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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 10102/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2122/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1698/2018; [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.27717/2020 Cron.

Rep.

Ud.08/01/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso.

RILEVATO che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);

2. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso;

4. Il P.M. e le parti private hanno depositato memoria; CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessirispettivi difensori;

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo l e controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27717-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2122/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1698/2018; [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.27717/2020 Cron. Rep. Ud.08/01/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. RILEVATO che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale); 2. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso; 4. Il P.M. e le parti private hanno depositato memoria; CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessirispettivi difensori; 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo l e controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 10102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris