CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 28 ottobre 2022, con il quale era stata rigettata la richiesta di permesso premio per il detenuto in espiazione della pena di anni quindici, mesi sei e giorni ventotto di reclusione di cui ai provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. SIEP 297/2017. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. L. Filippucci, denunciando violazione dell'art. 125 cod. proc pen. Si sostiene che il rigetto del reclamo è motivato ravvisando la necessità di un ulteriore periodo di osservazione, affermando che, nel più recente aggiornamento di sintesi del 25 maggio 2023, che richiama le conclusioni di una precedente relazione, si prevede che Bevilacqua sia sottoposto a ulteriore verifica della sua determinazione autocritica della volontà riparatoria e della sua affidabilità. La motivazione, però, sarebbe contraddittoria rispetto al contenuto del documento citato. Di questo il Tribunale riporterebbe solo una parte, trascurando che, invece, vi è un ulteriore punto, all'interno del medesimo documento, secondo il quale la verifica della determinazione autocritica nella volontà riparatoria e dell'affidabilità del condannato viene indicata come da effettuare attraverso il sostentamento degli interessi affettivi, tramite l'esperienza di permessi premio, ex art. 30 Ord. pen. Dunque, il Tribunale ha rigettato la richiesta utilizzando la relazione di sintesi in modo fuorviante. Anzi, a fronte dell'istanza originaria, vi era il parere favorevole della Direzione dell'istituto di pena dove il detenuto si trovava. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la Direzione non ha mai ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione ma ha ritenuto che, invece, i permessi premio potessero costituire un campo di prova per dimostrare l'affidabilità e l'autodeterminazione, in uno alla volontà riparatoria dell'istante. Si richiama, inoltre, la relazione del 13 ottobre 2021, nella quale si prospetta la possibilità per il detenuto di avviare l'esperienza dei permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen. in Spoleto, al fine di coltivare i propri affetti familiari di inserirsi gradatamente nella società civile.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, E. Pedicini, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. L'art. 30-ter cit. prevede, al primo comma, che «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'Autorità procedente. L'istituto dei permessi premio è, infatti, volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice di sorveglianza, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza degli indicati tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). L'art. 65, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che la domanda, volta ad ottenere tale beneficio, sia corredata, oltre che dal parere motivato del Direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi, prima, il parere del Direttore dell'istituto e, poi, la decisione del magistrato di sorveglianza, che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'Istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e, ancor prima, l'omissione da parte dell'Amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio 2.1.In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce al Tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022). Al riguardo è stato precisato che il Tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 dei 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati, doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 2.2. La giurisprudenza, in tema di permessi premio, ex art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, reputa necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024 - Rv. 285567 - 01), percorso di revisione che va valutato con giudizio di merito da esporre con compiuta motivazione. Peraltro, si osserva che la giurisprudenza di legittimità richiede che il requisito della pericolosità sia valutato in modo più rigoroso per soggetti condannati per reati di particolare gravità. Infatti, il giudizio sull'assenza di pericolosità sociale del detenuto, per i condannati per reati gravi e con lontano fine pena, deve essere particolarmente pregnante e, in senso negativo all'assenza di pericolosità, depone anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11110/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; conforme Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173). 2.3.Nel caso di condannati in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», va tenuto conto dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Attraverso tale decisione, come è noto, è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). 2.4. Va, infine, rilevato che l'art. 4-bis Ord. pen., al comma 1, prevedeva una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., presunzione divenuta relativa alla luce della Corte Cost. n. 253 del 2019. Con riferimento alle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...) poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: I) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; II) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; III) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: a) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; b) al profilo criminale del detenuto; c) alla sua posizione all'interno dell'associazione; d) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, e) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione. Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale 'antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. In definitiva, il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna. 3. Ciò posto in via generale, il Collegio nota che, nel caso al vaglio, la censura prospettata è parziale rispetto all'articolato contenuto dell'ordinanza impugnata, reiterativa del reclamo e non tiene conto del complesso della motivazione che, in sostanza, al di là del contenuto delle relazioni del 13 ottobre 2021 e del 25 maggio 2023, valorizza, con ragionamento ineccepibile, la carenza di prova circa iniziative riparatorie, l'assenza di effettiva revisione critica, la carenza di prova dell'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata. Si segnala, infatti, che Bevilacqua è in espiazione di pena riportata anche per reati ostativi (cfr. p. 6 e ss. dell'ordinanza), non ha collaborato, non si è dissociato, né ha dato prova di rescissione dei rapporti con il clan di riferimento. La censura proposta, dunque, non è assistita da specificità perché non si confronta, compiutamente, con le plurime rationes decidendi del provvedimento e non illustra, puntualmente, la decisività del dato documentale che si assume travisato. Anzi, significativa ratio decidendi del provvedimento censurato, è la presenza di numerosi elementi sfavorevoli sul necessario giudizio da svolgere, desunti dalla gravità reati per i quali Bevilacqua ha riportato la pena in esecuzione, nonché la carenza di elementi da cui desumere l'inesistenza del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, in considerazione dell'elevata pericolosità sociale del condannato, tenuto conto della giovanissima età a cui risalgono i primi delitti commessi, nonché della commissione da parte di questi di reati anche ai danni di soggetti appartenenti a clan mafiosi, nonché di condotte illecite attuate all'interno del carcere, durante il periodo detentivo. 3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto