CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] VARRONE9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avvocatoDANIELA CONZATTI;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n.Data pubblicazione 14/05/202625/2022 depositata il 3.2.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], comproprietario di un locale deposito sito inMezzocorona, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di TrentoGirardi Franco, proprietario esclusivo dell'edificio adiacente,spiegando actio negatoria servitutis in relazione all'apertura di duescuri di finestre ubicate sul prospetto ovest dell’edificio delconvenuto. L’attore domandava, inoltre, che il tracciato dellaservitù di passaggio a piedi e con mezzi agricoli costituita per lalarghezza di quattro metri a beneficio del proprio immobile ed acarico di quello finitimo fosse reso libero dal canale di grondaillegittimamente installato dal convenuto nella ristrutturazione dellatettoia posta sulla sua proprietà.Costituendosi in giudizio, il convenuto evidenziava che le apertureoggetto di causa non consentivano l’affaccio sul fondo attoreo eche, pertanto, erano inidonee a creare una servitù di veduta,trattandosi di semplici luci. Deduceva, poi, che i lavori effettuatisulla tettoia, a risanamento di quella già esistente, non avevanoostacolato o reso più difficoltoso il transito dei mezzi agricolidell'attore.Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. l'attore prendevaGirardi Franco e ne traeva la conseguenza che le finestre oggetto dicausa dovevano essere chiuse, o ricondotte a luci secondo idettami dell'art. 901 cod. civ. da parte del convenuto ove avessevoluto evitare tale chiusura.Istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU, con lasentenza n.95/2021 il Tribunale di Trento condannava il convenuto2 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025alla regolarizzazione delle luci irregolari ed alla rimozione del canaleNumero di raccolta generale 14308/2026di gronda. Data pubblicazione 14/05/2026Il soccombente interponeva appello avverso la predetta decisione,lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato quanto alla disposta regolarizzazione delleluci, e contestando la ritenuta sussistenza della turbativa allaservitù di passaggio, oltre al governo delle spese processuali e diCTU, che erano state poste a suo carico benché l'attore fosserisultato soccombente quanto all'asserita e non riconosciutaesistenza delle vedute. L’appellato resisteva al gravame,concludendo per l’integrale conferma della pronuncia impugnata.Con la sentenza n. 25/2022 del 10.1/3.2.2022, la Corte d'[OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigettavala domanda di rimozione del canale di gronda della tettoiaristrutturata, non ravvisando alcuna limitazione o apprezzabilemaggiore difficoltà nell’esercizio della servitù di passaggiodell'originario attore. Quanto alla regolarizzazione delle lucidisposta dal primo Giudice, la Corte territoriale, prescindendo dallaconsiderazione che l'attore alla pagina 3 dell'atto di citazione avevachiesto tra l'altro che le vedute fossero ridotte a luci, statuival’ammissibilità dell’attribuzione in sentenza di un vantaggio menoampio (la regolarizzazione delle luci) di quello oggetto delladomanda formulata in giudizio (la chiusura delle vedute),richiamando in tal senso le sentenze n. 1225/1979 e n.120/1978 diquesta Corte, asseritamente non contrastate dalla giurisprudenzadi legittimità successiva. Infine, la Corte distrettuale, operata larivalutazione delle spese in base all'esito finale della lite,compensava le spese processuali di primo e secondo grado e diCTU per 1/3, e poneva i residui due terzi a carico dell’appellante,prevalentemente soccombente.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principalea questa Corte, affidato a due doglianze, e [OSCURATO:PERSONA] ha3 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026resistito con controricorso e ricorso incidentale, sulla scorta diData pubblicazione 14/05/2026un’unica censura.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., (rectius n. 4) il ricorrente principale denuncia laviolazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. con conseguente nullitàdella sentenza impugnata per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato (vizio di ultrapetizione). IlGiudice di seconde cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione,per aver ritenuto che l’actio negatoria servitutis, in quanto tesa aottenere un vantaggio più ampio, ricomprendesse la domanda diregolarizzazione delle luci ex art. 902, comma 2° c.c., in realtà maiproposta dall’originario attore.Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla tesi sostenuta dalcontroricorrente, ossia che la sentenza di secondo grado si sarebbelimitata ad interpretare e qualificare la domanda avanzata daGirardi [OSCURATO:PERSONA] a pagina 3 dell'atto di citazione, nella memoria ex art.183 comma 6° n. 1) c.p.c. e nelle conclusioni del giudizio di primogrado, al di là delle espressioni usate, come una domanda non solodi chiusura delle finestre qualificate come vedute noncorrispondenti ad una servitù esistente, ma anche di condanna diGirardi Franco alla regolarizzazione delle due finestre, qualificatecome luci irregolari, affinché esse fossero rese conformi alleprescrizioni dell'art. 901 cod. civ., risultando quindi non sindacabiletale qualificazione della domanda in questa sede, ed esclusa laviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c., in ragione dell'avvenutaproposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della domanda diregolarizzazione delle luci accolta in primo grado e confermata insecondo grado.4 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026In realtà la sentenza impugnata, all'ultimo capoverso di pagina 7,Data pubblicazione 14/05/2026lungi dal qualificare la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] comeuna domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla regolarizzazionedelle due luci irregolari oggetto di causa, si è limitata a ritenereinfondato il primo motivo di appello perché “a prescindere dal fattoche nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha fatto riferimento,tra l'altro, alla necessità che le vedute venissero ridotte a luci (pag.3), ha ritenuto condivisibile l'insegnamento espresso dalla SupremaCorte con sentenze datate, (Cass. n. 1125/1979; Cass. n.120/1978), asseritamente non contrastate da altre sentenzesuccessive, che in presenza di domande di sola chiusura dellevedute pretese illegittime per difetto di titolo, avevano ritenutoconsentito disporre la regolarizzazione delle aperture lucifereravvisate, non espressamente richiesta, in ragionedell'ammissibilità del riconoscimento in sentenza di un diritto, odell'attribuzione di un vantaggio ricompreso in quello oggetto delladomanda avanzata. E' evidente quindi che la sentenza di secondogrado ha ritenuto non violato il principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato, non perché abbia ritenuto proposta da[OSCURATO:PERSONA] anche la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] allaregolarizzazione delle luci irregolari ex art. 902 cod. civ., maperché in base ai precedenti di giurisprudenza richiamati, taledomanda poteva considerarsi comunque ricompresa, perché diminor vantaggio, nella domanda effettivamente avanzata da GirardiDiego, di chiusura delle vedute asseritamente esistenti.L'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dallasentenza impugnata (Cass. 24.2.1979 n. 1125; Cass. 12.1.1978n.120), che riteneva ricompresa la domanda di regolarizzazionedelle luci irregolari ex art. 902 cod. civ. nell'actio negatoriaservitutis intesa ad ottenere la sola chiusura delle vedute perchésuperato da numerose successive sentenze di questa Corte, che5 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026sono state totalmente ignorate dalla Corte d'Appello di Trento e cheData pubblicazione 14/05/2026hanno ormai portato ad un orientamento consolidato difforme(Cass. 8.7.1980 n. 4357; Cass. 2.2.2009 n.2558; Cass.23.10.2009 n. 22553; Cass. 17.11.2021 n. 34824).Secondo tale orientamento “in tema di luci e vedute, viola ilprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice dimerito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità dialcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione,ne abbia imposto la regolarizzazione invece come «luci». Diversisono infatti, i presupposti per l'una e l'altra disciplina, riguardandol'art. 905 cod. civ. le aperture che consentono di inspicere e diprospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, edinvece gli art. 901 e 902 cod. civ. il diritto di praticare aperture indirezione di quello per attingere luce ed aria; così come diversisono i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze dettate dall'art.905 cod. civ. può essere eliminata soltanto dall'arretramento ochiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsirispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione” (Cass.2.2.2009 n. 2558).A tale consolidato orientamento questo collegio aderisce, in quantola servitù di veduta è un diritto reale minore su cosa altruiautonomo, acquisibile anche per usucapione, o per destinazione delpadre di famiglia, oltre che per titolo, e soggetto anche aprescrizione per non uso, che consente di vedere e di affacciarsi sulfondo del vicino, il quale avverso una veduta illegittima può reagirechiedendone la chiusura, o l'arretramento a distanza legale, mentrela realizzazione di aperture verso il fondo vicino che nonconsentano di inspicere e prospicere in alienum, ma solo di dareluce ed aria ad un locale, rientra fra le facoltà ricomprese nel dirittodi proprietà, non soggetto a prescrizione, e non dà luogo ad alcunaservitù sul fondo vicino, il cui proprietario può in ogni tempochiedere che la luce sia resa conforme alle prescrizioni dell'art. 9016 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026cod. civ. mediante la condanna alla regolarizzazione della luceData pubblicazione 14/05/2026stessa, non risultando acquisibile per usucapione, o perdestinazione del padre di famiglia, neppure la luce irregolare, inbase al disposto dell'art. 902 comma 2° cod. civ., per cui ilrapporto tra veduta e luce non è quello che si pone fra unasituazione giuridica soggettiva di vantaggio più ampia della quale sisia chiesta tutela rispetto ad una più limitata in essa comunquericompresa, ma quello che si ha tra situazioni