nonformalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invecesostituito direttamente dalla notifica della cartella.

Per contemperare ilpossibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della legge n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare delladichiarazione va previamente comunicato (con la c.d. comunicazione diirregolarità).7.4.

È senz’altro consentita la diretta impugnabilità di quest’ultimacomunicazione.

Si è infatti affermato, sin da Cass. n. 3315 del19/02/2016, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzadel contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con laconseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente ancheNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. avviso bonario).

Tale affermazione era già stata estesaanche alla comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del1973 sin da Cass. n. 15957 del 28/07/2015.7.5.

Tuttavia, si è correttamente precisato, per evitare che unaragione di tutela del contribuente si tramutasse in un onere nonfacilmente riconoscibile, che l'impugnazione da parte del contribuenteavverso atti non espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non unonere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributarianon si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazionedi uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Cass.Sez. 5, n. 11471 del 11/05/2018; conf., di recente, Cass. Sez. 5,14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 - 01).7.6.

Da ultimo si è ancora ribadito che, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973 (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01) eche, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 nonpreclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che,esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a suaconoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suoNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesasuccessivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19.(Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, cit.).8.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ritenendoinvece motivo di decadenza la mancata impugnazione di un attomeramente prodromico quale la comunicazione di irregolarità.9.

In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23926/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1978/2017 depositata il 03/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la cartella di pagamento n.071/2014/0060520747/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio diNapoli 2 a seguito di controllo formale effettuato ex art. 36-ter d.P.R. n.600/1973, con cui si disconoscevano le detrazioni per figli a carico e perNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449/1997 per l’anno diimposta 2009.2.

Il ricorso veniva rigettato, sull’assunto della decadenza maturata indanno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso “bonario”emesso ad esito della procedura di controllo formale ex art. 36-ter cit.; sulmedesimo assunto la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafeindicata, rigettava l’appello spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorsoper cassazione sorretto da due motivi e resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate.4.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.5.

In prossimità dell’adunanza la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che, correttamente, la contribuenteha notificato il ricorso presso la sede dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia – Servizi della RiscossioneS.p.A., già parte del giudizio di appello.1.1.

Ha infatti chiarito questa Suprema Corte, a Sezioni unite, che «Intema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege"dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenutaAgenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensorenominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività delmandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente nonopera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazionedell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suosuccessore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria,vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito dellarinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta,Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronicacertificata» (Cass. Sez.

U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 – 01; Cass.Sez.

U, n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 02).2.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce, in via preliminare, sututti i motivi di ricorso, «la esistenza di giudicati definitivi intervenuti fra lestesse parti sul comune punto controverso», assumendo la ricorrente che,in analogo giudizio da essa instaurato nei confronti della Amministrazionefinanziaria, con sentenza n. 7780/31/2016 della C.T.R. di Napoli haaccolto l'appello e ha annullato la cartella di pagamento relativa allaannualità 2008, fondata su analoghi rilievi.3.

L’eccezione di giudicato esterno è, in primo luogo, ammissibile,sussistendone i presupposti formali.

La pronuncia invocata è stataprodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione didefinitività, ed il giudicato si è formato in data 9/03/2017, e dunque dopola conclusione del giudizio di merito in grado di appello, che è statodiscusso all’udienza delli [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

Non sussistono, tuttavia, nella specie i presupposti per l’estensionedell’invocato giudicato alla presente controversia.5.

Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui«Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente» (conf.

Cass. 8 aprile 2015, n.6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).6.

Il principio non è pertanto applicabile alla presente fattispecie, ovesi controverte sulla assorbente questione di interpretazione dellanormativa processuale, e segnatamente in merito alla sussistenzadell’onere, a pena di decadenza, di impugnazione del c.d.

“avviso bonario”ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.

E, comunque, le questioni di meritosottese attengono alla contestata deducibilità di oneri, che in linea diprincipio non assumono carattere tendenzialmente permanente.7.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «Violazione e/ofalsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 incombinato disposto con l'art. 36 ter d.p.r. n. 600/73, nonché la violazionee/o falsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che al contribuentesarebbe stata preclusa la possibilità di impugnare la cartella di pagamentoper vizi dell'atto presupposto, dal momento che la stessa ricorrente nonaveva impugnato il precedente avviso di conclusione del procedimento dicontrollo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73».7.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/20267.2.

Nel caso di specie, l’unico atto che il contribuente aveva l’onere diimpugnare ex art. 19 d.lgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa aseguito di controllo formale, in quanto la stessa – in tal caso – fungeanche da atto impositivo e non meramente riscossivo.

Adempimento chela ricorrente ha regolarmente eseguito.7.3.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione conla documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute.

Il controllo è di tipoformale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.Sul piano procedimentale, al di là del possibile coinvolgimentoistruttorio del contribuente, l’esito del controllo che dia luogo ad unamaggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e nonformalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invecesostituito direttamente dalla notifica della cartella.

Per contemperare ilpossibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della legge n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare delladichiarazione va previamente comunicato (con la c.d. comunicazione diirregolarità).7.4.

È senz’altro consentita la diretta impugnabilità di quest’ultimacomunicazione.

Si è infatti affermato, sin da Cass. n. 3315 del19/02/2016, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzadel contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con laconseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente ancheNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. avviso bonario).

Tale affermazione era già stata estesaanche alla comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del1973 sin da Cass. n. 15957 del 28/07/2015.7.5.

Tuttavia, si è correttamente precisato, per evitare che unaragione di tutela del contribuente si tramutasse in un onere nonfacilmente riconoscibile, che l'impugnazione da parte del contribuenteavverso atti non espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non unonere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributarianon si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazionedi uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Cass.Sez. 5, n. 11471 del 11/05/2018; conf., di recente, Cass. Sez. 5,14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 - 01).7.6.

Da ultimo si è ancora ribadito che, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973 (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01) eche, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 nonpreclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che,esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a suaconoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suoNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesasuccessivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19.(Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, cit.).8.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ritenendoinvece motivo di decadenza la mancata impugnazione di un attomeramente prodromico quale la comunicazione di irregolarità.9.

In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23926/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1978/2017 depositata il 03/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la cartella di pagamento n.071/2014/0060520747/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio diNapoli 2 a seguito di controllo formale effettuato ex art. 36-ter d.P.R. n.600/1973, con cui si disconoscevano le detrazioni per figli a carico e perNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449/1997 per l’anno diimposta 2009.2. Il ricorso veniva rigettato, sull’assunto della decadenza maturata indanno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso “bonario”emesso ad esito della procedura di controllo formale ex art. 36-ter cit.; sulmedesimo assunto la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafeindicata, rigettava l’appello spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorsoper cassazione sorretto da due motivi e resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate.4. L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.5. In prossimità dell’adunanza la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, correttamente, la contribuenteha notificato il ricorso presso la sede dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia – Servizi della RiscossioneS.p.A., già parte del giudizio di appello.1.1. Ha infatti chiarito questa Suprema Corte, a Sezioni unite, che «Intema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege"dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenutaAgenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensorenominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività delmandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente nonopera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazionedell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suosuccessore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria,vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito dellarinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta,Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronicacertificata» (Cass. Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 – 01; Cass.Sez. U, n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 02).2. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce, in via preliminare, sututti i motivi di ricorso, «la esistenza di giudicati definitivi intervenuti fra lestesse parti sul comune punto controverso», assumendo la ricorrente che,in analogo giudizio da essa instaurato nei confronti della Amministrazionefinanziaria, con sentenza n. 7780/31/2016 della C.T.R. di Napoli haaccolto l'appello e ha annullato la cartella di pagamento relativa allaannualità 2008, fondata su analoghi rilievi.3. L’eccezione di giudicato esterno è, in primo luogo, ammissibile,sussistendone i presupposti formali. La pronuncia invocata è stataprodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione didefinitività, ed il giudicato si è formato in data 9/03/2017, e dunque dopola conclusione del giudizio di merito in grado di appello, che è statodiscusso all’udienza delli [OSCURATO:DATA_NASCITA].4. Non sussistono, tuttavia, nella specie i presupposti per l’estensionedell’invocato giudicato alla presente controversia.5. Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui«Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente» (conf. Cass. 8 aprile 2015, n.6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).6. Il principio non è pertanto applicabile alla presente fattispecie, ovesi controverte sulla assorbente questione di interpretazione dellanormativa processuale, e segnatamente in merito alla sussistenzadell’onere, a pena di decadenza, di impugnazione del c.d. “avviso bonario”ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. E, comunque, le questioni di meritosottese attengono alla contestata deducibilità di oneri, che in linea diprincipio non assumono carattere tendenzialmente permanente.7. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «Violazione e/ofalsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 incombinato disposto con l'art. 36 ter d.p.r. n. 600/73, nonché la violazionee/o falsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che al contribuentesarebbe stata preclusa la possibilità di impugnare la cartella di pagamentoper vizi dell'atto presupposto, dal momento che la stessa ricorrente nonaveva impugnato il precedente avviso di conclusione del procedimento dicontrollo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73».7.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/20267.2. Nel caso di specie, l’unico atto che il contribuente aveva l’onere diimpugnare ex art. 19 d.lgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa aseguito di controllo formale, in quanto la stessa – in tal caso – fungeanche da atto impositivo e non meramente riscossivo. Adempimento chela ricorrente ha regolarmente eseguito.7.3. Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione conla documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è di tipoformale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.Sul piano procedimentale, al di là del possibile coinvolgimentoistruttorio del contribuente, l’esito del controllo che dia luogo ad unamaggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e nonformalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invecesostituito direttamente dalla notifica della cartella. Per contemperare ilpossibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della legge n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare delladichiarazione va previamente comunicato (con la c.d. comunicazione diirregolarità).7.4. È senz’altro consentita la diretta impugnabilità di quest’ultimacomunicazione. Si è infatti affermato, sin da Cass. n. 3315 del19/02/2016, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzadel contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con laconseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente ancheNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. avviso bonario). Tale affermazione era già stata estesaanche alla comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del1973 sin da Cass. n. 15957 del 28/07/2015.7.5. Tuttavia, si è correttamente precisato, per evitare che unaragione di tutela del contribuente si tramutasse in un onere nonfacilmente riconoscibile, che l'impugnazione da parte del contribuenteavverso atti non espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non unonere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributarianon si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazionedi uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Cass.Sez. 5, n. 11471 del 11/05/2018; conf., di recente, Cass. Sez. 5,14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 - 01).7.6. Da ultimo si è ancora ribadito che, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973 (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01) eche, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 nonpreclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che,esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a suaconoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suoNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesasuccessivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19.(Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, cit.).8. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ritenendoinvece motivo di decadenza la mancata impugnazione di un attomeramente prodromico quale la comunicazione di irregolarità.9. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23926/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1978/2017 depositata il 03/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Napoli la cartella di pagamento n.071/2014/0060520747/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio diNapoli 2 a seguito di controllo formale effettuato ex art. 36-ter d.P.R. n.600/1973, con cui si disconoscevano le detrazioni per figli a carico e perNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449/1997 per l’anno diimposta 2009.2. Il ricorso veniva rigettato, sull’assunto della decadenza maturata indanno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso “bonario”emesso ad esito della procedura di controllo formale ex art. 36-ter cit.; sulmedesimo assunto la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafeindicata, rigettava l’appello spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorsoper cassazione sorretto da due motivi e resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate.4. L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.5. In prossimità dell’adunanza la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, correttamente, la contribuenteha notificato il ricorso presso la sede dell’Agenzia delle entrate –Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia – Servizi della RiscossioneS.p.A., già parte del giudizio di appello.1.1. Ha infatti chiarito questa Suprema Corte, a Sezioni unite, che «Intema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege"dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenutaAgenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensorenominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività delmandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente nonopera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazionedell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suosuccessore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria,vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito dellarinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta,Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronicacertificata» (Cass. Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 – 01; Cass.Sez. U, n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 02).2. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce, in via preliminare, sututti i motivi di ricorso, «la esistenza di giudicati definitivi intervenuti fra lestesse parti sul comune punto controverso», assumendo la ricorrente che,in analogo giudizio da essa instaurato nei confronti della Amministrazionefinanziaria, con sentenza n. 7780/31/2016 della C.T.R. di Napoli haaccolto l'appello e ha annullato la cartella di pagamento relativa allaannualità 2008, fondata su analoghi rilievi.3. L’eccezione di giudicato esterno è, in primo luogo, ammissibile,sussistendone i presupposti formali. La pronuncia invocata è stataprodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione didefinitività, ed il giudicato si è formato in data 9/03/2017, e dunque dopola conclusione del giudizio di merito in grado di appello, che è statodiscusso all’udienza delli [OSCURATO:DATA_NASCITA].4. Non sussistono, tuttavia, nella specie i presupposti per l’estensionedell’invocato giudicato alla presente controversia.5. Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui«Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente» (conf. Cass. 8 aprile 2015, n.6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).6. Il principio non è pertanto applicabile alla presente fattispecie, ovesi controverte sulla assorbente questione di interpretazione dellanormativa processuale, e segnatamente in merito alla sussistenzadell’onere, a pena di decadenza, di impugnazione del c.d. “avviso bonario”ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. E, comunque, le questioni di meritosottese attengono alla contestata deducibilità di oneri, che in linea diprincipio non assumono carattere tendenzialmente permanente.7. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «Violazione e/ofalsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 incombinato disposto con l'art. 36 ter d.p.r. n. 600/73, nonché la violazionee/o falsa, errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che al contribuentesarebbe stata preclusa la possibilità di impugnare la cartella di pagamentoper vizi dell'atto presupposto, dal momento che la stessa ricorrente nonaveva impugnato il precedente avviso di conclusione del procedimento dicontrollo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73».7.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/20267.2. Nel caso di specie, l’unico atto che il contribuente aveva l’onere diimpugnare ex art. 19 d.lgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa aseguito di controllo formale, in quanto la stessa – in tal caso – fungeanche da atto impositivo e non meramente riscossivo. Adempimento chela ricorrente ha regolarmente eseguito.7.3. Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione conla documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è di tipoformale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.Sul piano procedimentale, al di là del possibile coinvolgimentoistruttorio del contribuente, l’esito del controllo che dia luogo ad unamaggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e nonformalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invecesostituito direttamente dalla notifica della cartella. Per contemperare ilpossibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della legge n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare delladichiarazione va previamente comunicato (con la c.d. comunicazione diirregolarità).7.4. È senz’altro consentita la diretta impugnabilità di quest’ultimacomunicazione. Si è infatti affermato, sin da Cass. n. 3315 del19/02/2016, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzadel contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con laconseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente ancheNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. avviso bonario). Tale affermazione era già stata estesaanche alla comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del1973 sin da Cass. n. 15957 del 28/07/2015.7.5. Tuttavia, si è correttamente precisato, per evitare che unaragione di tutela del contribuente si tramutasse in un onere nonfacilmente riconoscibile, che l'impugnazione da parte del contribuenteavverso atti non espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non unonere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributarianon si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazionedi uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Cass.Sez. 5, n. 11471 del 11/05/2018; conf., di recente, Cass. Sez. 5,14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 - 01).7.6. Da ultimo si è ancora ribadito che, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973 (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01) eche, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 nonpreclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che,esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a suaconoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suoNumero registro generale 23926/2017Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 7226/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesasuccessivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19.(Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, cit.).8. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ritenendoinvece motivo di decadenza la mancata impugnazione di un attomeramente prodromico quale la comunicazione di irregolarità.9. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 07226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris