CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6978-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 2 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanzarep. 122/2022 de l TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso dovutogli come difensore di persona ammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità del rigetto, motivato sulla scorta della ravvisata maturazione della prescrizione presuntiva triennale del credito del professionista. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava l’opposizione, ritenendo che l’omessa previsione, all’esito del giudizio per il quale la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, della liquidazione delle spese in favore dell’Erario costituisse circostanza ostativa all’attivazione del meccanismo di rivalsa previsto dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. n. 115 del 2002. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 702-ter c.p.c., 84, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di considerazioni non corrispondenti al motivo proposto dall’opponente.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt.101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe rilevato d’ufficio una questione non proposta dalleparti, senza preventivamente stimolare il contraddittorio tra di esse. La seconda censura, che per ragioni logiche va esaminata con priorità rispetto alla prima, è fondata. L’odierno ricorrente si era visto denegare il proprio compenso professionale sulla scorta della ritenuta prescrizione del diritto, ed aveva proposto opposizione, nelle forme di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, contestando tale statuizione. Il Tribunale, pur dando atto che l’opposizione aveva ad oggetto soltanto la questione della prescrizione del diritto, che (del resto) aveva costituito l’unicaratio del provvedimento di rigetto opposto dal Picciolo, ha ravvisato l’impossibilità di riconoscere il compenso invocato dal professionista sulla base di una considerazione del tutto diversa, ed autonoma, rispetto a quella che era stata ravvisata dal primo giudice. Pur dovendosi considerare che il giudizio di opposizione previsto e disciplinato dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non ha natura di impugnazione, con la conseguenza che il Tribunale ha comunque il potere-dovere di valutare la spettanza del diritto invocato anche in relazione a profili non proposti con i motivi di opposizione, va rilevato che, nel caso di specie, non è stata rispettata la previsione di cui all’art. 101, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di merito pronunciato una cd.“decisione a sorpresa”, su una questione sulla quale non era stato preventivamente sollecitato il contraddittorio tra le parti. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Anche nel sistema anteriore all'introduzione delsecondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione), operata con l'art. 45,comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette a sorpresa o della terza via, poiché adottate in violazione del principio della parità delle armi, aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 c.p.c., che alterzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2,comma 3, lettera c - ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione"(Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 25054 del 07/11/2013, Rv.629138; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv.630981; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018, Rv.651531; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 22778 del 12/09/2019, Rv.655222; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023, Rv. 666867). Nel caso di specie, la questione sulla base della quale il Tribunale ha deciso l’opposizione presentava caratteri misti, di diritto e di fatto, poiché l’impossibilità di attivare il meccanismo di rivalsa di cui agli artt. 133 e 134 del D.P.R. n. 115 del 2002, ravvisata dal Tribunale, si fondava sulla circostanza che, nel giudizio presupposto, non fosse stata disposta la liquidazione delle spese a favore dell’Erario e che tale profilo, emergente dal decreto ingiuntivo conclusivo del giudizio monitorio nel quale si era svolta l’attività professionale del Picciolo, non fosse stato oggetto di correzione. Emenda, questa, che eventualmente potrebbe essere eseguita in ogni tempo, posta l’assenza di termini di decadenza per il procedimento di correzione di errore materiale.L’accoglimento, nei termini appena richiamati, del secondo motivo implica l’assorbimento del primo, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie, assegnando alle parti il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, c.p.c., al fine di poter dedurre sulla questione rilevata dal giudice dell’opposizione e posta a fondamento del provvedimento impugnato. Del pari assorbito è il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 74, 131 e 132 del D. Lgs. n. 115 del 2002, 3 e 11 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il Picciolo non aveva ricevuto alcun compenso per la sua opera professionale, posto che la procedura fallimentare nel cui interesse egli aveva agito non gli aveva corrisposto alcunché.La valutazione circa la spettanza, o meno, di un compenso, e la determinazione della sua entità, rientrano infatti nel complessivo accertamento di fatto devoluto al giudice del rinvio. Analogamente assorbito è il quarto motivo, con cui viene invece denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 115 del 2002, 115 e 116 c.p.c., e l’ omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alle parti di fornire chiarimenti sulla questione rilevata d’ufficio. La censura, infatti, ripropone, sotto altro profilo, il medesimo argomento speso nella seconda doglianza. In definitiva, va accolt o il secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censur a accolt a , e la causa rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto