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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 34334/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8391/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.P. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA-NAPOLI n.4495/2020 depositata i l 06/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Antonio era attinto dall'intimazione di pagamento n. 07120199020057560000 - per la complessiva somma di € 182.071,50 - che fondava (tra l’altro) sulle cartelle n. 07120140077657819000, 07120160097218513000, 07120170108579351000 e sull'avviso di accertamento per IVA n.

TF503AC04426.

2. Il contribuente adiva la CTP di Napoli, “eccependo” (come da ricorso, p. 3) “l'infondatezza delle pretese, per la mancanza di una rituale notifica delle cartelle di pagamento, e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al credito portato dall'avviso di accertamento IVA, relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - di cui era stato liquidatore dal 13/05/2014 al 12/01/2015 […,] data in cui, col deposito del bilancio finale, era stata estinta […]”.

2.1. Costituitosi l’agente della riscossione, la CTP, con sentenza n. 11246/2019 depositata il 30/10/2019, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’intimazione limitatamente alla cartella n. 07120140077657819000 per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche cui si riferiva, ritenendo invece ritualmente notificate le altre due cartelle; con riferimento all’avviso (come da ricorso, p. 4) “la CTP di Napoli rigettava il ricorso[,] ritenendo, a suo dire, dimostrato, dallo stesso contribuente, che, con sentenza n. 11143/2016 sez. 48 della CTR della Campania, il predetto accertamento sarebbe stato dichiarato legittimo”.

3. Proposto dal contribuente appello, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava, sulla base della seguente motivazione: -“dalla produzione versata in atti […] è risultata provata la esecuzione delle notifiche [delle cartelle] asseritamente mancanti”, avendo la S.C. affermato che la notifica ai sensi dell'art 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione; -“[è] preclusa ogni altra deduzione relativamente all'accertamento n.

TF503AC04426-2015 relativamente al quale, per ammissione ed addirittura produzione nel grado pregresso della sentenza della CTR n. 11143/2016 del 12.12.2016, divenuta definitiva, è emerso il rigetto dell'appello e la conferma dell'accertamento impugnato”.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate-Riscossione, a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, con articolato controricorso; l’Agenzia delle entrate resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116, 137 e 140 cpc, 2495, 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., art. 26 D.P.R. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973, art. 14 L. 898/1982 in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc”.

“L'Agente della Riscossione aveva dedotto la regolarità della notifica ai sensi degli artt. 140 cpc e 60 DPR n. 600/73, precisando che: […] la cartella n. 07120160097218513000 risultava notificata in data 28/03/2017 mediante deposito presso la casa comunale […]; la cartella n. 07120170108579351000, analogamente, risultava notificata in data 5/02/2018 mediante deposito presso la casa comunale […]”.

La decisione della CTR è errata in quanto “la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dalla legge”.

“La mancata produzione degli atti ulteriori viola la norma di cui all'art. 26 co 5 D.P.R. n. 602/73”.

Il motivo, richiamata la giurisprudenza sull’art. 60 DPR n. 600 del 1973 in rapporto all’art. 140 cod. proc. civ., prosegue: “Sul punto, il giudice ‘a quo’ ha errato nel ritenere valida ed efficace la notifica, in mancanza di accertamenti e degli adempimenti successivi di cui alla norma cit., per cui la notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120160097218513000 e 07120170108579351000 è da ritenere inesistente”.

“Per quanto riguarda, poi, l'avviso di accertamento IVA n.

TF503AC04426, il giudice ‘a quo’ non ha considerato che il destinatario dell'atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] srl”.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (cfr. Cass., Sez.

U, n. 22986/2024).

Questa S.C. insegna che, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (così da ult.

Cass. n. 6288 del 2025, in una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza gravata poiché il ricorrente, pur contestando sotto più profili la validità del procedimento di notifica, non aveva riportato nel ricorso la relata di notifica, né l'aveva prodotta, né, infine, aveva specificato la sede dove reperirla”).

1.1.1. Quanto precede vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui il motivo si presenta astratto, siccome non centrato sull’effettiva realtà processuale.

A riprova di ciò, si consideri che esso recrimina non essere stata prodotta la documentazione relativa alle notifiche; nondimeno, quantomeno in relazione alle cartelle, la parte pubblica, in controricorso (pp. 8 ss.), offre fotoriproduzione delle notifiche prodotte, da cui oltretutto si evince che la prima è stata effettuata “ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.” per compiuta giacenza (pp. 8 e 9) e la seconda con il cd. rito degli irreperibili ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 19732.

Siffatta documentazione, non considerata dal contribuente, “a fortiori” non è specificamente avversata, come invece avrebbe dovuto, nel motivo.

Per quanto riguarda l’avviso, poi, a fronte della considerazione della sentenza impugnata in ordine al fatto che esso era stato finanche impugnato, con esito di rigetto del ricorso, l’affermazione secondo cui “il destinatario dell'atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società” è priva di alcun concreto riscontro: difetta, infatti, la trascrizione dell’avviso, onde stabilire in quale effettiva qualità il contribuente sia stato attinto, e difetta, ad ogni modo, la sua “localizzazione” negli atti dei giudizi di merito, onde “in limine” prenderne lettura.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116 cpc, 1176, 1218, 2495 e 2697 c.c., art. 36 D.P.R. n. 602/1973 in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc.”.

“Il contribuente aveva eccepito la sua estraneità alla pretesa impositiva rivolta allo stesso in proprio e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva, derivando, il credito tributario, da accertamenti IVA posti a carico della società [OSCURATO:PERSONA] srl”.

“L'Ente impositore aveva notificato, alla società in persona del suo liquidatore, presso la sede della società, l'avviso di accertamento n.

TF503AC04426, soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, occorsa, appunto, in data 12/01/2015-9/10/2015, come risultava dalle visure CCIAA.

Per tale motivo, l'atto di intimazione, ‘in parte qua’, era da ritenere illegittimo in quanto privo di valido atto impositivo, non potendosi riconoscere alcun valore all'avviso di accertamento posto a fondamento dello stesso, essendo, il vantato credito, rivolto alla società e non al contribuente in proprio, mentre la cartella esattoriale e il successivo atto d'intimazione impugnato erano indirizzati al contribuente in proprio e non quale ex liquidatore”.

“Il contribuente, nelle sue difese, aveva dedotto, altresì, che l'Ente impositore aveva intrapreso l'azione ex art. 36 DPR 602/73 nei confronti del socio unico [OSCURATO:PERSONA][,] nell'ambito del[la] quale, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la pretesa tributaria era stata ridotta ad € 39.186,67 come da sentenza n. 7981/2018 della CTR della Campania - sez. 15”.

In sintesi, “la sentenza appellata è illegittima nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, considerato che l'avviso di accertamento su cui fonda l'atto di intimazione era rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl di cui era stato liquidatore fino al 12/01/2015”.

Inoltre, “sulla vicenda dell'estinzione della società”, “si devono considerare estinte le società cancellate dal registro delle imprese” e “tale ‘quadro’ non può mutare nemmeno successivamente all'entrata in vigore dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, nuovamente, sconta i difetti di precisione ed autosufficienza già rilevati a proposito del primo motivo, non riproducendo o comunque “localizzando” l’avviso, né rendendo conto della sua impugnazione, né dimostrando (attraverso congrue citazioni, anche letterali, degli atti pregressi) la devoluzione ai giudici di merito della questione del difetto di legittimazione passiva, essa pure non adeguatamente identificata (se in rapporto al solo avviso o anche alle cartelle, chiarendo la progressione procedimentale).

Un tanto impedisce materialmente di apprezzare la censura, in specie laddove denuncia il difetto di un valido titolo a sorreggere, nei confronti del contribuente, le pretese rassegnate nell’intimazione.

2.1.1. Ad ogni modo, qualsiasi questione “sulla vicenda dell'estinzione della società”, segnatamente in relazione all’avviso, siccome asseritamente notificato “soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, occorsa, appunto, in data 12/01/2015-9/10/2015”, avrebbe potuto e dovuto esser fatta valere in sede di impugnazione dell’avviso stesso e non, ora, in sede di impugnazione dell’intimazione, che non riguarda la società, ma il contribuente quale persona fisica.

