CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4231/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 08674 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Caserta ove non erano apprezzate le sue ragioni in tema di motivazione della cartella ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Nello specifico, i collegi di merito hanno ritenuto congruamente motivata la cartella derivante da controllo automatizzato su dichiarazioni comunque rese dalla contribuente, ove l’atto impo-esattivo non deriva da attività valutative dell’Ufficio. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte pubblica con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memorie a sostegno dele proprie ragioni. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando la compressione del diritto di difesa e l’illegittimità dell’atto impositivo di cui non sono state esplicitate le ragioni in congrua motivazione. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte affermando che in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, chenon segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuenteai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere Ric. 2021 n. 08674 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. V, n. 21804/2017; n. 19498/2020). Non di meno, più recentemente questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite sancendo il principio per cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata -con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il sem plice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo, specificandosi che in tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 22281/2022; sul punto altresì Cass. VI-5, n. 33507/2022). Nel caso in esame si verte in questa seconda ipotesi, sicché, limitatamente al calcolo degli interessi, il ricorso merita accoglimento con rinvio al giudice di merito che dovrà accertare la conformità dell’atto ai principi dettati da questa Corte. PQM Ric. 2021 n. 08674 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 4 - La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la rego