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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26739/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso quanto alla asserita presenza di unvizio della motivazione in ogni sua forma quanto al mancato riconoscimento dellac.d. attenuante costituzionale, risulta privo di concreta specificità, oltre chemeramente reiterativo (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento ed escludendo, inmodo argomentato e del tutto privo di aporie, le ragioni ostative alriconoscimento della c.d. attenuante costituzionale (pag. 6 dove si è consideratoil tentativo di limitare la gravità della condotta, invece caratterizzata da eclatantevalenza intimidatoria, conseguente anche alla disponibilità di armi e oggettiidonei ad offendere e la consistenza della somma di denaro prelevata, che nonpoteva in alcun modo essere definita irrisoria);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche è reiterativo e dunque nonconsentito in presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte diappello, che richiamando le caratteristiche della condotta, il comportamentotenuto dal ricorrente anche dopo la commissione del fatto, ha escluso laricorrenza di elementi positivamente valorizzabili in tal senso, in assenza diqualsiasi profilo di irragionevolezza o illegalità della pena;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso quanto alla asserita presenza di unvizio della motivazione in ogni sua forma quanto al mancato riconoscimento dellac.d. attenuante costituzionale, risulta privo di concreta specificità, oltre chemeramente reiterativo (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento ed escludendo, inmodo argomentato e del tutto privo di aporie, le ragioni ostative alriconoscimento della c.d. attenuante costituzionale (pag. 6 dove si è consideratoil tentativo di limitare la gravità della condotta, invece caratterizzata da eclatantevalenza intimidatoria, conseguente anche alla disponibilità di armi e oggettiidonei ad offendere e la consistenza della somma di denaro prelevata, che nonpoteva in alcun modo essere definita irrisoria);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche è reiterativo e dunque nonconsentito in presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte diappello, che richiamando le caratteristiche della condotta, il comportamentotenuto dal ricorrente anche dopo la commissione del fatto, ha escluso laricorrenza di elementi positivamente valorizzabili in tal senso, in assenza diqualsiasi profilo di irragionevolezza o illegalità della pena;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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