Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06315/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32365/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania – [OSCURATO:PERSONA] - n. 354 /20 20 , pubblicata i n data 28 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Troina per la cassazione della sentenza n. 354/2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Catania - [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 525/2018 con la quale era stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l’accertamento della validità del contratto di affitto stipulato inter partes in data 11 maggio 2015 e della qualifica di detentore qualificato in capo al ricorrente.

Riferisce il ricorrente che la controversia trae origine dai seguenti fatti: a) a seguito di procedura di licitazione privata, aveva concluso, con l’[OSCURATO:PERSONA], un contratto di affitto di fondo rustico, denominato ‹‹concessione››, in deroga alla legge sui patti agrari ai sensi dell’art. 45 l. n. 203/82, per la durata di nove anni, con scadenza all’11 maggio 2024; b) il lotto di terreno concesso in affitto rientrava nel patrimonio disponibile del Comune di Troina; c) con lettera del 6 aprile 2016, l’Azienda SpecialeSilvo Pastorale di Troina aveva comunicato di voler recedere dal suddetto contratto, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011, poiché la Prefettura di Messina aveva emesso a carico dell’affittuario informativa antimafia interdittiva ‹‹ per pericolo di infiltrazione mafiosa››; d) ritenendo illegittimo il recesso, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, aveva convenuto in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione specializzata agraria – che aveva respinto la domanda, sul rilievo che, in presenza di provvedimento ‹‹interdittivo››non sospeso nella sua efficacia dal giudice amministrativo, il Sindaco del Comune di Troina era ‹‹obbligato›› a dare esecuzione a quanto stabilito dall’art. 19 del contratto di affitto, che prevedeva il recesso per avveramento della condizione risolutiva legata alla sussistenza del provvedimento prefettizio, e che la previsione contrattuale contenuta nell’art. 19 non era qualificabile come vessatoria, sicché non richiedeva di essere approvata specificatamente nella forma prevista dall’art. 1341 cod. civ.

2. La Corte d’appello di Catania, dinanzi alla quale il soccombente ha proposto gravame, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 5513/2016 — che si discostava dalla sentenza di segno contrario del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 385/2018 — ha osservato che il contratto in esame non era un semplice contratto agrario, in quanto ad esso era strettamente collegata l’erogazione di contributi pubblici da parte dell’AGEA, cosicché, pur se non superava le soglie previste dal decreto legislativo, del tutto legittima era la richiesta di informazioni antimafia.

Ha pure evidenziato, in esito all’esame della documentazione agli atti di causa, che la [OSCURATO:PERSONA], tramite una procedura ad evidenza pubblica, dopo avere adottato la deliberazione a contrarre, aveva indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla licitazione privata, conclusasi con l’aggiudicazione di un lotto da parte dell’appellante e con la conclusione del contratto; l’avviso pubblico prevedeva che la stipula del contratto dovesse avvenire ‹‹sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 nonché in caso di sussistenza di eventuale pericolo di infiltrazione mafiosa››; le clausole inserite nel contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica non potevano considerarsi come ‹‹predisposte››dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., di talché, pur se vessatorie, non richiedevano approvazione specifica per iscritto, stante la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo.

In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato che, nella specie, sussisteva l’espressa accettazione della clausola risolutiva del contratto, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero e titolo, alla clausola stessa, consentendosi in tal modo al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.

3. L’[OSCURATO:PERSONA] di Troina resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1. cod. proc. civ.

Consideratoche

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Violazione dell’art.132, n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per avere omesso l’esatta indicazione della parte del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata›› elamenta che nella decisione impugnata viene indicato il suo nome e cognome, senza altri riferimenti, mentre il luogo di nascita, la data di nascita ed il codice fiscale non sono a lui riferibili; sostiene che non si tratta di errori emendabili perché dal contesto dell’atto non si può ricavare la riferibilità della sentenza alla controversia in esame.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 83 e 67 del d.lgs. n. 159/2011 nel testo in vigore nel 2015 (epoca dei fatti) unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. prelegge) decreto 16/3/1942 n. 262, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nullità ex artt. 1418 e 1419 cod. civ. della clausola contrattuale n. 19 perché contraria a norme imperative di legge››.

