CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 09528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 7/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 14/6/2019 ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e B) commessi fino al 1° febbraio 2014 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto un unico motivo nel quale, a fronte della sopravvenuta remissione della querela, allegata all'atto, e conseguente accettazione, chiede che il reato sia dichiarato estinto. 2. In data 10 dicembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza sia annullata senza rinvio perché il reato è estinto per sopravvenuta remissione della querela. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dagli atti allegati al ricorso risulta che in data 25 maggio 2021 la persona offesa ha rimesso la querela e il ricorrente ha accettato la remissione (cfr. verbale redatto dalla Polizia di Stato, [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2021 e atto di nomina e conferimento di procura speciale al difensore dell'imputato). 3.2. La sopravvenuta remissione della querela impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela. Il ricorso per cassazione, anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, infatti, è ammissibile (Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). Le spese del procedimento, come espressamente indicato nell'atto di remissione, sono a carico del querelato P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 17/12/2021 Il consigliere estensore Il Presidente onaco Lucia mpe