giuridiche soggettivediverse, sottoposte a distinti rimedi giudiziali ed a differentidiscipline giuridiche.Non risulta del resto neppure ipotizzabile una correzione ex art.384 ultimo comma c.p.c. della motivazione della sentenzaimpugnata, che si basi sulla precisazione della domanda effettuatada [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. eriportata nelle conclusioni del giudizio di primo grado e che da essadesuma che l'originario attore, a seguito della negata esistenza evolontà di esercizio di servitù di veduta nella comparsa dicostituzione di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], abbia chiesto oltrealla chiusura delle finestre qualificate come vedute, anche lacondanna di quest'ultimo a rendere le luci irregolari conformi alleprescrizioni dell'art. 901 cod. civ. secondo la previsione dell'art.902 comma 2° cod. civ.Pur essendo consentito l'esame degli atti per il fatto che risultacensurata col primo motivo una violazione di carattere processuale,[OSCURATO:PERSONA] nella prima pagina della memoria ex art. 183 comma6° n. 1) c.p.c. ha scritto “[OSCURATO:PERSONA] prende atto che“nessuna servitù di veduta è vantata o esercitata da parte delconvenuto [OSCURATO:PERSONA]” come dallo stesso dichiarato nel proprionecessariamente essere chiuse o ricondotte a luci secondo idettami di cui all'art. 901 c.c. Ciò anche perché va evitato che ilconvenuto possa esercitare l'affaccio” e nelle conclusioni sul punto7 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026di quella memoria, e nelle conclusioni finali del giudizio di primoData pubblicazione 14/05/2026grado, riportate nella sentenza del Tribunale di Trento, ha chiesto“accertarsi e dichiararsi che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] non hatitolo di costituire servitù di veduta sul fondo p.ed. 398 in P.T. 1279in CC Mezzocorona in comproprietà dell'attore ed a favore delfondo p.ed. 397 in P.T. 1229 in CC Mezzocorona mediante larealizzazione delle finestre di cui in narrativa; per l'effetto ordinarsial convenuto [OSCURATO:PERSONA] la chiusura di tali finestre, salva lafacoltà di loro trasformazione in veduta lucifera ex art. 901 c.c.”.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, proseguendo nell'errore giàcommesso a pagina 3 dell'atto di citazione, quello di ritenere che levedute possano essere ridotte a luci e che pertanto ove le finestreesistenti siano da qualificare come luci irregolari e non comevedute, il proprietario possa evitarne la chiusura solo rendendoleconformi alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ. in materia di luci,ha domandato unicamente la chiusura delle finestre di Girardispontaneamente a rendere le luci irregolari conformi alleprescrizioni dell'art. 901 cod. civ., senza invece richiedere lacondanna del convenuto alla regolarizzazione di tali luci ex art. 902cod. civ.In realtà l'art. 902 cod. civ., al primo comma stabilisce chel'apertura che non abbia caratteri di veduta o di prospetto (chequindi non consenta di inspicere e prospicere in alienum) èconsiderata come luce, anche se non sono state osservate leprescrizioni indicate dall'art. 901 cod. civ., ed al secondo commache il vicino ha sempre diritto di esigere che le luci irregolari sianorese conformi alle prescrizioni dettate per le luci dall'art. 901 cod.civ.Ne consegue che risultava determinante stabilire se le finestre incontestazione prive di titolo giustificativo consentissero, o meno diinspicere e prospicere in alienum, e se in caso affermativo dovesse8 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026esserne ordinata la chiusura, o l'arretramento a distanza legale, maData pubblicazione 14/05/2026in caso negativo, e quindi in presenza di luci irregolari, l'attore nonpoteva pretenderne la chiusura se non rese conformi nell'eserciziodelle sue facoltà dal convenuto alle prescrizioni dell'art. 901 cod.civ., avvalendosi di un rimedio giudiziale proprio solo delle vedute,ed avrebbe dovuto invece chiedere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] art. 902 cod. civ. alla regolarizzazione di quelle che comunqueerano luci irregolari e non vedute.2) Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., il ricorrente si duole della violazione degli articoli 91, 92 e132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa motivazione circa ilregolamento delle spese di CTU. La Corte territoriale avrebbeomesso di argomentare in ordine al riparto delle spese di CTU,limitandosi a un mero rimando al dispositivo. Peraltro,considerando che la necessità di esperire una CTU era sorta perchél’originario attore aveva qualificato le aperture come vedute e noncome luci, in contrasto con la qualificazione resa dal ricorrente, eral'originario attore che doveva considerarsi soccombente sul punto.Il secondo motivo, attinente al governo delle spese processuali e diCTU, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento delprimo motivo, in quanto il giudice del rinvio, che si individua nellaCorte d'Appello di Trento in diversa composizione, dovrà procederealla rideterminazione della sorte delle spese processuali e di CTUsulla base dell'esito finale della lite.1A) Con un’unica doglianza, articolata in relazione all’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., il ricorrente incidentale censura la violazionedegli articoli 115 e 116 c.p.c. e 1067 cod. civ. per l'erratavalutazione delle prove in ordine alla lamentata riduzione delgodimento della servitù di passaggio. La Corte distrettuale avrebbeerroneamente ritenuto non sussistere la lamentata riduzione delgodimento della servitù di passaggio, malgrado l’esistenza disiffatta limitazione fosse suffragata da riscontri oggettivi, risultanti9 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026dalla CTU espletata (presenza di danneggiamenti sulla parteData pubblicazione 14/05/2026inclinata di raccordo fra canale di gronda e tubo pluviale causati daltransito di mezzi).Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quantopunta palesemente ad ottenere in sede di legittimità unarivalutazione del materiale istruttorio, che in contrasto conl'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'Appello distrettualenell'esercizio del suo libero convincimento, conduca alriconoscimento di una menomazione apprezzabile della servitù dipassaggio per effetto della ristrutturazione della tettoia compiutada [OSCURATO:PERSONA] con conseguente violazione dell'art. 1067 comma2° cod. civ., che vieta al proprietario del fondo servente diapportare modifiche alla sua proprietà che tendano a diminuirel'esercizio della servitù, o a renderlo più incomodo, senza assumereche la Corte distrettuale abbia erroneamente inteso il significatoprecettivo dell'art. 1067 cod. civ..La Corte distrettuale, sulla base delle testimonianze raccoltecomprovanti il ripetuto passaggio senza problemi di autocarri emacchine di movimento terra, e della CTU espletata, che pertanto èstata ampiamente valorizzata, salvo che nella parte in cui hariscontrato la presenza di danneggiamenti sulla parte inclinata diraccordo fra canale di gronda e tubo pluviale, ha ritenuto che dopoi lavori di ristrutturazione della tettoia compiuti da [OSCURATO:PERSONA],con la realizzazione di una grondaia per lo smaltimento delle acquepiovane collegata da una tubazione obliqua di raccordo al canale discarico, tubazione sovrastante il tracciato della servitù di passaggioper 98 cm, su quattro metri di larghezza, ad un'altezza di 331 cmda terra (279 cm nel punto più basso), è rimasto uno spaziototalmente libero della servitù della larghezza di m 3,02, con unospazio di 98 cm in cui l'altezza dei mezzi che possono transitarenon può essere superiore a 333 cm e nel punto di maggioreingombro a 279 cm, ed ha concluso nel senso che non vi sia stata10 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026una menomazione apprezzabile della servitù di passaggio perchéData pubblicazione 14/05/2026anche la preesistente tettoia, avente il medesimo sedime, limitavail passaggio di veicoli di altezza eccezionale in prossimità dellastessa, e perché lo spazio residuo della larghezza di tre metri,totalmente privo di ostacoli in altezza, consentiva comunque ilpassaggio di veicoli con caratteristiche di normalità.Da tale analitico accertamento in fatto questa Corte non puòdiscostarsi, né del resto il ricorrente incidentale ha invocato il viziodell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. ed indicato quando e conquale atto avrebbe sottolineato la decisività del dettaglio emersodalla CTU in ordine alla presenza di danneggiamenti sulla parteinclinata di raccordo fra canale di gronda e tubo pluviale causati daltransito di mezzi, che nella sentenza impugnata non risultamenzionato.Deve infine ribadirsi, in consonanza con l'orientamento di questaCorte (Cass. Sez. Lav., ord. 9.9.2025 n. 24915; Cass., Sez. Un.,30.9.2020 n. 20867; Cass. 10.6.2016 n. 11892; Cass. 11.12.2015n. 25029; Cass. 27.11.2014 n. 25216), “che la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora ilgiudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta evalutazione degli elementi probatori, ometta di valutare lerisultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività,salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza;ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti cheerroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modoparallelo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. presuppone che il giudiceabbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamentoo un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale”.Nel ricorso incidentale le lamentate violazioni degli artt. 115 e 116c.p.c. non sono riconducibili ai caratteri sopra riportati delineatidalla giurisprudenza di legittimità, ed in realtà vengono prospettate11 di 12Numero registro generale 9808/2022Numero sezionale 2667/2025Numero di raccolta generale 14308/2026allo scopo di ottenere una non consentita nuova ricostruzione inData pubblicazione 14/05/2026fatto della fattispecie controversa.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre unulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, sedovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito ilsecondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto del ricorsoprincipale e rinvia alla Corte d'Appello di Trento, in diversacomposizione, che provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 6.12.2025.Il PresidenteMilena Falaschi12 di 12