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate- Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8391/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.P. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA-NAPOLI n.4495/2020 depositata i l 06/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Antonio era attinto dall'intimazione di pagamento n. 07120199020057560000 - per la complessiva somma di € 182.071,50 - che fondava (tra l’altro) sulle cartelle n. 07120140077657819000, 07120160097218513000, 07120170108579351000 e sull'avviso di accertamento per IVA n. TF503AC04426. 2. Il contribuente adiva la CTP di Napoli, “eccependo” (come da ricorso, p. 3) “l'infondatezza delle pretese, per la mancanza di una rituale notifica delle cartelle di pagamento, e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al credito portato dall'avviso di accertamento IVA, relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - di cui era stato liquidatore dal 13/05/2014 al 12/01/2015 […,] data in cui, col deposito del bilancio finale, era stata estinta […]”. 2.1. Costituitosi l’agente della riscossione, la CTP, con sentenza n. 11246/2019 depositata il 30/10/2019, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’intimazione limitatamente alla cartella n. 07120140077657819000 per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche cui si riferiva, ritenendo invece ritualmente notificate le altre due cartelle; con riferimento all’avviso (come da ricorso, p. 4) “la CTP di Napoli rigettava il ricorso[,] ritenendo, a suo dire, dimostrato, dallo stesso contribuente, che, con sentenza n. 11143/2016 sez. 48 della CTR della Campania, il predetto accertamento sarebbe stato dichiarato legittimo”. 3. Proposto dal contribuente appello, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava, sulla base della seguente motivazione: -“dalla produzione versata in atti […] è risultata provata la esecuzione delle notifiche [delle cartelle] asseritamente mancanti”, avendo la S.C. affermato che la notifica ai sensi dell'art 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione; -“[è] preclusa ogni altra deduzione relativamente all'accertamento n. TF503AC04426-2015 relativamente al quale, per ammissione ed addirittura produzione nel grado pregresso della sentenza della CTR n. 11143/2016 del 12.12.2016, divenuta definitiva, è emerso il rigetto dell'appello e la conferma dell'accertamento impugnato”. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate-Riscossione, a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, con articolato controricorso; l’Agenzia delle entrate resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116, 137 e 140 cpc, 2495, 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., art. 26 D.P.R. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973, art. 14 L. 898/1982 in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc”. “L'Agente della Riscossione aveva dedotto la regolarità della notifica ai sensi degli artt. 140 cpc e 60 DPR n. 600/73, precisando che: […] la cartella n. 07120160097218513000 risultava notificata in data 28/03/2017 mediante deposito presso la casa comunale […]; la cartella n. 07120170108579351000, analogamente, risultava notificata in data 5/02/2018 mediante deposito presso la casa comunale […]”. La decisione della CTR è errata in quanto “la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dalla legge”. “La mancata produzione degli atti ulteriori viola la norma di cui all'art. 26 co 5 D.P.R. n. 602/73”. Il motivo, richiamata la giurisprudenza sull’art. 60 DPR n. 600 del 1973 in rapporto all’art. 140 cod. proc. civ., prosegue: “Sul punto, il giudice ‘a quo’ ha errato nel ritenere valida ed efficace la notifica, in mancanza di accertamenti e degli adempimenti successivi di cui alla norma cit., per cui la notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120160097218513000 e 07120170108579351000 è da ritenere inesistente”. “Per quanto riguarda, poi, l'avviso di accertamento IVA n. TF503AC04426, il giudice ‘a quo’ non ha considerato che il destinatario dell'atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] srl”. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (cfr. Cass., Sez. U, n. 22986/2024). Questa S.C. insegna che, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (così da ult. Cass. n. 6288 del 2025, in una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza gravata poiché il ricorrente, pur contestando sotto più profili la validità del procedimento di notifica, non aveva riportato nel ricorso la relata di notifica, né l'aveva prodotta, né, infine, aveva specificato la sede dove reperirla”). 