CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 42247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inannmissibilita del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di altra precedente sentenza da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Roma, in data 15 ottobre 2021, ha rideterminato nel trattamento sanzionatorio (previa esclusione della contestata recidiva e tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche) la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma in data 15 marzo 2018 in relazione a delitti di cui agli articoli 74 (capo A) e 73 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990 (capì H e H1). Giova precisare che i reati scopo contestati al Piovesan, aggravati dalla transnazionalità, hanno ad oggetto in particolare l'approvvigionamento e il trasporto dalla Spagna in Italia di 59 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. 2. Avverso la prefata sentenza di rinvio ricorre il Piovesan, articolando due motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 74, d.P.R. 309/1990, nella parte in cui esso non distingue quoad poenam tra i reati associativi aventi ad oggetto le droghe "leggere" e quelli aventi ad oggetto le droghe "pesanti". Richiamando i parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 27 Cost., nonché la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 2004/757/GAI e l'art. 49 della Carta di Nizza, il ricorrente denuncia violazione del principio di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, in relazione alla denunciata omogeneizzazione tra condotte di così diverso disvalore. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla graduazione della pena: quanto precede con riguardo allo stato di incensuratezza del Piovesan, esente anche da pendenze giudiziarie, nonché alla condotta tenuta dallo stesso dopo i fatti per cui si procede e al fatto che l'esito sanzionatorio a carico del Piovesan va ad incidere sul suo recupero all'attività lavorativa. 3. Il ricorso é inammissibile. 3.1. E', in primo luogo, affetta da manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente: questione sulla quale questa Corte di legittimità ha a più riprese avuto modo di pronunciarsi, affermando - in termini che si ritengono pertinenti ed affatto condivisibili - che é manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né, tra l'altro, tale scelta può dirsi contrastante con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse é logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73 (per tutte vds. Sez. 6, Sentenza n. 4445 del 02/12/2004, dep. 2005, Messaoudi e altri, Rv. 230758; e, da ultimo, Sez. 6 - , Sentenza n. 11526 del 16/02/2022, Arena, Rv. 283049). 3.2. E' inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in questa sede, il secondo motivo di doglianza sulla misura del trattamento sanzionatorio: é noto infatti che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; conformi Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243, e Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell