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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10911/2025

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la seguente SENTENZA sui. ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico motivo di ricorso straordinario, la sentenza della Corte di cassazione - sez.

Terza n. 28522 del 16/05/2024 dep. 16/07/2024 - che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione degli stessi (e rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), terzi interessati, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia - pronunciatasi, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 co. 4 cod. proc. pen. - che aveva respinto l'istanza con la quale era stata chiesta la restituzione di un immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis cod.pen..

2. Con la citata sentenza la sez.

Terza di questa Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge separata e figlio di [OSCURATO:PERSONA], condannato e proprietario dell'immobile dai predetti occupato) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, sul rilievo che gli stessi non avevano introdotto alcun incidente di esecuzione (promosso dal solo [OSCURATO:PERSONA]).

3. Secondo gli odierni ricorrenti con l'impugnata sentenza la Corte di cassazione ritenendo che non fossero autori del ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sarebbe incorsa in un errore percettivo, dal momento che, invece, i ricorrenti avevano proposto ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione unitamente a [OSCURATO:PERSONA], come documentato dall'Ali. 1 al ricorso per cassazione (copia del ricorso per la revoca della confisca sottoscritto anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recante in calce il mandato conferito al difensore anche dai predetti).

4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso trattandosi di errore decisivo, in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende trova il suo presupposto nella inammissibilità del ricorso, affermata in conseguenza di un errore percettivo.

Il ricorso è inammissibile, a prescindere dall'attivazione dell'incidente di esecuzione da parte degli odierni ricorrenti.

Invero, questi ultimi ricorrono avverso una decisione in tema di confisca, quali terzi interessati, non condannati nel giudizio penale; in tale situazione, non sono legittimati ad azionare il rimedio del ricorso straordinario, dal momento che, nel caso di specie, esso investe una pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a pronunciarsi su una istanza di restituzione di beni confiscati (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv.285940- 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza della Terza sezione di questa Corte n. 28522/2024, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto inammissibili i relativi ricorsi in quanto l'incidente di esecuzione che ne costituiva il fondamento "era stato sollevato soltanto da [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti citati, pertanto, non [erano] legittimati ad impugnare l'ordinanza emessa al riguardo dalla Corte di appello di Venezia".

2. Invece, effettivamente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa nell'incidente di esecuzione per la revoca della confisca era sottoscritto oltre che da [OSCURATO:PERSONA] anche dagli odierni ricorrenti, come si evince dalla mera lettura dell'allegato al ricorso che introduce il presente giudizio.

3. Di talché può ritenersi che la sentenza impugnata sia effettivamente incorsa in un errore percettivo relativo alla constatazione dell'allegato e in particolare al mandato ad impugnare l'ordinanza da parte dei ricorrenti, come emerge per tabulas.

4. Alla constatazione del mero errore percettivo segue la revoca della sentenza della Terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Circa i ricorsi dagli stessi proposti, il Collegio potendo analizzarne ora il contenuto, osserva che sono da rigettare in quanto risultano infondati. •

6. La Corte veneziana nell'ordinanza impugnata, ha confermato una circostanza fondante l'incidente di esecuzione, ed anche il ricorso in oggetto, ossia che il ricavato della vendita dei veicoli in sequestro, depositato in conti correnti, ammonta a circa 22,8 milioni di euro, importo ben superiore a quello complessivamente confiscato con la sentenza della Corte d'appello di Venezia irrevocabile il 6/7/2018.

7. Tuttavia, la stessa ordinanza ha rilevato, in senso contrario, che tali somme risultano oggetto anche di una causa civile pendente presso la Corte medesima, concernente l'accertamento della titolarità proprio delle vetture vendute, e che una parte non quantificabile dell'importo dovrà anche coprire le spese; con l'effetto che, qualora la causa civile si risolvesse in favore delle procedure, quanto ricavato dalle vendite andrebbe per intero a beneficio esclusivo di queste. •

8. Premesso che quanto dedotto può essere valutato esclusivamente alla luce dello stesso compendio offerto alla Corte di appello, non potendosi, pertanto, esaminare in questa sede i documenti formati successivamente al 'deposito dell'ordinanza, come la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/3/2024, la pronuncia di questa Corte suprema del 20/2/2024 o un ricorso Per cassazione a firma dei ricorrenti del 25/1/2024, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, è stata chiamata a verificare l'adeguatezza del valore complessivo confiscato rispetto al profitto di reato indicato nella sentenza irrevocabile, al fine di ridurre eventualmente il complesso (sempre sub specie di valore) dei beni definitivamente appresi per renderlo proporzionato alla somma definitivamente ablata, quale vantaggio patrimoniale ricavato dal reato (in adesione, per tutte, a Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023, PM/Costingo, Rv. 284757).