1.1.1. Quanto precede vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui il motivo si presenta astratto, siccome non centrato sull’effettiva realtà processuale. A riprova di ciò, si consideri che esso recrimina non essere stata prodotta la documentazione relativa alle notifiche; nondimeno, quantomeno in relazione alle cartelle, la parte pubblica, in controricorso (pp. 8 ss.), offre fotoriproduzione delle notifiche prodotte, da cui oltretutto si evince che la prima è stata effettuata “ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.” per compiuta giacenza (pp. 8 e 9) e la seconda con il cd. rito degli irreperibili ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 19732. Siffatta documentazione, non considerata dal contribuente, “a fortiori” non è specificamente avversata, come invece avrebbe dovuto, nel motivo. Per quanto riguarda l’avviso, poi, a fronte della considerazione della sentenza impugnata in ordine al fatto che esso era stato finanche impugnato, con esito di rigetto del ricorso, l’affermazione secondo cui “il destinatario dell'atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società” è priva di alcun concreto riscontro: difetta, infatti, la trascrizione dell’avviso, onde stabilire in quale effettiva qualità il contribuente sia stato attinto, e difetta, ad ogni modo, la sua “localizzazione” negli atti dei giudizi di merito, onde “in limine” prenderne lettura. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116 cpc, 1176, 1218, 2495 e 2697 c.c., art. 36 D.P.R. n. 602/1973 in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc.”. “Il contribuente aveva eccepito la sua estraneità alla pretesa impositiva rivolta allo stesso in proprio e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva, derivando, il credito tributario, da accertamenti IVA posti a carico della società [OSCURATO:PERSONA] srl”. “L'Ente impositore aveva notificato, alla società in persona del suo liquidatore, presso la sede della società, l'avviso di accertamento n. TF503AC04426, soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, occorsa, appunto, in data 12/01/2015-9/10/2015, come risultava dalle visure CCIAA. Per tale motivo, l'atto di intimazione, ‘in parte qua’, era da ritenere illegittimo in quanto privo di valido atto impositivo, non potendosi riconoscere alcun valore all'avviso di accertamento posto a fondamento dello stesso, essendo, il vantato credito, rivolto alla società e non al contribuente in proprio, mentre la cartella esattoriale e il successivo atto d'intimazione impugnato erano indirizzati al contribuente in proprio e non quale ex liquidatore”. “Il contribuente, nelle sue difese, aveva dedotto, altresì, che l'Ente impositore aveva intrapreso l'azione ex art. 36 DPR 602/73 nei confronti del socio unico [OSCURATO:PERSONA][,] nell'ambito del[la] quale, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la pretesa tributaria era stata ridotta ad € 39.186,67 come da sentenza n. 7981/2018 della CTR della Campania - sez. 15”. In sintesi, “la sentenza appellata è illegittima nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, considerato che l'avviso di accertamento su cui fonda l'atto di intimazione era rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl di cui era stato liquidatore fino al 12/01/2015”. Inoltre, “sulla vicenda dell'estinzione della società”, “si devono considerare estinte le società cancellate dal registro delle imprese” e “tale ‘quadro’ non può mutare nemmeno successivamente all'entrata in vigore dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014”. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso, nuovamente, sconta i difetti di precisione ed autosufficienza già rilevati a proposito del primo motivo, non riproducendo o comunque “localizzando” l’avviso, né rendendo conto della sua impugnazione, né dimostrando (attraverso congrue citazioni, anche letterali, degli atti pregressi) la devoluzione ai giudici di merito della questione del difetto di legittimazione passiva, essa pure non adeguatamente identificata (se in rapporto al solo avviso o anche alle cartelle, chiarendo la progressione procedimentale). Un tanto impedisce materialmente di apprezzare la censura, in specie laddove denuncia il difetto di un valido titolo a sorreggere, nei confronti del contribuente, le pretese rassegnate nell’intimazione. 2.1.1. Ad ogni modo, qualsiasi questione “sulla vicenda dell'estinzione della società”, segnatamente in relazione all’avviso, siccome asseritamente notificato “soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, occorsa, appunto, in data 12/01/2015-9/10/2015”, avrebbe potuto e dovuto esser fatta valere in sede di impugnazione dell’avviso stesso e non, ora, in sede di impugnazione dell’intimazione, che non riguarda la società, ma il contribuente quale persona fisica. 3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate- Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versament
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