CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 19114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 novembre 2024 il Giudice di pace di Lugo ha dichiaratoLuigi [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 581 cod. pen. e lo ha condannatoalla pena di 300 euro di multa.2. Il difensore dell’imputato ha presentato appello, coltivando due motivi.Il primo metteva in luce l’inattendibilità delle deposizioni offerte dalletestimoni Pradella e Granata che, in dibattimento, hanno riferito di aver assistitoal fatto, mentre, in sede di indagini, avevano dichiarato di non essere statepresenti. E rimarcava l’erroneo percorso valutativo posto a fondamento delgiudizio di responsabilità dell’imputato.Il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche,in quanto: la motivazione sul punto era una mera formula di stile; il fattopresentava una esigua offensività; la pena era sproporzionata perché fissata inprossimità del massimo edittale.3. Con provvedimento (intestato "decreto") del 4 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che: la sentenzadel giudice di pace era inappellabile; l’appello sollevava questioni di meritoinammissibili in cassazione.4. Avverso quest’ultimo provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore,deducendo l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento interessato dal presente giudizio di legittimità è quellocon il quale il Tribunale di Ravenna, arrogandosi poteri del giudice superiore, hadichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputo in relazione allasentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del delitto dipercosse.Il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale è fondato.2. Con pronuncia del 24 novembre 2024 il Giudice di pace di Lugo hacondannato l'imputato alla pena di 300 euro di multa in ordine al reato di cui all’art.581 cod. pen.La sentenza di primo grado non contiene statuizioni civili. Ne consegue che, amente dell'art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000, l'unico rimedio impugnatorio esperibileper l'imputato è il ricorso per cassazione.Il Tribunale, investito dell'appello, si sarebbe dovuto limitare a qualificarel'impugnazione come ricorso per cassazione, per poi trasmettere gli atti al giudicecompetente ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.Non avrebbe potuto, come invece ha fatto, ingerirsi nella valutazione diammissibilità del ricorso secondo le regole proprie della Corte di cassazione, poichéfunzionalmente incompetente a farlo.3. Discende che il “decreto” emesso il 04/12/2025 dal Tribunale di Ravennadeve essere annullato senza rinvio. E con tale decisione si conclude il presentegiudizio di legittimità.Occorre, poi, dare corso all’impugnazione, da qualificarsi come ricorso percassazione, proposta dall’imputato avverso la sentenza pronunciata il 24novembre 2024 dal Giudice di pace di Lugo.Dovrà procedersi, pertanto, all’ iscrizione presso il registro generale di questaCorte dell’impugnazione in rassegna, che verrà trattata e decisa nell’autonomoprocedimento così incardinato. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e qualificata la impugnazioneavverso la sentenza del giudice di pace come ricorso per cassazione, disponetrasmettersi gli atti alla cancelleria centrale di questa Corte di cassazione perl'ulteriore corso.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]