Richiamando l’orientamento giurisprudenziale contrario a quello espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5513/2016, e, segnatamente, la sentenza n. 358/2018 del Consiglio di Giustizia amministrativadella Regione Sicilia, il ricorrente sostiene che l’art. 84 del codice antimafia, essendo norma di ordine pubblico che comprime libertà e diritti fondamentali del cittadino imprenditore, deve essere applicata nei soli casi tassativamente previsti dalla legge e non è estensibile per analogia a casi simili , con la conseguenza che è nullo, per contrasto con norme imperative, l’art. 19 del contratto di affitto.

3. Con il terzo motivo, in via ancor più gradata, il ricorrente denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 19 del contratto inter partes dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]››e sostiene che il percorso argomentativo della Corte d’appello trascura di considerare che il terreno boschivo concesso in affitto, di proprietà del Comune di Troina, apparteneva al patrimonio disponibile dell’ente, per cui l’attribuzione in godimento a soggetti terzi doveva essere effettuata secondo gli schemi del diritto comune e non seguendo lo schema del modulo concessorio.

Dovendo il contratto concluso tra le parti qualificarsi come contratto di diritto privato, stipulato nelle forme e con gli effetti dell’art. 45 legge n. 203/82, ad avviso del ricorrente, il procedimento amministrativo adottato per la conclusione del contratto non esclude la possibilità di applicare l’art. 1341 cod. civ. per le eventuali clausole vessatorie contenute nel contratto iure privatorum concluso con la P.A., avendo peraltro questa Corte, con la sentenza n. 4832/1984, ritenuto applicabile gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 28 febbraio 2020.Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data successiva al 4 luglio 2009 e, quindi, essendo applicabile l’art. 327 c od. proc. civ. , nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare scadeva il 28 agosto 2020.

In virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020,disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- le gge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensione Covid”) il termine lungo è rimasto differito sino al 31 ottobre2020, che cadeva di sabato.

Ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., il termine per la notificazione del ricorso è, quindi, scaduto il 2 novembre 2020 , non applicandosi , nella specie, la sospensione ferial e dei termini prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969,n. 742, per effetto dell’esclusione indicata nell’art. 3 della stessa legge,data la natura agraria della controversia (Cass., sez. 3, 11/06/2009, n. 13546).Il ricorso è stato notificato il 1° dicembre 2020 e, dunque, tardivamente, il che rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato (Cass., sez.

U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32365/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania – [OSCURATO:PERSONA] - n. 354 /20 20 , pubblicata i n data 28 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Troina per la cassazione della sentenza n. 354/2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Catania - [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 525/2018 con la quale era stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l’accertamento della validità del contratto di affitto stipulato inter partes in data 11 maggio 2015 e della qualifica di detentore qualificato in capo al ricorrente. Riferisce il ricorrente che la controversia trae origine dai seguenti fatti: a) a seguito di procedura di licitazione privata, aveva concluso, con l’[OSCURATO:PERSONA], un contratto di affitto di fondo rustico, denominato ‹‹concessione››, in deroga alla legge sui patti agrari ai sensi dell’art. 45 l. n. 203/82, per la durata di nove anni, con scadenza all’11 maggio 2024; b) il lotto di terreno concesso in affitto rientrava nel patrimonio disponibile del Comune di Troina; c) con lettera del 6 aprile 2016, l’Azienda SpecialeSilvo Pastorale di Troina aveva comunicato di voler recedere dal suddetto contratto, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011, poiché la Prefettura di Messina aveva emesso a carico dell’affittuario informativa antimafia interdittiva ‹‹ per pericolo di infiltrazione mafiosa››; d) ritenendo illegittimo il recesso, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, aveva convenuto in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione specializzata agraria – che aveva respinto la domanda, sul rilievo che, in presenza di provvedimento ‹‹interdittivo››non sospeso nella sua efficacia dal giudice amministrativo, il Sindaco del Comune di Troina era ‹‹obbligato›› a dare esecuzione a quanto stabilito dall’art. 19 del contratto di affitto, che prevedeva il recesso per avveramento della condizione risolutiva legata alla sussistenza del provvedimento prefettizio, e che la previsione contrattuale contenuta nell’art. 19 non era qualificabile come vessatoria, sicché non richiedeva di essere approvata specificatamente nella forma prevista dall’art. 1341 cod. civ. 2. La Corte d’appello di Catania, dinanzi alla quale il soccombente ha proposto gravame, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 5513/2016 — che si discostava dalla sentenza di segno contrario del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 385/2018 — ha osservato che il contratto in esame non era un semplice contratto agrario, in quanto ad esso era strettamente collegata l’erogazione di contributi pubblici da parte dell’AGEA, cosicché, pur se non superava le soglie previste dal decreto legislativo, del tutto legittima era la richiesta di informazioni antimafia. Ha pure evidenziato, in esito all’esame della documentazione agli atti di causa, che la [OSCURATO:PERSONA], tramite una procedura ad evidenza pubblica, dopo avere adottato la deliberazione a contrarre, aveva indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla licitazione privata, conclusasi con l’aggiudicazione di un lotto da parte dell’appellante e con la conclusione del contratto; l’avviso pubblico prevedeva che la stipula del contratto dovesse avvenire ‹‹sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 nonché in caso di sussistenza di eventuale pericolo di infiltrazione mafiosa››; le clausole inserite nel contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica non potevano considerarsi come ‹‹predisposte››dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., di talché, pur se vessatorie, non richiedevano approvazione specifica per iscritto, stante la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo. In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato che, nella specie, sussisteva l’espressa accettazione della clausola risolutiva del contratto, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero e titolo, alla clausola stessa, consentendosi in tal modo al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] di Troina resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1. cod. proc. civ. Consideratoche 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Violazione dell’art.132, n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per avere omesso l’esatta indicazione della parte del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata›› elamenta che nella decisione impugnata viene indicato il suo nome e cognome, senza altri riferimenti, mentre il luogo di nascita, la data di nascita ed il codice fiscale non sono a lui riferibili; sostiene che non si tratta di errori emendabili perché dal contesto dell’atto non si può ricavare la riferibilità della sentenza alla controversia in esame. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 83 e 67 del d.lgs. n. 159/2011 nel testo in vigore nel 2015 (epoca dei fatti) unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. prelegge) decreto 16/3/1942 n. 262, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nullità ex artt. 1418 e 1419 cod. civ. della clausola contrattuale n. 19 perché contraria a norme imperative di legge››. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale contrario a quello espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5513/2016, e, segnatamente, la sentenza n. 358/2018 del Consiglio di Giustizia amministrativadella Regione Sicilia, il ricorrente sostiene che l’art. 84 del codice antimafia, essendo norma di ordine pubblico che comprime libertà e diritti fondamentali del cittadino imprenditore, deve essere applicata nei soli casi tassativamente previsti dalla legge e non è estensibile per analogia a casi simili , con la conseguenza che è nullo, per contrasto con norme imperative, l’art. 19 del contratto di affitto. 3. Con il terzo motivo, in via ancor più gradata, il ricorrente denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 19 del contratto inter partes dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]››e sostiene che il percorso argomentativo della Corte d’appello trascura di considerare che il terreno boschivo concesso in affitto, di proprietà del Comune di Troina, apparteneva al patrimonio disponibile dell’ente, per cui l’attribuzione in godimento a soggetti terzi doveva essere effettuata secondo gli schemi del diritto comune e non seguendo lo schema del modulo concessorio. Dovendo il contratto concluso tra le parti qualificarsi come contratto di diritto privato, stipulato nelle forme e con gli effetti dell’art. 45 legge n. 203/82, ad avviso del ricorrente, il procedimento amministrativo adottato per la conclusione del contratto non esclude la possibilità di applicare l’art. 1341 cod. civ. per le eventuali clausole vessatorie contenute nel contratto iure privatorum concluso con la P.A., avendo peraltro questa Corte, con la sentenza n. 4832/1984, ritenuto applicabile gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. 4. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 28 febbraio 2020.Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data successiva al 4 luglio 2009 e, quindi, essendo applicabile l’art. 327 c od. proc. civ. , nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare scadeva il 28 agosto 2020. In virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020,disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- le gge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensione Covid”) il termine lungo è rimasto differito sino al 31 ottobre2020, che cadeva di sabato. Ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., il termine per la notificazione del ricorso è, quindi, scaduto il 2 novembre 2020 , non applicandosi , nella specie, la sospensione ferial e dei termini prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969,n. 742, per effetto dell’esclusione indicata nell’art. 3 della stessa legge,data la natura agraria della controversia (Cass., sez. 3, 11/06/2009, n. 13546).Il ricorso è stato notificato il 1° dicembre 2020 e, dunque, tardivamente, il che rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
Sentenza Cassazione n. 06315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris