CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 06546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 15599 / 20 1 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e difes a , per procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], presso il qual e ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 7324/2014della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 10/04/2015; udita la relazione della causa svolta all’udienza del22 febbraio 20 2 3 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione affidato a dodici motivi; con la pronunzia oggetto di ricorso, la C.T.R. della Lombardia, riformando integralmente la decisione di primo grado, resa dalla C.T.P. di Milano, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione con i quali l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori componenti positive di reddito per l’anno 2007, oltre ad irrogare sanzioni; l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che: con istanza depositata il 13 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo