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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09479/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta rivalutativo, prospettando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e, comunque, manifestamente infondato; che, infatti, la Corte territoriale, in risposta a una doglianza formulata in termini affatto generici, ha comunque adeguatamente indicato le ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste difensive («la gravità e la intensità del dolo, la reiterazione nel reato sintomatica di recidiva, l’assenza di ogni forma di resipiscenza»), così esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269–01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr.Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01).

Nel caso di specie, la memoria della parte civile si limita a insistere nelle proprie conclusioni; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta rivalutativo, prospettando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e, comunque, manifestamente infondato; che, infatti, la Corte territoriale, in risposta a una doglianza formulata in termini affatto generici, ha comunque adeguatamente indicato le ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste difensive («la gravità e la intensità del dolo, la reiterazione nel reato sintomatica di recidiva, l’assenza di ogni forma di resipiscenza»), così esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269–01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr.Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). Nel caso di specie, la memoria della parte civile si limita a insistere nelle proprie conclusioni; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così è decis
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