CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 588 cod. pen. ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la reciprocità di intenti offensivi con modalità tali da porre in pericolo l'incolumità dei contendenti e circa l'elemento soggettivo del reato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il