CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2014
Cassazione n. 11069/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2281-2016RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – GECAS S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce alla memoria, indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei P ortoghesi 12, presso l'avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – nonché Cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3822/14 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarava legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella in relazione all’Iresdell’anno di imposta 2004, impugnata con esito favorevole dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davanti alla CTP di Catania; in particolare i giudici dell’appello evidenziavano che l’importo richiesto con la cartella, pari ad euro 23.563,00, scaturiva dalla differenza tra il credito esposto in dichiarazione, di euro 47.675,00, e quello effettivamente spettante, di euro 24.112,00, riportato nella dichiarazione del 2003; inoltre dalla documentazione prodotta dalla società emergeva che il versamento con F24 di euro 25.732,09, dedotto a giustificazione dalla società, faceva riferimento al periodo 2003 e ad altra definizione; - c ontro tale decisione propone ricorso la società contribuente in base a due motivi, illustrati da successiva memoria depositata dal nuovo difensore: - r esistono con controricorso Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024. Considerato che:1. Con il primomotivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 111,quar to comma , Cost., 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente ed incomprensibile, non essendo precisato da quale documento risultasse che il credito indicato era pari ad euro 46.675,00 o che il credito scaturente dalla dichiarazione del 2003 fosse pari ad euro 24.112,00. Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., evidenziando che dalla propria documentazione emergeva che era stato dichiarato un credito di euro 16.519,00, l’utilizzazione del credito nella eccedente misura di euro 40.082,00 e il versamento nel 2005 con cui aveva riversato il credito dell’anno 2003 indebitamente utilizzato in compensazione nel 2004. 2. Il primo motivo non è fondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., S ez . U. , 7/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 11/12/2012, n. 22598; Cass. 1/03/2022, n. 6626). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente e, seppur concisa, esprime compiutamente le ragioni della decisione, avendo la CTR rilevato una discordanza tra il credito utilizzato in compensazione nel 2004 e quello dichiarato nell’anno precedente 2003, e avendo ritenuto che il versamento effettuato in data 31/10/2005 si riferisse ad altro titolo. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile laddove deduce una violazione dell’art.115 cod. proc. civ. Infatti, questa Corte (Cass. 19/07/2023, n. 21397; Cass.1/03/2022, n. 6774; Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27000) ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. D’altra parte (tra le ultime: Cass.,Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass.20/12/2007, n. 26965), la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Recentissima decisione di questa Corte (Cass., Sez. U., 5/03/2024, n. 5792) ha altresì specificato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale», escludendo che la errata lettura del dato probatorio possa essere fatta valere ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. Iprofili anzidetti nel caso di specie non sono neanche prospettati con il ricorso, con cui la ricorrente in realtà non deduce l’esistenza di prove legali trascurate o l’attribuzione di valore presuntivo assoluto a prove non legali ma censura l’apprezzamento in fatto operato dalla CTR in relazione al materiale probatorio prodotto in causa. 4. Il ricorso va quindi respinto, con condanna al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti. P. Q. M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in euro 2.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contr