CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34923/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con tre distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che, per quanto attiene al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo proposto, con cui si lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen. - stante il mancato accertamento della proprietà degli enti EAS ed AMAM sull'immobile che si asserisce invaso -, non è formulato in maniera consentita in questa sede in quanto, reiterando - per di più, senza effettivamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. la pag. 6) - profili di censura già avanzati, adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, prospetta doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; considerato che, in merito ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili, il che ne consente pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; reputato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'affermazione di responsabilità ex art 633 cod. pen. dei ricorrenti sulla base della sola intestazione della fornitura elettrica (il primo motivo) e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il secondo motivo), risultano anch'essi formulati in termini non consentiti in questa sede poiché, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, le pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza), non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e risultano volti a ottenere una rivalutazione delle emergenze probatorie, esclusivamente riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 sett