9. La Corte ha valutato i valori in discussione, riscontrando che, al momento, l'importo presente sui conti correnti ben consentirebbe il soddisfacimento della pretesa erariale, consentendo, dunque, di svincolare l'immobile oggetto dell'istanza.

La stessa Corte, tuttavia, proprio in ragione di una sentenza definitiva che ha quantificato l'importo da confiscare, ha dovuto considerare - quale giudice dell'esecuzione - le vicende esterne al giudicato che potrebbero incidere non già su questo, evidentemente, ma sulla concreta esecuzione di una statuizione in esso contenuto, quale, per l'appunto, la confisca del profitto del reato.

10. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha correttamente rigettato l'istanza di restituzione dell'immobile, sul presupposto che una somma ad oggi del tutto capiente per il soddisfacimento della pretesa erariale potrebbe, in futuro, non esserlo più in ragione dell'esito, evidentemente incerto, di un giudizio civile che ha ad oggetto la proprietà dei medesimi beni la cui vendita ha consentito la costituzione della maggior parte della somma confiscata.

11. La motivazione della Corte di appello, pertanto, coerentemente con quanto deciso bei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza impugnata, non merita censura, avendo risposto all'incidente di esecuzione con argomenti lineari, logici, adeguati e convincenti, e comunque immune da vizi.

12. Il ricorso, quindi, oltre la revoca della sentenza della terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo sui ricorsi dagli stessi proposti, li rigetta condannando i predetti ricorrenti al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui. ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico motivo di ricorso straordinario, la sentenza della Corte di cassazione - sez. Terza n. 28522 del 16/05/2024 dep. 16/07/2024 - che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione degli stessi (e rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), terzi interessati, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia - pronunciatasi, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 co. 4 cod. proc. pen. - che aveva respinto l'istanza con la quale era stata chiesta la restituzione di un immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis cod.pen.. 2. Con la citata sentenza la sez. Terza di questa Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge separata e figlio di [OSCURATO:PERSONA], condannato e proprietario dell'immobile dai predetti occupato) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, sul rilievo che gli stessi non avevano introdotto alcun incidente di esecuzione (promosso dal solo [OSCURATO:PERSONA]). 3. Secondo gli odierni ricorrenti con l'impugnata sentenza la Corte di cassazione ritenendo che non fossero autori del ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sarebbe incorsa in un errore percettivo, dal momento che, invece, i ricorrenti avevano proposto ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione unitamente a [OSCURATO:PERSONA], come documentato dall'Ali. 1 al ricorso per cassazione (copia del ricorso per la revoca della confisca sottoscritto anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recante in calce il mandato conferito al difensore anche dai predetti). 4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso trattandosi di errore decisivo, in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende trova il suo presupposto nella inammissibilità del ricorso, affermata in conseguenza di un errore percettivo. Il ricorso è inammissibile, a prescindere dall'attivazione dell'incidente di esecuzione da parte degli odierni ricorrenti. Invero, questi ultimi ricorrono avverso una decisione in tema di confisca, quali terzi interessati, non condannati nel giudizio penale; in tale situazione, non sono legittimati ad azionare il rimedio del ricorso straordinario, dal momento che, nel caso di specie, esso investe una pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a pronunciarsi su una istanza di restituzione di beni confiscati (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv.285940- 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza della Terza sezione di questa Corte n. 28522/2024, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto inammissibili i relativi ricorsi in quanto l'incidente di esecuzione che ne costituiva il fondamento "era stato sollevato soltanto da [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti citati, pertanto, non [erano] legittimati ad impugnare l'ordinanza emessa al riguardo dalla Corte di appello di Venezia". 2. Invece, effettivamente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa nell'incidente di esecuzione per la revoca della confisca era sottoscritto oltre che da [OSCURATO:PERSONA] anche dagli odierni ricorrenti, come si evince dalla mera lettura dell'allegato al ricorso che introduce il presente giudizio. 3. Di talché può ritenersi che la sentenza impugnata sia effettivamente incorsa in un errore percettivo relativo alla constatazione dell'allegato e in particolare al mandato ad impugnare l'ordinanza da parte dei ricorrenti, come emerge per tabulas. 4. Alla constatazione del mero errore percettivo segue la revoca della sentenza della Terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Circa i ricorsi dagli stessi proposti, il Collegio potendo analizzarne ora il contenuto, osserva che sono da rigettare in quanto risultano infondati. • 6. La Corte veneziana nell'ordinanza impugnata, ha confermato una circostanza fondante l'incidente di esecuzione, ed anche il ricorso in oggetto, ossia che il ricavato della vendita dei veicoli in sequestro, depositato in conti correnti, ammonta a circa 22,8 milioni di euro, importo ben superiore a quello complessivamente confiscato con la sentenza della Corte d'appello di Venezia irrevocabile il 6/7/2018. 7. Tuttavia, la stessa ordinanza ha rilevato, in senso contrario, che tali somme risultano oggetto anche di una causa civile pendente presso la Corte medesima, concernente l'accertamento della titolarità proprio delle vetture vendute, e che una parte non quantificabile dell'importo dovrà anche coprire le spese; con l'effetto che, qualora la causa civile si risolvesse in favore delle procedure, quanto ricavato dalle vendite andrebbe per intero a beneficio esclusivo di queste. • 8. Premesso che quanto dedotto può essere valutato esclusivamente alla luce dello stesso compendio offerto alla Corte di appello, non potendosi, pertanto, esaminare in questa sede i documenti formati successivamente al 'deposito dell'ordinanza, come la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/3/2024, la pronuncia di questa Corte suprema del 20/2/2024 o un ricorso Per cassazione a firma dei ricorrenti del 25/1/2024, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, è stata chiamata a verificare l'adeguatezza del valore complessivo confiscato rispetto al profitto di reato indicato nella sentenza irrevocabile, al fine di ridurre eventualmente il complesso (sempre sub specie di valore) dei beni definitivamente appresi per renderlo proporzionato alla somma definitivamente ablata, quale vantaggio patrimoniale ricavato dal reato (in adesione, per tutte, a Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023, PM/Costingo, Rv. 284757). 9. La Corte ha valutato i valori in discussione, riscontrando che, al momento, l'importo presente sui conti correnti ben consentirebbe il soddisfacimento della pretesa erariale, consentendo, dunque, di svincolare l'immobile oggetto dell'istanza. La stessa Corte, tuttavia, proprio in ragione di una sentenza definitiva che ha quantificato l'importo da confiscare, ha dovuto considerare - quale giudice dell'esecuzione - le vicende esterne al giudicato che potrebbero incidere non già su questo, evidentemente, ma sulla concreta esecuzione di una statuizione in esso contenuto, quale, per l'appunto, la confisca del profitto del reato. 10. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha correttamente rigettato l'istanza di restituzione dell'immobile, sul presupposto che una somma ad oggi del tutto capiente per il soddisfacimento della pretesa erariale potrebbe, in futuro, non esserlo più in ragione dell'esito, evidentemente incerto, di un giudizio civile che ha ad oggetto la proprietà dei medesimi beni la cui vendita ha consentito la costituzione della maggior parte della somma confiscata. 11. La motivazione della Corte di appello, pertanto, coerentemente con quanto deciso bei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza impugnata, non merita censura, avendo risposto all'incidente di esecuzione con argomenti lineari, logici, adeguati e convincenti, e comunque immune da vizi. 12. Il ricorso, quindi, oltre la revoca della sentenza della terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Revoca la sentenza della terza sezione di questa Corte n. 28522/2024 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo sui ricorsi dagli stessi proposti, li rigetta condannando i predetti ricorrenti al pag
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